Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine509-532

Page 509

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Incidentale - Notifica alle parti non costituite - Necessità

La norma di cui all'art. 343 comma primo c.p.c., secondo la quale l'appello incidentale si propone (nella vecchia formulazione) nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste negli artt. 331 e 332 c.p.c., ovvero (nella nuova formulazione introdotta con la novella di cui alla legge n. 353 del 1990) nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c., senza quindi che occorra notificare l'atto di impugnazione, è applicabile all'appello incidentale rivolto contro l'appellante principale o contro altra parte già costituita, ma non quando detta impugnazione incidentale sia proposta nei confronti di parti non costituite, richiedendosi in tale ipotesi la notificazione del relativo atto, per consentire a queste ultime di prenderne conoscenza a tutela del proprio diritto di difesa.

    Cass. civ., sez. I, 2 luglio 1999, n. 6802, Cespa Spa c. Garboli Rep. Spa. (C.p.c., art. 343). [RV528192]

@Appello civile - Incidentale - Omessa notifica alla parte non costituita - Cassazione della pronuncia

Nel caso in cui il giudice di appello abbia omesso di disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 332 c.p.c., dell'impuganzione incidentale alle parti non costituite, la sentenza di appello può essere cassata in sede di legittimità soltanto se al momento della decisione della Suprema Corte non siano ancora decorsi per la parte pretermessa i termini per l'appello, mentre in caso contrario la violazione resta priva di effetti.

    Cass. civ., sez. I, 2 luglio 1999, n. 6802, Cespa Spa c. Garboli Rep. Spa. (C.p.c., art. 332). [RV528193]

@Appello civile - Mandato alle liti - Decesso della parte costituita nel giudizio di primo grado - Potere di impugnare

Intervenuta la morte della parte costituita nel corso del giudizio di primo grado senza che il procuratore la dichiari o la notifichi, qualora la procura comprenda il potere di proporre impugnazione, lo stesso è pienamente abilitato a proporre appello in nome del defunto.

    Cass. civ., sez. II, 3 luglio 1999, n. 6894, Antonacci ed altri c. Spallucci ed altri. (C.p.c., art. 84; c.p.c., art. 300). [RV528271]

@Appello civile - Poteri del collegio - Provvedimenti di assunzione di nuovi mezzi di prova - Carattere ordinatorio

Il provvedimento con il quale il giudice di appello abbia disposto, nella forma dell'ordinanza collegiale ex art. 356 c.p.c., l'assunzione di nuovi mezzi di prova (o, comunque, abbia impartito disposizioni funzionali alla prosecuzione del processo) conserva il suo carattere ordinatorio sotto il profilo tanto formale quanto sostanziale, e non è, pertanto, in alcun caso idoneo a pregiudicare la decisione della causa (essendo ad essa meramente strumentale), essendo sempre modificabile e revocabile, anche implicitamente, attraverso la successiva decisione di merito, per effetto di un diverso e libero apprezzamento delle risultanze istruttorie. (Nella specie, la corte di appello, dopo aver disposto, con ordinanza, un supplemento di indagine istruttoria consistente nella convocazione del consulente tecnico di primo grado dinanzi all'istruttore, veniva nuovmente investita del procedimento per effetto della concorde richiesta delle parti di nomina di un nuovo consulente, avendo il precedente rinunciato all'incarico, cionostante decidendo la causa nel merito sulla base delle conclusioni dell'indagine tecnica di primo grado. La S.C., nel ritenere immune da vizi procedurali la decisione, ha enunciato il principio di diritto che precede).

    Cass. civ., sez. I, 23 luglio 1999, n. 7953, Morcellini c. Soccolini. (C.p.c., art. 356). [RV528892]

@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Nullità dell'atto introduttivo per assoluta indeterminatezza del giudice adito

Nel caso in cui sia stata accertata, dal giudice di appello, una nullità non sanata dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (nella specie, per incertezza assoluta del giudice adito, in un procedimento svoltosi nella contumacia del convenuto, che abbia poi provveduto ad impugnare la decisione), esso giudice di appello non può rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., né può definire l'intero giudizio in ragione di tale nullità, limitandosi alla declaratoria della nullità di quell'atto introduttivo e degli atti conseguenti, sentenza inclusa. Il giudice di appello deve, invece, dichiarare la nullità del giudizio di primo grado, consentire poi le attività impedite dalla stessa nullità, e, quindi, consecutivamente decidere la causa nel merito, salvo che nessuna delle parti gli abbia richiesto una pronuncia di merito.

    Cass. civ., sez. I, 7 luglio 1999, n. 7054, Tommasi c. De Pascali. (C.p.c., art. 354). [RV528391]

@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per nullità del giudizio di primo grado

Al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 354 c.p.c. in cui il giudice d'appello deve rimettere la causa al giudice di primo grado, la nullità di detto giudizio irritualmente proseguito nella contumacia del convenuto impone al giudice di appello di decidere il merito della causa previa rinnovazione degli accertamenti compiuti in primo grado ed ammissione del convenuto al compimento delle attività che gli erano state impedite in conseguenza della nullità. (Nella specie la sentenza di primo grado aveva deciso la causa nel merito, nella contumacia del convenuto, nonostante con l'atto di citazione fosse stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello legale. Il giudice d'appello aveva dichiarato la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado, escludendo sia di poter rimettere la causa al primo giudice, sia di poterla trattenere per la decisione nel merito. La S.C. ha annullato la sentenza impugnata, enunciando il principio di cui in massima).

    Cass. civ., sez. I, 3 luglio 1999, n. 6879, Fall. Gennaro c. Coop. Edil. Michelangelo. (C.p.c., art. 354). [RV528260]

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Capi della sentenza e punti della decisione - Principio devolutivo

In tema di impugnazione, poiché la cognizione del giudice di secondo grado, pur limitata ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi, non incontra limiti per quanto attiene alla ricostruzione del fatto ed alle argomentazioni utilizzate dal giudice di primo grado, è consentito al giudice di appello adottare formula assolutoria difforme da quella ritenuta dal primo giudice, posto che, oltretutto, ai sensi dell'art. 597 comma secondo, lettera b) c.p.p., il giudice può emettere sentenza di proscioglimento per causa diversa da quella ritenuta nella sentenza appellata. (Fattispecie in tema di ingiuria in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile, che aveva dedotto violazione di legge, in quanto il giudice di secondo grado, investito dell'appello ad opera della stessaPage 510 parte civile, aveva assolto l'imputato ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., ritenendo sussistente l'esimente della provocazione, mentre il giudice di primo grado aveva pronunciato assoluzione perché il fatto non costituisce reato).

    Cass. pen., sez. V, 30 novembre 1999, n. 4743 (c.c. 8 ottobre 1999), Troiani M. (C.p.p., art. 597). [RV215047]

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Mancata impugnazione del P.M

La disposizione della confisca da parte del giudice di appello in assenza di una precedente statuizione al riguardo da parte del giudice di primo grado e di una impugnazione del pubblico ministero, costituisce reformatio in pejus della decisione in violazione del divieto disposto dall'art. 597 c.p.p.

    Cass. pen., sez. IV, 30 ottobre 1999, n. 12356 (ud. 1 ottobre 1999), Rizzato G. (C.p.p., art. 597). [RV215008]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Impedimento dell'imputato - Rinvio dell'udienza

In tema di appello, con riferimento alla decisione assunta in camera di consiglio, il rinvio dell'udienza è possibile solo in presenza di un legittimo impedimento dell'imputato quando questi abbia però manifestato la volontà di comparire. (Sotto quest'ultimo profilo la Corte non ha ritenuto adeguata e sufficiente la mera richiesta di rinvio avanzata dal difensore, poiché in tal modo non si sarebbe espressa in modo incontrovertibile la volontà di comparire da parte dell'imputato).

    Cass. pen., sez. I, 14 gennaio 2000, n. 388 (ud. 25 novembre 1999), Arienti. (C.p.p., art. 599). [RV215144]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Mancato accoglimento - Richieste concordemente formulate dalle parti

Il giudice di appello, qualora ritenga di non potere accogliere l'accordo proposto dalle parti ex art. 599 c.p.p. non può pronunciare direttamente sentenza, decidendo la causa nel merito, con la conferma della decisione di primo grado, perché l'omissione dell'ordine di citazione a comparire per il dibattimento priva l'imputato appellante dell'esercizio del suo diritto di intervenire nel processo, facendosi assistere dal difensore, per discutere i motivi di appello e presentare conclusioni nel merito. Ciò dà luogo alla nullità di ordine generale prevista dall'art. 178 lett. c) c.p.p.

    Cass. pen., sez. III, 26 novembre 1999, n. 3196 (c.c. 15 ottobre 1999), P.M. e Antonioli E. (C.p.p., art. 599; c.p.p., art. 178). [RV214816]

@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Carattere eccezionale

L'assunzione della prova in appello assume carattere di eccezionalità nel senso che esiste una relativa presunzione di completezza del materiale già raccolto nel contraddittorio dibattimentale di primo grado e...

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