Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine703-712

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Citazione di appello - Motivi aggiunti - Inammissibilità

L'appellante deve formulare tutte le sue censure con l'atto d'appello e nulla può aggiungere nel prosieguo, perché, in forza della regola della specificità dei motivi, con tale atto consuma definitivamente il diritto d'impugnazione, fissando i limiti di devoluzione della controversia in sede di gravame. (Nella specie l'appellante principale aveva formulato nuovi motivi con l'appello incidentale, contenuto nella comparsa di risposta all'appello della controparte, e sugli stessi la corte d'appello non si era pronunciata; la S.C., sul rilievo che all'appellante principale è precluso l'appello incidentale e sulla base dell'esposto principio, ha dichiarato infondata la censura di omessa pronuncia, non dovendo né potendo la corte d'appello esaminare domande che la parte non era processualmente legittimata a formulare).

    Cass. civ., sez. I, 11 ottobre 1999, n. 11386, De Pierro c. Monticelli. (C.p.c., art. 343). [RV530585]

@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Richiesta generica di riforma della sentenza impugnata

Poiché l'appello non ha effetto pienamente devolutivo è inammissibile l'estensione dell'esame del giudice di secondo grado a profili in ordine ai quali non è stata svolta nessuna censura, non essendo sufficiente a tali fini, stante il principio della specificità dei motivi di appello, la richiesta generica di riforma integrale della sentenza impugnata.

    Cass. civ., sez. II, 11 ottobre 1999, n. 11399, Sanguin c. Bellese. (C.p.c., art. 339; c.p.c., art. 342). [RV530590]

@Appello civile - Domande nuove - Risarcimento del danno - Svalutazione monetaria

In tema di crediti pecuniari, ove la domanda di risarcimento del danno da svalutazione monetaria sia stata omessa in primo grado, non può essere proposta per la prima volta in appello, neanche al limitato fine della liquidazione del danno verificatosi successivamente alla decisione impugnata, in quanto l'eccezione che il primo comma dell'art. 345 c.p.c. reca al principio dell'inammissibilità di domande nuove in appello, per ciò che concerne i frutti naturali o civili ed i danni maturati dopo la sentenza, opera a condizione che in primo grado sia stata proposta analoga domanda per frutti o danni maturati in precedenza.

    Cass. civ., sez. I, 1 ottobre 1999, n. 10871, Ferlito c. Prov. Trapani. (C.p.c., art. 345). [RV530398]

@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Tassatività dei casi

Il potere del giudice di appello di rimettere la causa al giudice di primo grado ha carattere eccezionale concretandosi in una deroga al principio secondo cui i motivi di nullità si convertono in motivi d'impugnazione, e, pertanto, può essere esercitato solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., tra i quali non rientra l'ipotesi di erronea dichiarazione, in primo grado, della contumacia di una parte.

    Cass. civ., sez. lav., 26 ottobre 1999, n. 12052, Coop. Sicula Ciclat S.r.l. c. Gallo. (C.p.c., art. 353; c.p.c., art. 354). [RV530802]

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Revoca di benefici

Non contravviene al divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, pur non investito di specifico motivo di gravame, revochi i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, nel caso in cui egli accerti, in esito ad attività puramente ricognitiva e non discrezionale e valutativa, il venir meno delle preesistenti condizioni di legittimazione dei benefici predetti.

    Cass. pen., sez. V, 31 gennaio 2000, n. 5384 (c.c. 11 novembre 1999), Cordova S. (C.p., art. 164; c.p., art. 168; c.p.p., art. 597; c.p.p., art. 674). [RV215573]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Consenso delle parti - Modificabilità

In tema di patteggiamento, una volta che l'accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) prospettare questioni e sollevare censure con riferimento (come nella specie) alla applicazione delle circostanze ed alla entità e conversione della pena, che non siano illegali: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti.

    Cass. pen., sez. V, 4 febbraio 2000, n. 5210 (c.c. 28 ottobre 1999), P.M. in proc. Verdi. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 606). [RV215467]

@Arbitrato e compromesso - Arbitri - Compenso - Liquidazione

Ai fini della liquidazione del compenso agli arbitri il giudice deve determinare il valore della controversia, di cui i medesimi sono stati investiti, tenendo conto della domanda; non può peraltro avvalersi del primo comma dell'art. 12 c.p.c., a tenore del quale nei rapporti obbligatori il valore della controversia si determina "in base a quella parte del rapporto che è in contestazione", quando gli arbitri siano stati chiamati ad accertare il contenuto dell'intero rapporto negoziale, perché in tali casi la norma non trova applicazione.

    Cass. civ., sez. II, 29 ottobre 1999, n. 12146, Sa.Vi.Co. S.r.l. Soc. Consortile c. Racugno e altri. (C.p.c., art. 12). [RV530826]

@Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità

La questione attinente alla tardiva instaurazione del procedimento arbitrale, dopo la scadenza del termine all'uopo fissato, integra un vizio di incompetenza degli arbitri, implicando detta scadenza il venir meno del loro potere decisionale ed il risorgere della competenza del giudice ordinario; la sentenza che dichiara la nullità del lodo per tale motivo è dunque una decisione sulla competenza e può essere impugnata esclusivamente con regolamento necessario di competenza e non con ricorso per cassazione.

    Cass. civ., sez. I, 11 ottobre 1999, n. 11383, Bellomo e altri c. Com. Bari. (C.p.c., art. 827). [RV530580]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore

L'art. 22 della legge n. 990 del 1969 subordina la proponibilità della domanda risarcitoria alla (esclusiva) condizione del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'assicuratore, della lettera raccomandata contenente la richiesta risarcitoria del danneggiato, sul quale non incombe, peraltro, alcun (ulteriore) onere di indicazione analitica dei danni e della somma richiesta, ben potendo il contenuto della missiva limitarsi a far riferimen-Page 704to esclusivamente (ed esaustivamente) ad un sinistro delle cui conseguenze l'assicuratore debba rispondere ai sensi della legge sull'assicurazione obbligatoria, onde porlo in condizione di accertare che, presso di lui, era effettivamente stato assicurato il relativo rischio.

    Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 1999, n. 11132, Baccarini c. Soc. Lloyd Adriatico ed altro. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22). [RV530495]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Composizione stragiudiziale della controversia

In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, il difetto di collaborazione del danneggiato alla composizione stragiudiziale della controversia, quand'anche concretantesi nella mancata messa a disposizione del veicolo per i rilievi dell'assicuratore sull'entità dei danni, non preclude la proponibilità della domanda in sede giudiziale, ai sensi della legge 990/69, pur potendo comportare un aggravio del relativo onere probatorio ed assumere, conseguentemente, rilievo ai fini della decisione sulla distribuzione delle spese processuali.

    Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 1999, n. 11132, Baccarini c. Soc. Lloyd Adriatico ed altro. (L. 24 dicembre 1969, n. 990). [RV530496]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento del danno - Comunicazione all'assicuratore

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l'onere imposto al danneggiato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, della preventiva richiesta di risarcimento all'assicuratore non è rigidamente vincolato circa la comunicazione di siffatta richiesta alla forma normativamente prevista, essendo ammissibili atti equipollenti idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito dalla norma citata di evitare premature e dispendiose domande giudiziali, come quando sia intercorsa corrispondenza fra le parti o siano state condotte trattative per la liquidazione del danno e risulti rispettato il termine di sessanta giorni per la proposizione della domanda previsto dal citato articolo.

    Cass. civ., sez. III, 1 ottobre 1999, n. 10896, Vulpiani c. Assitalia. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22). [RV530415]

@Atti e provvedimenti del giudice penale - Correzione di errori materiali - Modifica essenziale del provvedimento - Inammissibilità

La procedura di correzione degli errori materiali non è consentita allorché determini la modifica essenziale del provvedimento o si risolva addirittura nella sostituzione della decisione assunta, con la conseguenza che il ricorso alla detta procedura non è possibile per modificare l'essenza della decisione, sia pure adottata dal giudice per errore materiale, mentre ad essa si può fare ricorso allorché l'errore materiale incida su elementi della pronuncia estranei al "thema decidendum" e conseguenti alla stessa per dettato legislativo non implicante alcuna discrezionalità da parte del giudice. (Fattispecie nella quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il giudice di merito aveva, a norma dell'art. 130 c.p.p., escluso i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione applicati in...

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