Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine769-782

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Onere di analitica censura

Poiché l'appello ha carattere devolutivo pieno, rivolto cioè al riesame della causa nel merito e non al controllo di vizi specifici, il principio della specificità dei motivi di gravame va inteso senza rigori formalistici. Ne consegue che, rigettata in primo grado la domanda di risarcimento del danno, ed appellata la sentenza da parte dell'attore, il giudice di secondo grado può liberamente valutare ex novo l'intero materiale probatorio acquisito in primo grado, quand'anche l'appellante non abbia analiticamente censurato l'omessa valutazione di ogni singolo mezzo di prova.

    Cass. civ., sez. III, 16 novembre 1999, n. 12694, Nieddu c. Di Marcantonio. (C.p.c., art. 112; c.p.c., art. 342). [RV531173]

@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Requisiti

L'onere dell'appellante di indicare analiticamente i motivi di gravame si atteggia diversamente, a seconda che la domanda formulata in primo grado sia stata parzialmente od integralmente rigettata. Nel primo caso, l'appellante ha l'onere di specifica impugnazione dei capi non accolti; nel secondo caso, invece, la parte soccombente ha il solo onere di riproporre la domanda, così come avanzata in primo grado. (Nella specie, rigettata integralmente in primo grado una domanda di risarcimento del danno aquiliano, la S.C. ha escluso che il soccombente avesse l'onere di impugnare la decisione anche con riferimento alla questione della rivalutazione del credito risarcitorio, ritenendo sufficiente a tal fine la mera riproposizione della domanda già rigettata).

    Cass. civ., sez. III, 16 novembre 1999, n. 12694, Nieddu c. Di Marcantonio. (C.p.c., art. 342; c.p.c., art. 346). [RV531175]

@Appello civile - Domande non riproposte - Accoglimento della domanda principale in primo grado - Riproposizione espressa della domanda subordinata non esaminata

L'onere di espressa riproposizione in appello disposto dall'art. 346 c.p.c. riguarda le domande ed eccezioni non esaminate o non accolte dal giudice di primo grado e non è, pertanto, estensibile alle domande ed eccezioni che il primo giudice abbia invece esaminato ed accolto, per ribadire le quali, salva l'ipotesi di una linea difensiva con esse incompatibile, è sufficiente che la parte vittoriosa richieda la conferma della sentenza impugnata "ex adverso".

    Cass. civ., sez. I, 29 novembre 1999, n. 13308, Totera c. Min. Giustizia. (C.p.c., art. 346). [RV531630]

@Appello civile - Eccezioni nuove - Appellante - Proposizione nell'atto di appello

L'articolo 345 c.p.c., nel testo previgente (applicabile nella specie), che consente alle parti di proporre nuove eccezioni in appello, deve essere interpretato in collegamento con l'articolo 342, che pone la regola della specificità dei motivi di gravame, i quali svolgono la funzione di delimitare l'estensione del riesame e di indicarne le ragioni; pertanto, l'eccezione tesa alla riforma della sentenza impugnata, risolvendosi nella esplicazione del diritto di impugnazione, può essere proposta dall'appellante principale solo nell'atto di appello. Allorquando la parte assuma la duplice veste di appellante principale e di appellato incidentale, la stessa può proporre in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di secondo grado quelle eccezioni, l'opportunità di sollevare le quali è sorta solo a seguito dell'appello incidentale (Nella specie, in un giudizio di revocatoria fallimentare, con l'appello principale era stata eccepita la prescrizione con riferimento ai pagamenti dichiarati inefficaci, e, in sede di precisazione delle conclusioni, la stessa eccezione era stata proposta con riferimento ad altri pagamenti la cui domanda era stata riproposta con l'appello incidentale; la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto tardiva la seconda eccezione).

    Cass. civ., sez. I, 16 novembre 1999, n. 12669, Enel c. Fabbr. It. Tubi Ferrotubi S.p.A. (C.p.c., art. 342; c.p.c., art. 345). [RV531153]

@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per nullità della notificazione della citazione

Se il giudice d'appello accerti la nullità della notificazione dell'atto di citazione per il giudizio di primo grado, nel quale il convenuto, dichiarato contumace per omesso rilievo del vizio invalidante, si sia costituito dopo la prima udienza e, pertanto, nel corso del processo, non deve disporre la rimessione al primo giudice, a norma dell'art. 354, primo comma, c.p.c., per la rinnovazione della notificazione invalida, ma solo ammettere la parte a compiere nel giudizio d'appello le attività istruttorie che non aveva potuto espletare, sempre però che le stesse siano esperibili in tale fase; già nel giudizio di primo grado, infatti, nell'ipotesi di nullità della notificazione della citazione, la costituzione tardiva del convenuto contumace non comporta la rinnovazione della notificazione stessa, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., ma, a norma dell'art. 294 c.p.c., la rimessione in termini di tale parte, sempre, peraltro, che dimostri che la (particolare) nullità della notificazione gli ha impedito la conoscenza del processo.

    Cass. civ., sez. I, 24 novembre 1999, n. 13056, Rapone c. Morgia. (C.p.c., art. 291; c.p.c., art. 294). [RV531467]

@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per ragioni di giurisdizione

Il giudice d'appello, all'infuori delle tassative ipotesi degli artt. 353 e 354 c.p.c., ha il potere-dovere di decidere la causa nel merito, pur se il giudizio di primo grado sia stato definito dal giudice di prima istanza o debba essere definito dallo stesso giudice del gravame con una pronuncia di nullità, non essendogli consentita la definizione dell'intero giudizio in ragione della nullità riscontrata con riguardo ad atti del giudizio di primo grado.

    Cass. civ., sez. I, 26 novembre 1999, n. 13176, Robbiati c. Cispadana Costruz. (C.p.c., art. 353; c.p.c., art. 354). [RV531516]

@Appello penale - Sentenza - Motivazione per relationem - Ammissibilità

È legittima la motivazione della sentenza di secondo grado che, disattendendo le censure dell'appellante, si uniformi, sia per la "ratio decidendi", sia per gli elementi di prova, ai medesimi argomenti valorizzati dal primo giudice, soprattutto se la consistenza probatoria di essi è così prevalente e assorbente da rendere superflua ogni ulteriore considerazione. Nell'ipotesi in cui siano dedotte questioni già esaminate e risolte, oppure questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione può motivare "per relationem" e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati.

    Cass. pen., sez. V, 23 marzo 2000, n. 3751 (ud. 15 febbraio 2000), Re Carlo. (C.p.p., art. 546; c.p.p., art. 605). [RV215722]

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@Arbitrato e compromesso - Arbitri - Clausola compromissoria - Requisito di validità

Costituisce requisito di validità della clausola compromissoria il fatto che gli arbitri vengano nominati con il concorso della volontà dei contraenti e non siano espressione della volontà di una soltanto delle parti, in quanto il concorso di entrambe le parti nella nomina degli arbitri soddisfa un insopprimibile valore di garanzia dell'imparzialità di chi è chiamato a risolvere una controversia; valore che prescinde dalla natura rituale o irrituale dell'arbitrato.

    Cass. civ., sez. I, 29 novembre 1999, n. 13306, Calabrese Enginering S.p.A. c. Az. Municip. Igiene Urbana Trani. (C.p.c., art. 809; c.p.c., art. 810). [RV531627]

@Arbitrato e compromesso - Arbitri - Compenso - Obbligo di corresponsione tra i contendenti

Qualunque sia la natura, privatistica o pubblicistica, dell'arbitrato rituale, tra i contendenti e gli arbitri si perfeziona, con l'accettazione dell'incarico da parte di questi, un contratto di diritto privato, riconducibile al contratto d'opera intellettuale, dal quale deriva l'obbligo in via solidale dei contendenti di corrispondere il compenso per l'opera prestata, rimanendo ininfluente, a tali effetti, il carattere unilaterale della devoluzione effettiva della controversia agli arbitri.

    Cass. civ., sez. I, 26 novembre 1999, n. 13174, Com. Nardò c. Papiano ed altri. (C.c., art. 814). [RV531513]

@Arbitrato e compromesso - Competenze - Connessione di cause - Fattispecie

Nell'ipotesi in cui siano proposte dinanzi al giudice ordinario, anche nello stesso giudizio, più domande, di cui alcune devolute alla competenza arbitrale, non può legittimamente ritenersi esclusa, per queste ultime, la competenza arbitrale, giusta disposto della novella 5 gennaio 1994, n. 5 (art. 819 bis c.p.c.).

    Cass. civ., sez. III, 5 novembre 1999, n. 12336, Brunelli c. Cunial ed altro. (C.p.c., art. 819; L. 5 gennaio 1994, n. 25). [RV530928]

@Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità

Le questioni relative alla titolarità (attiva o passiva) del diritto dedotto in un processo attengono al merito del giudizio, di modo che l'errata decisione arbitrale sul punto - ove determinata dal non corretto apprezzamento delle risultanze istruttorie - non integra il motivo di nullità di cui all'art. 829, comma secondo, c.p.c., il quale sussiste solo in presenza di una violazione e falsa applicazione di norme di diritto secondo la previsione dell'art. 360, n. 3, c.p.c.

    Cass. civ., sez. I, 5 novembre 1999, n. 12314, Prov. Napoli ord. Agostiniani Eremitani c. Reg. Puglia. (C.p.c., art. 829). [RV530901]

@Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione contro i danni - Mora dell'assicuratore - Decorrenza

L'assicuratore contro i danni non è costituito in mora "ipso facto", per il solo verificarsi del sinistro, ma lo è dal momento in cui...

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