Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine951-962

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Abuso d'ufficio - Estremi - Affidamento di lavori da parte degli amministratori di un comune - Configurabilità

Integra il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) la condotta degli amministratori di un comune che, in violazione della previsione di legge (art. 87 del T.U. legge comunale e provinciale) riguardante l'obbligo per la pubblica amministrazione di scegliere i propri contraenti secondo le regole dell'evidenza pubblica, abbiano proceduto all'affidamento diretto dei lavori (nella specie, per la sistemazione del lido comunale) ad una impresa.

    Cass. pen., sez. VI, 18 maggio 2001, n. 20282 (ud. 24 aprile 2001), Gallitelli A. (C.p., art. 323; T.U. L. Com. Prov. 3 marzo 1934, n. 383, art. 87). [RV218878]


@Appello penale - Cognizione del giudice d'appello - Reformatio in peius - Reato continuato

Attesa la possibilità di riconoscimento della continuazione fra reato da giudicare e reato già giudicato, anche quando il primo sia più grave del secondo (dovendosi in tal caso determinare la pena complessiva sulla base di quella da infliggere per il reato più grave, aumentata nella misura ritenuta equa in riferimento al reato meno grave già giudicato), deve escludersi la violazione del divieto di reformatio in pejus qualora, avendo il giudice di primo grado stabilito, per una pluralità di reati, soltanto la pena complessiva, il giudice d'appello individui fra detti reati quello più grave e determini autonomamente la relativa pena base, sulla quale operi, quindi, l'aumento anche per il reato meno grave già giudicato.

    Cass. pen., sez. I, 6 aprile 2001, n. 14080 (ud. 14 febbraio 2001), Piscopo. (C.p.p., art. 597; c.p., art. 81). [RV218740]


@Appello penale - Dibattimento - Mutamento nella composizione del collegio - Mancata rinnovazione della relazione, nell'acquiescenza delle parti

Qualora, nel corso del giudizio d'appello, intervenga un mutamento della composizione del collegio giudicante, la mancata rinnovazione, nell'acquiescenza delle parti, della relazione della causa prevista dall'art. 602, comma 1, c.p.p., non comporta violazione alcuna del principio di immutabilità del giudice stabilito dall'art. 525, comma 2, stesso codice.

    Cass. pen., sez. I, 18 maggio 2001, n. 20216 (ud. 2 aprile 2001), Sebai. (C.p.p., art. 525; c.p.p., art. 598; c.p.p., art. 602). [RV218807]


@Appello penale - Provvedimenti appellabili e inappellabili - Sentenze di condanna a pene detentive - Questione di legittimità costituzionale

La limitazione dell'appello ai casi in cui la condanna comporta l'applicazione di pene detentive, secondo quanto stabilito dall'art. 593, comma 3, c.p.p., nella vigenza dell'art. 18 della legge 24 novembre 1999, n. 468, non si pone in contrasto né con l'art. 24 della Costituzione, non essendo costituzionalmente garantito il doppio grado di giudizio, né con l'art. 3 della stessa, atteso che la disparità di trattamento in casi diversi è giustificata in base a criteri di ragionevolezza ed in particolare alla minore afflittività delle pene pecuniarie; essa peraltro è coerente con i principi del processo accusatorio contenuto nel nuovo testo dell'art. 111 Cost. ed in particolare con quello della ragionevole durata del processo.

    Cass. pen., sez. IV, 6 febbraio 2001, n. 5063 (ud. 16 novembre 2000), Spada V. (C.p.p., art. 593; L. 24 novembre 1999, n. 468, art. 18). [RV218827]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Ambito di applicazione - Continuazione tra più fatti-reato - Possibilità

Una volta che sia stata compiuta la scelta del rito del patteggiamento ne segue la sua applicazione a tutti i reati, legati dal concorso formale o dalla continuazione, oggetto dello stesso processo, dovendosi escludere che esso possa riguardare alcuni soltanto dei fatti-reato, individuati secondo criteri di opportunità legati alla valutazione di probabilità di una decisione favorevole, con la conseguenza che per gli altri il giudizio andrebbe proseguito con il rito ordinario, atteso che l'istituto di cui all'art. 444 c.p.p. è un rito alternativo orientato alla rapida definizione dell'intero giudizio.

    Cass. pen., sez. III, 23 maggio 2001, n. 20899 (ud. 16 febbraio 2001), Ardigò C. (Att. c.p.p., art. 137; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 188). [RV218837]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Natura - Revoca di benefici

La sentenza di patteggiamento costituisce titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa (nella specie, in relazione ad altra sentenza di patteggiamento), qualora la pena applicata per delitto anteriormente commesso, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p.

    Cass. pen., sez. V, 26 aprile 2001, n. 16837 (c.c. 12 febbraio 2001), P.M. in proc. Merola. (C.p., art. 163; c.p., art. 168, c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV218722]


@Armi e munizioni - Armi da guerra - Bottiglia incendiaria - Equiparazione

È da considerarsi arma da guerra, per il potenziale offensivo che assume, una bottiglia incendiaria piena di benzina e munita di uno stoppino da accendere al momento del lancio.

    Cass. pen., sez. I, 28 aprile 2001, n. 17218 (c.c. 22 febbraio 2001), Trivellato. (L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 1). [RV218763]


@Armi e munizioni - Detenzione abusiva - Arma non funzionante ma riparabile - Configurabilità del reato

La natura di un'arma non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante, atteso che il pericolo per l'ordine pubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile, a meno che non risulti obiettivamente la difficoltà della riparazione, per l'impossibilità di reperire pezzi di ricambio o comunque per la non sostituibilità di essi con altri accorgimenti.

    Cass. pen., sez. VI, 11 aprile 2001, n. 15159 (ud. 22 febbraio 2001), Marengo F. (L. 14 ottobre 1974, n. 497, art. 10; L. 14 ottobre 1974, n. 497, art. 14). [RV218773]


@Armi e munizioni - Detenzione abusiva - Di munizioni per arma comune da sparo - Reato configurabile

La detenzione di bossoli di cartucce per armi comuni da sparo non costituisce reato né ai sensi dell'art. 697 c.p., riferendosi questo alle sole «munizioni» e non anche a «parti di esse», né ai sensi dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, il quale si riferisce alle sole munizioni da guerra, quali definite dall'art. 1, comma 3, della legge 18 aprile 1975 n. 110.

    Cass. pen., sez. I, 28 aprile 2001, n. 17275 (c.c. 9 marzo 2001), Pecoraro. (C.p., art. 697; L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 2; L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 1). [RV218823]


@Armi e munizioni - Detenzione abusiva - Obbligo di denuncia - Reintegrazione della scorta

In materia di sicurezza pubblica, l'obbligo della denunzia previsto dall'art. 38 R.D. n. 773 del 1931 riguarda la detenzione e non l'acquisto delle munizioni, con la conseguenza che non è riconducibile nell'ambito della norma incriminatrice il fatto di chi reintegri la scorta di munizioni, consumate durante una esercitazione di tiro, senza denunziare il nuovo acquisto, ma non superando il numero di munizioni detenute e già denunziate precedentemente.

    Cass. pen., sez. I, 18 maggio 2001, n. 20234 (ud. 10 aprile 2001), Signorelli. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38). [RV218908]


@Atti e provvedimenti del giudice penale - Declaratoria di determinate cause di non punibilità - Prova del fatto insufficiente o contraddittoria - Adozione di formula ampiamente liberatoria in luogo di pronuncia dichiarativa estintiva del reato

In tema di concorso di più cause di proscioglimento, quando esista agli atti la prova evidente per una assoluzione piena dell'imputato, l'avvenuta abolitio criminis relativa al reato contestato non esime il giudice dall'obbligo di applicare una formula di proscioglimento o di assoluzione più favorevole all'imputato, atteso che, in ragione del fatto che alcune di queste formule lasciano in piedi le sanzioni amministrative o civili o sociali, il legislatore ha stabilito, con l'art. 129 c.p.p., che tra le stesse corra, quale ordine logico e progressivo, la priorità della causa di assoluzione piena rispetto alle altre formule di proscioglimento.

    Cass. pen., sez. V, 13 marzo 2001, n. 10312 (ud. 6 dicembre 2000), Rossi C. (C.p.p., art. 129). [RV218804]


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@Atti e provvedimenti del giudice penale - Declaratoria di determinate cause di non punibilità - Scriminante - Applicabilità

Fra le cause di non punibilità previste dall'art. 129, comma 2, c.p.p., rientra anche il fatto non punibile per l'esistenza di una scriminante, atteso che la formula «perché il fatto non costituisce reato» comprende tutte le ipotesi - generali e speciali - di esclusione della punibilità. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 343 c.p., commesso da un avvocato in udienza nei confronti di un magistrato del pubblico ministero, sebbene lo stesso giudice avesse mostrato di non dubitare che nel fatto fosse ravvisabile la scriminante di cui all'art. 598 c.p., non presa in considerazione solo perché tale genere di cause di non punibilità non sarebbero espressamente previste nell'ambito dell'art. 129, comma 2, c.p.p.).

    Cass. pen., sez. VI, 18 aprile 2001, n. 15955 (ud. 1 marzo 2001), Fiori M. (C.p., art. 598; c.p., art. 343; c.p.p., art. 129). [RV218875]


@Atti e provvedimenti del giudice penale - Provvedimenti in camera di consiglio - Udienza - Audizione delle parti

Qualora, nell'ambito del procedimento di riesame, in cui trovano applicazione le disposizioni dettate dall'art. 127 c.p.p. per i procedimenti in camera di consiglio, l'imputato detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del tribunale, abbia fatto...

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