Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine223-240

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello civile - Appellabilità (provvedimenti appellabili) - Sentenza non definitiva - Mancato esercizio della riserva di gravame

In caso di mancato esercizio della facoltà di riserva dell'impugnazione differita, la sentenza non definitiva può essere impugnata entro i termini per appellare previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., e perciò, in caso di mancata comunicazione o notificazione di essa, entro un anno dalla sua pubblicazione, a nulla rilevando che l'art. 340 c.p.c. preveda la possibilità di esercitare la facoltà di impugnazione differita fino alla prima udienza successiva alla comunicazione, giacché tale articolo prevede che detta facoltà vada esercitata a pena di decadenza entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione, col chiaro intento non di dilatare i termini di impugnazione previsti dai citati artt. 325 e 327 c.p.c., bensì di restringerli, nel caso in cui la prima udienza successiva alla comunicazione intervenga prima dello scadere di essi, senza che tale interpretazione della citata norma possa ritenersi pregiudizievole per i diritti di difesa della parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva impugnata dopo il decorso di un anno dal deposito, ancorché detta sentenza non risultasse comunicata).

    Cass. civ., sez. lav., 6 aprile 2000, n. 4285, Giordano c. Università Salerno. (C.p.c., art. 325; c.p.c., art. 327; c.p.c., art. 340). [RV535375]


@Appello civile - Costituzione e comparizione delle parti - Mancata costituzione - Cancellazione della causa dal ruolo

La norma di cui all'art. 348 c.p.c., nel testo previgente alla modifica di cui alla legge 353/90, andava interpretata nel senso che la mancata costituzione sia dell'appellante che dell'appellato comportava la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, se non riassunto entro l'anno, mentre la mancata costituzione del solo appellante (in caso di iscrizione a ruolo della causa ad opera dell'appellato) e la sua mancata comparizione alla prima udienza non autorizzava alcuna dichiarazione di improcedibilità immediata del gravame, dovendo, per converso, il giudice fissare una seconda udienza - dandone opportuna comunicazione all'appellante - la mancata comparizione alla quale, da parte dell'appellante stesso, era legittima causa della declaratoria di improcedibilità dell'appello.

    Cass. civ., sez. I, 21 aprile 2000, n. 5245, Cond. Via Prima Traversa Campanile 52 Napoli c. Esposito. (C.p.c., art. 348). [RV535930]


@Appello civile - Domande non riproposte - Omessa riproposizione di argomentazioni giuridiche da parte dell'appellato - Richiamo implicito nell'istanza di rigetto dell'impugnazione

Sono da ritenere implicitamente richiamate nell'istanza di rigetto dell'impugnazione le argomentazioni giuridiche e le questioni di diritto e di fatto non riproposte espressamente dall'appellato e pertanto, pur se proposte in primo grado a sostegno delle domande ed eccezioni in senso proprio, ad esse non è applicabile l'art. 346 c.p.c.

    Cass. civ., sez. II, 6 aprile 2000, n. 4322, Ajello c. Cond. «Crati», via Nemorense 77, Roma. (C.p.c., art. 346). [RV535390]


@Appello civile - Domande non riproposte - Pluralità di causae petendi alternative - Accoglimento in base ad una di esse

L'accoglimento della domanda in base ad una sola delle causae petendi fungibilmente poste a fondamento di essa non implica l'onere, per il vittorioso appellato, di proporre impugnazione incidentale per le causae petendi non esaminate né di riproporre con espresse deduzioni le ragioni pretermesse, essendo sufficiente che ad esse non rinunci, esplicitamente o implicitamente, manifestando in qualsiasi modo la volontà di provocarne il riesame. (La S.C. in base a tale principio ha confermato la sentenza d'appello che aveva a sua volta confermato quella di primo grado in base a ragioni dedotte ma pretermesse dal giudice, rinvenendosi l'intento di insistere in tutte le ragioni dedotte e la carenza di volontà dismissiva nella generica richiesta di conferma della sentenza impugnata e nel richiamo a tutte le deduzioni e istanze svolte in primo grado «da intendersi integralmente richiamate e trascritte»).

    Cass. civ., sez. lav., 18 aprile 2000, n. 5065, Henkel spa c. Colucci. (C.p.c., art. 346; c.p.c., art. 112). [RV535833]


@Appello civile - Domande nuove - Inammissibilità - Deducibilità e rilevabilità

L'inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova in appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., e, correlativamente, dell'obbligo del giudice di secondo grado di non esaminare nel merito tale domanda, è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, poiché costituisce una preclusione all'esercizio della giurisdizione, che può essere verificata nel giudizio di cassazione (anche d'ufficio) ove sulla questione non si sia formato, pur implicitamente, il giudicato interno.

    Cass. civ., sez. lav., 10 aprile 2000, n. 4531, Barberi ed altri c. Contir srl. (C.p.c., art. 345; c.p.c., art. 324). [RV535528]


@Appello civile - Domande nuove - Inammissibilità - Domanda nuova proposta in primo grado nei confronti di altre parti

È inammissibile la proposizione di una domanda nuova in appello, a nulla rilevando che detta domanda sia stata già proposta in primo grado nei confronti di altre parti, giacché il cumulo di azioni, consentito dagli articoli 31 e seguenti e 103 e seguenti c.p.c. non comporta deroghe al disposto dell'art. 345 c.p.c.

    Cass. civ., sez. II, 21 aprile 2000, n. 5234, Pres. Cons. Ministri ed altri c. Valim spa in liq. (C.p.c., art. 103; c.p.c., art. 345). [RV535917]


@Appello civile - Eccezioni nuove - Rilievo d'ufficio - Presupposti

L'attività processuale delle parti si articola in allegazione del fatto, affermazione dei suoi effetti giuridici e prova del medesimo e, poiché il giudice non ha un potere di ricerca dei fatti, il rilievo d'ufficio delle questioni presuppone che un fatto sia già stato allegato pur senza invocarne gli effetti e si riferisce alla produzione degli effetti costitutivi, modificativi, estintivi che discendono dal fatto allegato; pertanto, non essendo nella disponibilità delle parti il limite all'introduzione di fatti nuovi in appello, l'allegazione con la memoria conclusionale di un fatto rilevabile d'ufficio è tardiva e impedisce l'esercizio del potere ufficioso. (Nella specie, l'appellato aveva prodotto con la memoria conclusionale copia di una sentenza asseritamente passata in giudicato, la cui efficacia intendeva far valere in giudizio e la S.C., in applicazione dell'esposto principio ha confermato, correggendone la motivazione, la decisione di merito che aveva disatteso l'eccezione di giudicato per tardività della relativa produzione non sanata dal consenso della controparte).

    Cass. civ., sez. I, 7 aprile 2000, n. 4392, Credifarma spa c. USL n. 53 di Salerno. (C.p.c., art. 345). [RV535429]


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@Appello civile - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Nel giudizio di legittimità

L'inammissibilità dell'appello per tardivo deposito del relativo atto, siccome rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, può essere eccepita anche in sede di legittimità e non è sanata dalla costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

    Cass. civ., sez. III, 11 aprile 2000, n. 4601, Canelli ed altro c. Imola. (C.p.c., art. 327). [RV535574]


@Appello civile - Mandato alle liti - Invalidità della procura rilasciata sull'atto d'appello - Esistenza di altra valida procura

Non costituisce causa d'inammissibilità dell'atto d'appello l'indicazione in questo, da parte del difensore, di una procura invalida, se il difensore sia altresì munito di altra procura valida (anche per la proposizione dell'appello) rilasciatagli in primo grado, poiché il richiamo della sola procura invalida non indica di per sè la volontà implicita di non avvalersi dell'altra.

    Cass. civ., sez. I, 7 aprile 2000, n. 4384, Betra di Cordani e C. sas c. Inifim spa in liq. coatta amm. (C.p.c., art. 83; c.p.c., art. 163; c.p.c., art. 339; c.p.c., art. 342). [RV535425]


@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Mancata integrazione del contraddittorio di primo grado

Dichiarata nulla dal giudice di appello la sentenza del giudice di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio, l'omissione del contestuale provvedimento di rinvio della causa al primo giudice, che deve esser espresso perché alla declaratoria di nullità non consegue necessariamente la rimessione al primo giudice, costituisce violazione dell'art. 354 c.p.c. e determina la cassazione della sentenza di appello, con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, terzo comma, c.p.c.

    Cass. civ., sez. II, 18 aprile 2000, n. 4986, Greco ed altro c. Vicari. (C.p.c., art. 354; c.p.c., art. 383). [RV535783]


@Appello civile - Rinuncia dell'appellante all'eccezione di decadenza della controparte dal diritto in contestazione - Rinuncia all'azione - Inconfigurabilità

La rinunzia da parte dell'appellante, nel corso del giudizio di secondo grado, all'eccezione di decadenza della controparte dal diritto in contestazione, riguardando unicamente una questione preliminare di merito, non concretizza, di per sè, una rinunzia all'azione che, come tale, impone una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

    Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390, Neglia c. Inps. (C.p.c., art. 306). [RV536026]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Impugnazioni - Ricorso per cassazione

Nel giudizio definito ex art. 444 c.p.p. è...

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