Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello penale - Cognizione del giudice d'appello- Circostanze - Riconoscimento di una circostanza aggravante al fine di farne derivare la procedibilità di ufficio

La disposizione di cui al comma terzo dell'art. 597 c.p.p., che consente al giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, e ferma restando la pena irrogata, di dare al fatto una qualificazione giuridica più grave, non consente tuttavia di riconoscere la esistenza di una circostanza aggravante, non ritenuta in primo grado, al fine di farne derivare la procedibilità del reato stesso; una tale eventualità, infatti, costituirebbe ipotesi di reformatio in peius, non consentita dalla mancata impugnazione del P.M.

    Cass. pen., sez. V, 15 marzo 2001, n. 10543 (ud. 24 gennaio 2001), P.G. in proc. Altomare N. (C.p.p., art. 597). [RV218328]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello- Sentenza di proscioglimento - Pericolosità sociale dell'imputato

Il giudizio di cognizione di appello del tribunale di sorveglianza in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato, ritenuta dal giudice di primo grado con applicazione di misure di sicurezza personale contestuale al suo proscioglimento per incapacità di intendere e di volere, è limitato alla rivalutazione e al riesame degli stessi elementi di fatto acquisiti nel processo di primo grado, senza che rilevi l'eventuale mancanza di attualità della pericolosità sociale, che è presa in considerazione nella successiva fase esecutiva e non incide sulle sorti della provvisoria applicazione della misura di sicurezza frattanto disposta, suscettibile di revisione nel procedimento ex artt. 679 e 680 c.p.p.

    Cass. pen., sez. I, 5 marzo 2001, n. 8892 (c.c. 8 novembre 2000), Di Paolo. (C.p.p., art. 679; c.p.p., art. 680). [RV218288]

@Appello penale- Provvedimenti appellabili e inappellabili - Sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda- Questione di legittimità costituzionale

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dedotta nella parte in cui dispone l'inappellabilità delle sentenze di condanna per le contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda nelle fattispecie in cui è prevista la pena alternativa, atteso che il diritto all'appello non è stato costituzionalizzato, sicché esso non può ritenersi imposto dall'art. 24 Cost., né la suddetta limitazione confligge con il principio di ragionevolezza desunto dall'art. 3 Cost., in quanto il legislatore può ragionevolmente escludere l'appello per il caso in cui il giudice abbia condannato il contravventore alla sola pena dell'ammenda e conservarlo per il caso in cui il giudice abbia irrogato la pena dell'arresto: la diversità di trattamento è giustificata dalla di- versa valutazione giudiziaria della gravità del reato.

    Cass. pen., sez. III, 28 febbraio 2001, n. 8340 (ud. 18 dicembre 2000), Trapletti S. (C.p.p., art. 593). [RV218194]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena- Confisca- Esclusione

In caso di applicazione di pena concordata a norma dell'art. 444 c.p.p., la somma costituente il ricavato della cessione di sostanza stupefacente non è suscettibile di confisca, non essendo configurabile una delle ipotesi di cui all'art. 240 n. 2 c.p., né può costituire oggetto di restituzione in favore di chi ne è stato l'autore, in quanto costui è privo di un interesse giuridicamente tutelato a conseguirla, data la nullità, per contrarietà a norme imperative, dell'atto negoziale dal quale esso trae fondamento.

    Cass. pen., sez. I, 15 febbraio 2001, n. 6240 (c.c. 23 ottobre 2000), Paglionico e altro. (C.p., art. 240; c.p.p., art. 444). [RV218287]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Per alcuni degli imputati - Processo cumulativo

In tema di patteggiamento, non viola gli artt. 444 e 445 c.p.p. la sentenza del pretore che, sulla richiesta di applicazione della pena formulata solo da alcuni degli imputati, esaurisca il dibattimento e pronunci, con un'unica decisione, la condanna di uno di essi e l'applicazione della pena, per gli altri, atteso che - i riferimenti contenuti nella sentenza di condanna in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, anche per coloro i quali avevano chiesto e ottenuto la pena concordata, non possono avere alcuna efficacia nei giudizi extrapenali, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., in considerazione del fatto che coloro che hanno patteggiato la pena non rivestivano la qualità di imputato nel giudizio ordinario.

    Cass. pen., sez. IV, 12 marzo 2001, n. 9981 (ud. 29 novembre 2000), Leone L. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; c.p.p., art. 654). [RV218196]

@Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso - Autonomia del reato associativo dai reati-fine - Prova dell'esistenza del reato associativo

In tema di associazione per delinquere (nella specie, di stampo mafioso) è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del soda- lizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel program- ma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima.

    Cass. pen., sez. un., 27 aprile 2001, n. 10 (ud. 28 marzo 2001), Cinalli e altri. (C.p., art. 416; c.p., art. 416 bis; c.p.p., art. 192). [RV218376]

@Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso - Partecipazione - Estremi

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), il combinato disposto degli artt. 110 e 115 c.p. preclude la configurabilità di un concorso esterno o eventuale, atteso che l'aiuto portato all'associazione nei momenti di crisi o fibrillazione integra, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la condotta del «far parte» del sodalizio criminoso. (Nella specie la Corte, rilevando, nel provvedimento impugnato, la mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza dello stato di crisi o fibrillazione dell'associazione per delinquere, ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare, ritenendo che la natura del vizio riscontrato non imponesse l'applicazione dell'art. 618 c.p.p. e la rimessione alle sezioni unite per la risoluzione del contrasto interpretativo con la decisione delle sezioni unite del 5 ottobre 1994, n. 16, ric. Demitry).

    Cass. pen., sez. VI, 23 gennaio 2001, n. 3299 (c.c. 21 settembre 2000), Villecco F. e altro. (C.p., art. 416 bis; c.p., art. 110; c.p., art. 115; c.p.p., art. 618). [RV218330]

@Atti processuali penali - Lingua italiana - Imputato straniero - Traduzione

Sussiste la causa di incompatibilità prevista dall'art. 144, lett. d), c.p.p., a prestare l'ufficio di interprete nei confronti di chi, nell'ambito dello stesso procedimento, abbia provveduto a tradurre e a trascrivere, con incarico peritale, il contenuto di intercettazioni telefoniche. Page 564

    Cass. pen., sez. I, 15 febbraio 2001, n. 6303 (c.c. 22 novembre 2000), confl. comp. in proc. Chen Ringai. (C.p.p., art. 144; c.p.p., art. 268). [RV218251]

@Atti processuali penali - Modalità di documentazione dell'interrogatorio della persona in stato di detenzione- Obbligo di documentazione per intero - Atti assunti all'estero

Le forme e le modalità di assunzione di atti processuali all'estero soggiacciano alle regole processuali del luogo di assunzione, con la conseguenza che non è ravvisabile alcuna violazione di legge quando, come nella specie, le dichiarazioni rese all'estero non siano state registrate ai sensi dell'art. 141 bis c.p.p., atteso peraltro che tale modalità di documentazione, richiesta dalla norma italiana, non attiene alla sfera dei principi di ordine pubblico interno.

    Cass. pen., sez. VI, 14 marzo 2001, n. 10462 (c.c. 5 febbraio 2001), Petrilli e altri. (C.p.p., art. 141 bis). [RV218432]

@Azione penale - Querela - Dichiarazione e forma- Requisiti

La manifestazione della volontà di perseguire il colpevole, atta a rimuovere l'ostacolo alla procedibilità nei casi in cui la legge prevede la necessità della querela, non è vincolata a particolari formalità, né deve estrinsecarsi in espressioni sacramentali. È sufficiente infatti che essa risulti inequivocamente nel suo contenuto sostanziale ed, a tal fine, ben può prendersi in esame, quale elemento di giudizio per la esatta interpretazione della dichiarazione, il complessivo comportamento, anche successivo alla dichiarazione stessa, della persona offesa.

    Cass. pen., sez. V, 15 marzo 2001, n. 10543 (ud. 24 gennaio 2001), P.G. in proc. Altomare N. (C.p.p., art. 50). [RV218329]

@Azione penale - Querela - Proposizione e ricezione- Identificazione del querelante

In tema di formalità relative al ricevimento della querela, l'identificazione della persona che presenta l'atto, prevista a carico dell'autorità ricevente dall'art. 337 c.p.p., può essere effettuata nel verbale di ratifica posto in calce alla querela e può consistere anche solo nel richiamo alla generalità del soggetto da identificare, ove esse siano già contenute per esteso nella querela medesima, atteso che, anche in mancanza di formule espresse, l'avvenuta identificazione è desumibile dalla sequenza logica e procedimentale delle fasi che confluiscono nell'unico contesto documentale; è peraltro da escludersi che l'autorità ricevente debba sempre attestare espressamente il ricevimento dell'atto, essendo tale dovere correlato al diritto del querelante di ottenere la suddetta attestazione prevista dall'art. 107 disp. att. c.p.p. e non potendo perciò configurarsi un obbligo in tal senso anche in caso di mancata richiesta da parte dell'avente diritto.

    Cass. pen., sez. V, 1 marzo 2001, n. 8617 (ud. 6 novembre 2000), Frezza...

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