Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello penale - Cognizione del giudice d'appello - Reformatio in peius- Reato continuato

Attesa la possibilità di riconoscimento della continuazione fra reato da giudicare e reato già giudicato, anche quando il primo sia più grave del secondo (dovendosi in tal caso determinare la pena complessiva sulla base di quella da infliggere per il reato più grave, aumentata nella misura ritenuta equa in riferimento al reato meno grave già giudicato), deve escludersi la violazione del divieto di reformatio in pejus qualora, avendo il giudice di primo grado stabilito, per una pluralità di reati, soltanto la pena complessiva, il giudice d'appello individui fra detti reati quello più grave e determini auto- nomamente la relativa pena base, sulla quale operi, quindi, l'aumento anche per il reato meno grave già giudicato.

    Cass. pen., sez. I, 6 aprile 2001, n. 14080 (ud. 14 febbraio 2001), Piscopo. (C.p.p., art. 597; c.p., art. 81). [RV218740]

@Appello penale - Dibattimento- Mutamento nella composizione del collegio - Mancata rinnovazione della relazione, nell'acquiescenza delle parti

Qualora, nel corso del giudizio d'appello, intervenga un mutamento della composizione del collegio giudicante, la mancata rinnovazione, nell'acquiescenza delle parti, della relazione della causa prevista dall'art. 602, comma 1, c.p.p., non comporta violazione alcuna del principio di immutabilità del giudice stabilito dall'art. 525, comma 2, stesso codice.

    Cass. pen., sez. I, 18 maggio 2001, n. 20216 (ud. 2 aprile 2001), Sebai. (C.p.p., art. 525; c.p.p., art. 598; c.p.p., art. 602). [RV218807]

@Appello penale- Provvedimenti appellabili e inappellabili - Sentenze di condanna a pene detentive- Questione di legittimità costituzionale

La limitazione dell'appello ai casi in cui la condanna comporta l'applicazione di pene detentive, secondo quanto stabilito dall'art. 593, comma 3, c.p.p., nella vigenza dell'art. 18 della legge 24 novembre 1999, n. 468, non si pone in contrasto né con l'art. 24 della Costituzione, non essendo costituzionalmente garantito il doppio grado di giudizio, né con l'art. 3 della stessa, atteso che la disparità di trattamento in casi diversi è giustificata in base a criteri di ragionevolezza ed in particolare alla minore afflittività delle pene pecuniarie; essa peraltro è coerente con i principi del processo accusatorio contenuto nel nuovo testo dell'art. 111 Cost. ed in particolare con quello della ragionevole durata del processo.

    Cass. pen., sez. IV, 6 febbraio 2001, n. 5063 (ud. 16 novembre 2000), Spada V. (C.p.p., art. 593; L. 24 novembre 1999, n. 468, art. 18). [RV218827]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Ambito di applicazione- Continuazione tra più fatti-reato- Possibilità

Una volta che sia stata compiuta la scelta del rito del patteggiamento ne segue la sua applicazione a tutti i reati, legati dal concorso formale o dalla continuazione, oggetto dello stesso processo, dovendosi escludere che esso possa riguardare alcuni soltanto dei fatti-reato, individuati secondo criteri di opportunità legati alla valutazione di probabilità di una decisione favorevole, con la conseguenza che per gli altri il giudizio andrebbe proseguito con il rito ordinario, atteso che l'istituto di cui all'art. 444 c.p.p. è un rito alternativo orientato alla rapida definizione dell'intero giudizio.

    Cass. pen., sez. III, 23 maggio 2001, n. 20899 (ud. 16 febbraio 2001), Ardigò C. (Att. c.p.p., art. 137; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 188). [RV218837]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Natura - Revoca di benefici

La sentenza di patteggiamento costituisce titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa (nella specie, in relazione ad altra sentenza di patteggiamento), qualora la pena applicata per delitto anteriormente commesso, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p.

    Cass. pen., sez. V, 26 aprile 2001, n. 16837 (c.c. 12 febbraio 2001), P.M. in proc. Merola. (C.p., art. 163; c.p., art. 168, c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV218722]

@Atti e provvedimenti del giudice penale - Declaratoria di determinate cause di non punibilità- Prova del fatto insufficiente o contraddittoria - Adozione di formula ampiamente liberatoria in luogo di pronuncia dichiarativa estintiva del reato

In tema di concorso di più cause di proscioglimento, quando esista agli atti la prova evidente per una assoluzione piena dell'imputato, l'avvenuta abolitio criminis relativa al reato contestato non esime il giudice dall'obbligo di applicare una formula di proscioglimento o di assoluzione più favorevole all'imputato, atteso che, in ragione del fatto che alcune di queste formule lasciano in piedi le sanzioni amministrative o civili o sociali, il legislatore ha stabilito, con l'art. 129 c.p.p., che tra le stesse corra, quale ordine logico e progressivo, la priorità della causa di assoluzione piena rispetto alle altre formule di proscioglimento.

    Cass. pen., sez. V, 13 marzo 2001, n. 10312 (ud. 6 dicembre 2000), Rossi C. (C.p.p., art. 129). [RV218804]

@Atti e provvedimenti del giudice penale - Declaratoria di determinate cause di non punibilità - Scriminante- Applicabilità

Fra le cause di non punibilità previste dall'art. 129, comma 2, c.p.p., rientra anche il fatto non punibile per l'esistenza di una scriminante, atteso che la formula «perché il fatto non costituisce reato» comprende tutte le ipotesi - generali e speciali - di esclusione della punibilità. (In applicazione di tale principio la Corte ha annul- lato senza rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 343 c.p., commesso da un avvocato in udienza nei confronti di un magistrato del pubblico ministero, sebbene lo stesso giudice avesse mostrato di non dubitare che nel fatto fosse ravvisabile la scriminante di cui all'art. 598 c.p., non presa in considerazione solo perché tale genere di cause di non punibilità non sarebbero espressamente previste nell'ambito dell'art. 129, comma 2, c.p.p.).

    Cass. pen., sez. VI, 18 aprile 2001, n. 15955 (ud. 1 marzo 2001), Fiori M. (C.p., art. 598; c.p., art. 343; c.p.p., art. 129). [RV218875]

@Atti e provvedimenti del giudice penale- Provvedimenti in camera di consiglio - Udienza- Audizione delle parti

Qualora, nell'ambito del procedimento di riesame, in cui trovano applicazione le disposizioni dettate dall'art. 127 c.p.p. per i procedimenti in camera di consiglio, l'imputato detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del tribunale, abbia fatto richiesta di essere sentito direttamente o tramite videoconferenza e tale richiesta sia stata - legittimamente - respinta per genericità e per indisponibilità delle necessarie attrezzature tecniche, essa va comunque considerata come valida manifestazione della volontà del richiedente di essere, quanto meno, ascoltato dal magistrato di sor- Page 642 veglianza del luogo di detenzione, senza che occorra, a tal fine, la proposizione di una nuova, specifica istanza corredata da apposita motivazione; requisito, quest'ultimo, occorrente soltanto quando si voglia ottenere l'audizione diretta, in deroga alla regola generale secondo cui si ha soltanto diritto all'audizione da parte del magistrato di sorveglianza.

    Cass. pen., sez. I, 28 aprile 2001, n. 1726 (c.c. 2 marzo 2001), Schiavone. (C.p.p., art. 127; c.p.p., art. 309). [RV218818]

@Atti processuali penali - Processo verbale- Sottoscrizione - In calce al verbale e non su ogni foglio

In tema di documentazione degli atti, non è causa di nullità, ai sensi dell'art. 142 c.p.p., la mancata sottoscrizione dei verbali di udienza in ogni foglio, atteso che tale sanzione, prevista per il caso in cui manchi del tutto la sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale redigente, non riguarda ogni inosservanza delle formalità indicate dall'art. 137 c.p.p., ma solo quelle che determinano incertezza assoluta sulle persone intervenute nella formazione dell'atto.

    Cass. pen., sez. I, 13 aprile 2001, n. 15546 (ud. 16 febbraio 2001), D'Onofrio P. e altri. (C.p.p., art. 137; c.p.p., art. 142). [RV218835]

@Azione penale- Querela- Dichiarazione e forma - Identificazione del proponente

La mancata identificazione del soggetto che presenta la querela, da parte dell'autorità che la riceve, non genera invalidità dell'atto allorché risulti altrimenti assolutamente certo che il proponente è il soggetto legittimato a proporla. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la identificazione dei soggetti titolari del diritto era assicurata dal certificato del pronto soccorso ospedaliero dal quale risultavano le generalità corrispondenti, anche nella sottoscrizione, a quelle della querela in atti, anche se quest'ultima non conteneva l'annotazione dell'avvenuto deposito con l'identificazione dei soggetti che l'avevano presentata).

    Cass. pen., sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 70 (ud. 21 novembre 2000), P.M. in proc. D'Antonio. (C.p.p., art. 337). [RV218830]

@Competenza penale- Competenza per territorio - Incompetenza - Nelle indagini preliminari

In tema di competenza per territorio nella fase delle indagini, allorché il pubblico ministero, dopo che il Gip abbia emesso ordinanza di custodia cautelare nei confronti di persona in stato di fermo convalidato senza dichiarare la propria incompetenza, trasmetta gli atti ad altro pubblico ministero per competenza, la misura cautelare disposta conserva efficacia anche se non sia emessa una nuova ordinanza a norma dell'art. 27 c.p.p. (Nella specie, la Corte di cassazione ha precisato che la dichiarazione di incompetenza, contestuale o successiva al provvedimento applicativo della custodia cautelare, è presupposto imprescindibile per la perdita...

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