Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine139-159

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Requisiti

Nel giudizio d'appello - che non è un iudicium novum - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne deriva che, nell'atto d'appello (e non in atti successivi e in particolare, nella comparsa conclusionale) ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto d'appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare peraltro con la motivazione della sentenza impugnata.

    Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2000, n. 3539, Comit spa c. Guerci. (C.p.c., art. 342). [RV535048]


@Appello civile - Costituzione e comparizione delle parti - Mancata iscrizione a ruolo - Disciplina

L'ipotesi in cui nessuna delle parti abbia provveduto alla iscrizione a ruolo dell'appello rimane estranea alla previsione dell'art. 348 c.p.c. - nel testo anteriore alla riforma attuata con la legge n. 353 del 1990 e successive modificazioni, applicabile, ex art. 90 della citata legge, come modificato dall'art. 9 del D.L. n. 432 del 1995, convertito in legge n. 534 del 1995, ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, data di entrata in vigore della stessa legge n. 353 - per essere, invece, disciplinata dall'art. 307 del codice di rito, cui l'art. 347 dello stesso codice rinvia quanto alle forme ed ai termini della costituzione in appello, e secondo il quale, in caso di mancata costituzione dell'appellante e dell'appellato nei termini loro rispettivamente assegnati, il processo deve essere riassunto nel termine di un anno dalla scadenza di quello stabilito per la costituzione del convenuto a norma dell'art. 166 c.p.c. (sempre nel testo anteriore alla riforma del 1990), e cioè cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, computato nel termine il giorno della costituzione.

    Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2000, n. 2377, Palmerini c. Barbato. (C.p.c., art. 307; c.p.c., art. 348; L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 90; D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 9). [RV534536]


@Appello civile - Prove - Nuove - Prova testimoniale

Il principio di unicità della prova testimoniale, ricavabile dall'art. 244 secondo comma c.p.c. vecchio testo, vieta che l'una prova e l'altra rispettivamente dedotte in primo grado ed in appello riguardino lo stesso oggetto, onde la prova successivamente dedotta deve concernere a pena di inammissibilità circostanze diverse, distinte dalla precedente.

    Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2805, Iasiello c. Puledda. (C.p.c., art. 244). [RV534760]


@Arbitrato e compromesso - Arbitrato estero - Convenzione di New York del 10 giugno 1958 - Clausola compromissoria

A norma dell'art. 2 della Convenzione di New York 10 giugno 1958 (e, similmente, dell'art. 1 secondo comma della Convenzione di Ginevra del 21 aprile 1961), la clausola compromissoria per l'arbitrato estero, ai fini della sua validità, deve risultare da un documento sottoscritto dai contraenti, ovvero da uno scambio di lettere o telegrammi, che manifestino in modo certo la relativa volontà delle parti, sicché la clausola non può ritenersi efficace se, sebbene inserita nei documenti redatti e sottoscritti da una delle parti del contratto, non trovi riscontro nel documento di accettazione della proposta contrattuale sottoscritto dall'altra parte, che ad essa non faccia alcun riferimento.

    Cass. civ., sez. un., 10 marzo 2000, n. 58, Krauss Maffei Verfahrenstechnik GmbH c. Bristol Myers Squibb spa. (L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 4; L. 19 gennaio 1968, art. 62; L. 10 maggio 1970, n. 418). [RV534729]


@Arbitrato e compromesso - Arbitrato estero - Distinzione dall'arbitrato interno - Criterio distintivo

Il criterio di distinzione tra arbitrato interno e arbitrato estero è dato dalla sede, determinata all'inizio della procedura arbitrale dalle parti o, in mancanza, dagli arbitri nella loro prima riunione ai sensi dell'articolo 816 c.p.c. e nessun rilievo assume il luogo di effettivo svolgimento del giudizio arbitrale.

    Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 2000, n. 1808, De Agostini c. Milloil spa. (C.p.c., art. 816). [RV534006]


@Arbitrato e compromesso - Compromesso e clausola compromissoria - Devoluzione della controversia alla cognizione di un collegio arbitrale - Conseguenze

In presenza di compromesso, o clausola compromissoria, che prevedano il ricorso all'arbitrato, rituale o irrituale, la deduzione della devoluzione della controversia insorta al collegio arbitrale, e non al giudice ordinario, non configura una questione di giurisdizione, bensì, nel primo caso (arbitrato rituale), di competenza, nel secondo, di proponibilità della domanda, con la conseguenza che, in entrambi i casi, il regolamento di giurisdizione eventualmente proposto è inammissibile.

    Cass. civ., sez. un., 23 febbraio 2000, n. 15, Gare srl c. Riper srl. (C.p.c., art. 37; c.p.c., art. 41; c.p.c., art. 806; c.p.c., art. 808). [RV534249]


@Arbitrato e compromesso - Compromesso e clausola compromissoria - Forma - Dichiarazioni contenute in documenti separati

Il requisito della forma scritta ad substantiam richiesto per la validità del compromesso e della clausola compromissoria non postula che la volontà negoziale sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, potendo, per converso, realizzarsi anche quando la seconda sottoscrizione sia contenuta in un documento separato, purché inscindibilmente collegato nei contenuti al primo. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha ritenuto validamente stipulato un compromesso per effetto dello scambio di missive tra le parti, contenenti rispettivamente la proposta e l'accettazione di compromettere in arbitri la decisione della controversia insorta).

    Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2000, n. 1989, Fin. A. Gest. Costr. srl c. Coop. Edil. 16 novembre srl. (C.c., art. 1321; c.c., art. 1326; c.p.c., art. 807; c.p.c., art. 808). [RV534232]


@Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Censurabilità in Cassazione

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In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa sulla impugnazione per nullità del loro arbitrale, la Corte regolatrice non può prendere in esame direttamente il lodo, ma solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione. A maggior ragione, deve escludersi che, nella stessa sede, il sindacato di legittimità possa essere effettuato attraverso l'esame di un documento (nella specie, contenente la valutazione del terzo arbitratore, cui era stata affidata la stima del prezzo di una compravendita), per procedere ad una valutazione dello stesso in senso difforme dall'accertamento e dalla interpretazione operati dalla corte di merito, dovendo tale sindacato essere condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della sentenza impugnata.

    Cass. civ., sez. I, 15 febbraio 2000, n. 1699, Grandini ed altra c. Parrini. (C.p.c., art. 360; c.p.c., art. 828; c.p.c., art. 829). [RV533898]


@Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Per nullità

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, la disposizione di cui all'art. 829, n. 4 c.p.c. - nullità del lodo contenente disposizioni contraddittorie - va intesa nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, e non anche tra diverse parti della motivazione poste a raffronto tra loro, ovvero tra la motivazione stessa ed il dispositivo. La contraddittorietà interna alla motivazione, non prevista nominatim tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, pertanto, solo nella ipotesi di assoluta impossibilità di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una qualsivoglia forma di motivazione riconducibile al suo modello legale funzionale.

    Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 2000, n. 1815, Comune di Limone di Piemonte c. Fall. Co.Ge.Im. srl. (C.p.c., art. 829). [RV534020]


@Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Per nullità

Il principio secondo il quale l'accertamento dell'esistenza, della validità e dell'efficacia del patto compromissorio è istituzionalmente devoluto alla cognizione del giudice dell'impugnazione in funzione strumentale alla decisione sulla nullità del lodo (ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 829, comma primo c.p.c.) si applica anche nei giudizi dinanzi alla Corte di cassazione - che dispone, pertanto, del potere di cognizione diretta dei fatti risultanti ex actis anche al di là dei limiti del mero controllo di quanto emergente dalla sentenza impugnata - tutte le volte in cui l'interpretazione del negozio compromissorio sia stata richiesta ai fini della risoluzione di una questione processuale concernente la deroga alla competenza del giudice ordinario.

    Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2000, n. 1989, Fin. A. Gest. Costr. srl c. Coop. Edil. 16 novembre srl. (...

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