Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine51-60

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello civile - Prove - Giuramento - Poteri del giudice

Il giudice d'appello deve essere formalmente ed esplicitamente investito della questione della sussistenza dei requisiti per l'ammissione del giuramento suppletorio in base al quale la lite è stata definita in primo grado; in mancanza di tale esplicita investitura il giudizio di appello non potrà essere deciso prescindendo dall'esito del giuramento suppletorio.

    Cass. civ., sez. II, 14 febbraio 2000, n. 1630, Tortoli ed altri c. Angiolini ed altro. (C.c., art. 2736). [RV533836]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Determinazione - Minimo edittale

In tema di patteggiamento, qualora sia concordata la misura finale di una pena, oggetto del controllo affidato al giudice è la pena finale così concordata, in quanto esprimente la sostanziale volontà delle parti, indipendentemente da eventuali errori nei calcoli intermedi. Qualora la pena applicata sia inferiore a quella minima consentita l'accordo non può essere delibato ex art. 444 c.p.p.

    Cass. pen., sez. V, 11 novembre 1999, n. 5054 (c.c. 21 ottobre 1999), P.G. in proc. Giglio. (C.p.p., art. 444). [RV216373]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Avanzata personalmente o tramite procuratore speciale - Necessità

In tema di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena è atto dispositivo personalissimo dell'imputato, che deve essere manifestato con forme vincolate e predefinite; pertanto, la volontà dell'interessato deve essere necessariamente espressa personal- mente o, in mancanza, tramite procuratore speciale. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento impugnata dall'imputato, rilevando che l'atto di nomina del difensore, pur contenendo la dicitura "conferisce procura speciale", non recava alcuna espressione che legittimasse il professionista alla definizione del procedimento con pena concordata, mentre, ai sensi dell'art. 122 c.p.p., la procura deve contenere la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e deve, dunque, far riferimento al potere di richiedere la applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.).

    Cass. pen., sez. V, 5 giugno 2000, n. 1369 (c.c. 13 marzo 2000), Di Pietro A. (C.p.p., art. 122; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 446). [RV216361]


@Arbitrato e compromesso - Procedimento arbitrale - Concessione di un termine per il deposito di memorie - Mancata concessione di un termine per repliche

Non può ritenersi violato il principio del contraddittorio allorché, in assenza di regole previamente concordate tra le parti compromittenti, gli arbitri, i quali hanno la facoltà di regolare il procedimento nel modo ritenuto più opportuno, non concedano eventuali repliche, dopo aver consentito alle parti il dialettico svolgimento delle rispettive deduzioni e controdeduzioni (anche dopo la chiusura dell'istruttoria), non vigendo per il giudizio arbitrale le preclusioni previste dal codice di rito. (Nella specie, gli arbitri, dopo aver invitato entrambe le parti a dedurre successivamente al deposito delle note conclusionali, non avevano concesso al ricorrente un ulteriore termine per la replica).

    Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2000, n. 1608, Sereni c. Cavalletti ed altro. (C.p.c., art. 816). [RV533805]


@Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione contro i danni - Surrogazione legale dell'assicuratore - Somme spettanti a titolo di risarcimento del danno biologico

Le somme dovute al danneggiato a titolo di risarcimento del danno biologico non possono essere aggredite, né in tutto né in parte, dall'Inail con l'azione di rivalsa, in quanto il risarcimento del danno biologico e l'indennizzo liquidato dall'Inail per la perdita di attitudine al lavoro hanno natura diversa e non sovrapponibile.

    Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2000, n. 1636, Inail c. Sai spa. (C.c., art. 2043; c.c., art. 1916; D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 74). [RV533846]


@Assicurazione (Contratto di) - Condizioni generali e particolari di polizza - Clausola che prevede il perfezionamento del contratto al momento del pagamento del premio - Liceità

Deve ritenersi lecita, in base al principio dell'autonomia privata, la clausola negoziale - contenuta nelle condizioni generali di una polizza assicurativa - che regoli il momento conclusivo del contratto diversamente dai criteri generali di cui agli artt. 1326 e 1335 c.c., prevedendo che il contratto assicurativo necessiti del pagamento del premio (o della prima rata del premio) ed assumendo tale pagamento non già come semplice condizione di efficacia di un contratto già concluso e obbligatorio fra le parti ma altresì come requisito essenziale per il perfezionamento del vinculum juris fra le stesse parti.

    Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2000, n. 1239, Ass. Generali spa c. Quirci. (C.c., art. 1326; c.c., art. 1335). [RV533472]


@Assicurazione (Contratto di) - Rischio - Avviso all'assicura- tore - Funzione

L'avviso di sinistro previsto dall'art. 1913 c.c. svolge la funzione di mettere l'assicuratore in grado di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l'entità del danno prima che possano disperdersi le eventuali prove. Tale funzione non esclude che l'avviso scritto di sinistro dato all'assicuratore costituisca anche manifestazione della volontà dell'assicurato di esercitare il diritto all'indennità e consista dunque in un atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere la prescrizione, salvo che il tenore specifico dell'avviso di sinistro sia tale da far escludere che con esso l'assicurato abbia inteso far valere anche la propria pretesa.

    Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2000, n. 1642, Mariniello srl c. Polaris Assicurazioni spa. (C.c., art. 1913). [RV533857]


@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Comunicazione all'assicuratore

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la richiesta di risarcimento del danneggiato all'assicuratore del danneggiante, a mezzo di lettera raccomandata, quale condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria contro l'assicuratore medesimo, ai sensi e nei termini di cui all'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, integra un atto giuridico in senso stretto, non un atto negoziale, né, in particolare, una proposta transattiva, sicché l'indicata condizione deve ritenersi soddisfatta anche quando la richiesta stessa venga formulata da un legale in nome del danneggiato. Il principio va, poi, tenuto fermo anche nel caso in cui il legale autore della richiesta nella fase extragiudiziale ed il difensore successivamente designato dal danneggiato per il giudizio non coincidano.

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    Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 2000, n. 1444, Biancifiori c. Soc. Mediolanum Assicurazioni ed altro. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22), in questa Rivista 2000, 393. [RV533674]


@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Preventiva richiesta del danno all'assicuratore

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il danneggiato è dispensato dall'onere della preventiva richiesta del danno all'assicuratore, quale condizione di proponibilità della domanda nei confronti dell'autore dell'illecito o del responsabile civile (art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990) qualora, con riguardo al momento in cui decide di esperire l'azione risarcitoria, non sia in grado, nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza, di identificare la compagnia assicuratrice. La suddetta dispensa, pertanto, va riconosciuta nel caso in cui il danneggiato abbia formulato al responsabile civile, per iscritto, precisa ed inequivoca richiesta di comunicazione della denominazione della società assicuratrice, senza ricevere risposta, mentre resta a tal fine irrilevante che il danneggiato stesso, all'atto del sinistro, abbia mancato di rilevare i dati forniti dal contrassegno assicurativo, esposto sul veicolo del danneggiante, in quanto un siffatto adempimento non previsto dalla legge e non sempre possibile, non può ritenersi doveroso, alla stregua di criteri di comune diligenza, riferendosi ad un momento anteriore a quello della formulazione della pretesa risarcitoria.

    Cass. civ., sez. III, 1 febbraio 2000, n. 1072, Gennari c. Scarpa ed altro. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22), in questa Rivista 2000, 679. [RV533315]


@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Prova del maggior danno

Il debito dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione dei veicoli ha per oggetto l'indennizzo derivante dal contratto assicurativo; esso, pertanto, anche quando è adempiuto nei confronti diretti del danneggiato (a seguito della richiesta di quest'ultimo ex art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990), ha natura pecuniaria (debito di valuta) e non si trasforma in debito di valore quale è quello del danneggiante-assicurato, perché l'iniziativa del danneggiato non ha altro effetto che quello di mutare coattivamente il beneficiario della prestazione dell'assicuratore. Ne consegue che la rivalutazione di tale debito è dovuta nei soli casi in cui il creditore provi, sia pure presuntivamente, il «maggior danno» previsto dall'art. 1224 c.c.

    Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2000, n. 1245, Rotondo c. Siad Ital. Assic. Danni spa. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22; c.c., art. 1224). [RV533480]


@Atti processuali penali - Lingua italiana - Imputato straniero - Traduzione

L'ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di uno straniero non deve essere notificata insieme con la sua traduzione, perché in tal caso la tutela dell'indagato che ignori la lingua italiana è assicurata, a norma dell'art. 94, comma 1 bi...

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