Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine763-775

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello civile - Domande non riproposte - Riproposizione specifica - Necessità

Allorquando con la sentenza di primo grado il bene della vita preteso dal'attore venga posto a carico di uno dei due convenuti, ancorché non coincidente con quello indicato, nell'atto introduttivo, come tenuto alla prestazione, vi è un sostanziale difetto di soccombenza e la mancata condanna di tale soggetto è da ascriversi all'area delle domande da considerarsi «non accolte» ai sensi e per gli effetti dell'articolo 346 c.p.c., per estendere alle quali l'effetto devolutivo al giudice del gravame, è sufficiente la loro riproposizione - anche mediante il richiamo «formale ed espresso» a tutti gli scritti del giudizio di primo grado - senza necessità di appello.

    Cass. civ., sez. lav., 24 ottobre 2000, n. 13984, Sali Potassici e Affini (ISPEA) Spa c. Paruzzo. (C.p.c., art. 346; c.p.c., art. 434; c.p.c., art. 436). [RV541176]


@Appello civile - Domande nuove - Inammissibilità - Prospettazione di aspetti offensivi non dedotti in primo grado

Il fatto costitutivo della domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa è rappresentato dalla natura offensiva dello scritto. Ne consegue che costituisce un inammissibile mutamento del fatto costitutivo della pretesa l'allegazione, per la prima volta in grado di appello, di aspetti offensivi dello scritto (ad esempio, la forma, il titolo, il contenuto) non dedotti in primo grado.

    Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2000, n. 14235, Forgione c. RCS Editoriale Quotidiani Spa. (C.p.c., art. 345). [RV541282]


@Appello civile - Eccezioni nuove - Prescrizione - Limiti temporali ex L. 353/1990

In virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 90 della legge n. 353 del 1990 (nella formulazione risultante dalla modifica apportata dall'art. 9 del D.L. 432 del 1995), ai giudizi di appello instaurati dopo il 30 aprile 1995 deve ritenersi applicabile la disciplina di cui all'art. 345 testo previgente c.p.c. (a condizione che il giudizio di primo grado sia stato, ovviamente, instaurato prima della data predetta), con conseguente legittimità, in siffatta ipotesi, della proposizione, in sede di appello, per la prima volta, dell'eccezione di prescrizione decennale.

    Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2000, n. 15303, Provincia di Firenze c. Berti S. & C. (C.p.c., art. 342; c.p.c., art. 345; L. 21 novembre 1990, n. 353, art. 90). [RV542261]


@Appello civile - Mandato alle liti - Rilascio su un atto diverso da quelli previsti dall'art. 83, terzo comma, c.p.c. - Inammissibilità

Non è valida la procura a proporre appello rilasciata al difensore non in calce all'atto di impugnazione, bensì in calce al precetto pedissequo alla sentenza impugnata, atteso che, pur rientrando il precetto tra gli atti in calce ai quali, a norma dell'art. 83 c.p.c., può essere posta procura, la previsione deve intendersi riferita al processo esecutivo e non a quello di cognizione.

    Cass. civ., sez. lav., 14 novembre 2000, n. 14720, Gram Sistemi Srl c. Grifa. (C.p.c., art. 83). [RV541652]


@Appello civile - Prove - Nuove - Ammissibilità

Il requisito di novità della prova per la sua ammissione in appello (art. 345 c.p.c., teste previgenti) sussiste quando venga dedotto un mezzo di prova diverso da quello assunto in prime cure o allorché, pur trattandosi dello stesso mezzo di prova, già assunto in primo grado, essa verta però su fatti diversi.

    Cass. civ., sez. II, 9 novembre 2000, n. 14598, Paimo Srl c. Piemme Snc. (C.p.c., art. 345). [RV541547]


@Arbitrato e compromesso - Arbitri - Nomina - Da parte di difensore munito di sola procura alle liti

La nomina dell'arbitro, quale atto negoziale di integrazione del compromesso e della clausola compromissoria, deve essere fatta personalmente dalle parti - o da procuratore munito del relativo potere negoziale - mentre la procura alle liti relativa al giudizio arbitrale non legittima il difensore alla nomina dell'arbitro nell'interesse del suo assistito (non potendo la stessa essere configurata, di per sè, come mandato speciale rispetto alla nomina), a meno che, in essa, non possa ravvisarsi anche un mandato a procedere a tale designazione, e salva sempre la facoltà di ratifica da parte dell'interessato (con conseguente sanatoria del vizio della designazione), che non può desumersi automaticamente dal mero conferimento della procura, necessitando, a sua volta, del concorso di altri elementi di fatto (la cui valutazione è, peraltro, di esclusiva competenza del giudice di merito).

    Cass. civ., sez. I, 23 novembre 2000, n. 15134, Nevicarfin Srl c. Continental Snc. (C.p.c., art. 810). [RV542086]


@Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità

L'impugnazione per nullità di un lodo dinanzi alla corte d'appello è proponibile, ai sensi degli artt. 827 ss. c.p.c., soltanto con riferimento agli arbitrari rituali, mentre, in caso di arbitrato irrituale, ancorché il provvedimento arbitrale sia stato depositato e reso esecutivo ai sensi dell'art. 825 del codice di rito, l'impugnazione predetta non può dirsi ammissibile (ancorché si impugni il lodo allegando la nullità della clausola compromissoria perché in contrasto con norme imperative), essendo legittimamente esperibile la sola azione per (eventuali) vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione.

    Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2000, n. 15070, Deferrari c. Galla Palacida Sim Spa. (C.p.c., art. 825; c.p.c., art. 827; c.p.c., art. 828). [RV542006]


@Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità

In tema di giudizio arbitrale, i limiti e la natura del giudizio di nullità (diretto a far valere, in sede rescindente, i soli vizi tassativamente previsti dall'art. 829 c.p.c.) attribuiscono al giudice di appello la facoltà di riesame del merito soltanto in sede rescissoria, e comunque nei limiti del petitum e delle causae petendi dedotte dinanzi agli arbitri (per queste ultime intendendosi i fatti sui quali risultava fondato il petitum), con la conseguente illegittimità, in sede di giudizio di nullità dinanzi alla corte di appello, tanto del riesame del merito in fase rescindente da parte di questa (e di conseguente sostituzione, alla motivazione del lodo, di altra e propria motivazione), quanto della sostituzione, ai fatti costitutivi del petitum di cui al lodo, di fatti diversi autonomamente acquisiti.

    Cass. civ., sez. I, 23 novembre 2000, n. 15126, Prov. Palermo c. Messina. (C.p.c., art. 829). [RV542079]


@Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Censurabilità in cassazione

In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, il giudice di legittimità non può esaminare direttamente la pronuncia arbitra-Page 764le, ma solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, per verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo. (Nella specie il giudice di merito, qualificata come eccezione di incompetenza la nullità fatta valere in sede di impugnazione, l'aveva ritenuta preclusa perché non proposta innanzi agli arbitri; la decisione era stata censurata per essere stata l'eccezione - di cui non si discuteva la qualificazione - formulata nel giudizio arbitrale e la S.C., l'ha confermata in applicazione dell'esposto principio).

    Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2000, n. 15057, Latteria Sociale S. Lucio Scrl c. Ferrari Zorde ed altro Snc. (C.p.c., art. 829). [RV541994]


@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore

La norma contenuta nell'art. 22 della legge n. 990 del 1969, nel subordinare l'esercizio dell'azione risarcitoria alla preventiva richiesta del danno all'assicuratore ed al decorso del termine di sessanta giorni dalla medesima, fissa una condizione di proponibilità dell'azione stessa, la cui ricorrenza deve essere riscontrata anche d'ufficio ed in sede di legittimità, salva la preclusione derivante dalla formazione del giudicato per la mancata impugnazione sul punto. Detta condizione di proponibilità è posta dalla legge senza distinzione tra le persone contro cui venga proposta, cumulativamente o singolarmente, per cui è improponibile anche la domanda ex art. 2054 c.c. promossa contro il proprietario ed il conducente del veicolo, qualora non sia stata inviata oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento all'assicuratore r.c.a.

    Cass. civ., sez. III, 23 novembre 2000, n. 15138, Locatelli ed altro c. Intercontinentale Assicurazioni Spa ed altri. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22; c.c., art. 2054). [RV542095]


@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Comunicazione all'assicuratore

A norma dell'art. 12 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45, recante modificazioni al regolamento sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l'assicuratore, entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della somma offerta per il risarcimento del danno, provvede al pagamento della somma stessa inviando al danneggiato all'indirizzo da questi indicato nella denuncia da sinistro allegata alla richiesta di risarcimento, vaglia postale o assegno di pari importo. Decorso il termine indicato, l'assicuratore risponde delle conseguenze del ritardo secondo le norme ordinarie, con la conseguenza che dal sedicesimo giorno successivo alla ricezione...

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