Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine847-855

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello civile - Appellabilità (provvedimenti appellabili) - Sentenza - Di improponibilità della domanda per effetto di clausola compromissoria

Il provvedimento che preso atto della pattuizione di un arbitrato libero dichiara l'inammissibilità della domanda non risolve una questione di competenza, bensì di merito e, pertanto non è impugnabile con l'istanza di regolamento di competenza, ma con gli ordinari mezzi di impugnazione.

    Cass. civ., sez. III, 7 dicembre 2000, n. 15524, Georgia srl c.Geci srl. (C.p.c., art. 42; c.p.c., art. 323; c.p.c., art. 806). [RV542518]


@Appello civile - Domande nuove - Effetto devolutivo - Mancata contestazione con l'appello di fatti accertati dal giudice di primo grado

Il giudice d'appello, in relazione al dovere, di cui all'art. 112 c.p.c., di non pronunciarsi oltre i limiti della domanda ed all'onere dell'appellante, di cui all'art. 434 c.p.c., di proporre specifici motivi di appello, non può ritenere non provati fatti accertati nella sentenza impugnata, quando la loro sussistenza non abbia formato oggetto dell'appello, trattandosi di questione non devoluta al giudice di secondo grado ed essendosi comnseguentemente formato sull'accertamento dei predetti fatti il giudicato interno. (Nella specie, in relazione a domanda di equo indennizzo da parte di dipendente delle Ferrovie dello Stato, questa società, nell'appellare la sentenza di riconoscimento della causa di servizio, aveva posto in dubbio l'esistenza di un nesso casuale tra le accertate modalità di espletamento delle mansioni e le infermità del lavoratore, ma non anche dette modalità).

    Cass. civ., sez. lav., 2 gennaio 2001, n. 6, Cretì c. Ferrovie dello Stato. (C.p.c., art. 112; c.p.c., art. 434). [RV542915]


@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Tassatività delle ipotesi

Il giudice di appello non può rimettere la causa al giudice di primo grado che ha omesso di provvedere su una domanda, e deve invece pronunciare sulla medesima, perché le ipotesi previste dall'art. 354 c.p.c. sono tassative.

    Cass. civ., sez. II, 1 dicembre 2000, n. 15373, Pulvirenti ed altri c. Maugeri. (C.p.c., art. 354). [RV542350]


@Appello civile - Prove - Nuove - Ammissibilità

In tema di nuovi mezzi di prova nel giudizio di appello, l'indispensabilità richiesta dall'art. 345, terzo comma, c.p.c. non può significare la mera rilevanza dei fatti dedotti a prova (che ovviamente è condizione dell'ammissibilità di ogni mezzo istruttorio), ma postula la verificata impossibilità di acquisire la conoscenza di quei fatti con altri mezzi che la parte avesse l'onere di fornire nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge processuale. Come già nel processo del lavoro (art. 437, secondo comma c.p.c.), il potere istruttorio attribuito al giudice di appello dal comma terzo dell'art. 345 c.p.c., benché abbia carattere ampiamente discrezionale, non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado (essendo tale limite superabile - secondo la nuova formulazione del'art. 345 c.p.c. - nella sola ipotesi in cui la parte dimostri di non aver potuto proporre il mezzo istruttorio nel giudizio di primo grado «per causa ad essa non imputabile»).

    Cass. civ., sez. I, 13 dicembre 2000, n. 15716, Marongiu c. Banca Roma spa. (C.p.c., art. 345). [RV542618]


@Arbitrato e compromesso - Arbitrato irrituale - Mandato conferito agli arbitri - Estinzione

Nell'arbitrato libero, il contenuto dell'obbligo assunto dagli arbitri, secondo le regole del mandato, è quello di emettere la decisione loro affidata entro un determinato termine, non potendo ammettersi che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia, ed alla conseguente improponibilità della domanda giudiziale, per un tempo non definito. Ne consegue che, applicandosi all'arbitrato irrituale la disciplina dell'art. 1722, n. 1, c.c., il mandato conferito agli arbitri deve considerarsi estinto alla scadenza del termine prefissato dalle parti, salvo che esse non abbiano inteso in modo univoco conferire a detto termine un valore meramente orientativo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito relativa alla non riferibilità alla volontà dei compromittenti - in quanto emessa dopo la scadenza del termine all'uopo concesso - della determinazione arbitrale, decisione motivata alla stregua del rilievo che, attesa la essenzialità in via generale del termine di cui si tratta, non potesse ravvisarsi un univoco intendimento delle parti in senso contrario, pur in presenza di iniziative apparentemente equivoche - quali la nomina del proprio arbitro da parte di uno dei compromittenti o la richiesta al Consiglio dell'Ordine di procedere alla nomina del terzo arbitro nella imminenza della scadenza del termine - nel fatto che le parti stesse avevano sottoscritto il verbale di udienza nel quale si era proprogato il termine per il deposito del lodo, circostanza che, alla luce della eccezione relativa alla avvenuta scadenza del termine, sollevata proprio dalla parte cui risalivano le predette iniziative, nella precedente udienza dinanzi agli arbitri, doveva essere interpretata solo come accettazione della proroga della data della decisione su tale questione pregiudiziale).

    Cass. civ., sez. I, 3 gennaio 2001, n. 58, Credit Fiditalia spa c. Felici. (C.c., art. 1703; c.c., art. 1710; c.c., art. 1722; c.c., art. 1183). [RV542935]


@Arbitrato e compromesso - Arbitri - Compenso - Liquidazione

In tema di arbitrato, a partire dal primo aprile 1995, l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il Presidente del tribunale, che procede alla liquidazione ai sensi del secondo comma dell'art. 814 c.p.c. di fare ricorso a criteri equitativi. Infatti, il D.M. n. 585 del 1994 - con il quale è stata approvata la deliberazione del Consiglio nazionale forense del 13 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determianzione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti, a partire dal primo aprile 1995, agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali - prevede al punto 9 della tabella relativa all'attività stragiudiziale gli onorari spettanti al collegio arbitrale composto da avvocati e/o procuratori legali, indicandone il minimo ed il massimo secondo il valore della controversia.

    Cass. civ., sez. I, 14 dicembre 2000, n. 15784, Tarsia di Belmonte c. Comune di Catania. (C.p.c., art. 814; D.M. 5 ottobre 1994, n. 585). [RV542638]


@Arbitrato e compromesso - Competenza - Eccezione di compromesso - Deducibilità

La mancata proposizione da parte del convenuto, nella comparsa di risposta, della domanda riconvenzionale in via gradata rispetto alla eccezione di incompetenza del giudice adito per essere la controversia devoluta agli arbitri non comporta la decadenza del convenuto stesso dal diritto di proporre l'eccezione di compromesso, poiché, pur dovendo quest'ultima, per il suo carattere relativo ePage 848 derogabile, essere dedotta in limine litis, tuttavia, in virtù dell'unità inscindibile dell'atto difensivo, il fatto che una domanda o un'eccezione venga proposta prima o dopo di un'altra non assume alcuna rilevanza ove sia comunque possibile desumere, con un semplice procedimento logico, la gradualità delle richieste formulate.

    Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2000, n. 15941, D'Avalos c. Società Vasto srl ed altri. (C.p.c., art. 808). [RV542725]


@Arbitrato e compromesso - Competenze - Contestazione circa l'appartenenza della controversia alla cognizione del giudice amministrativo - Questione di giurisdizione

In materia di arbitrato, la questione della sottrazione della controversia al giudice ordinario per essere la stessa devoluta a quello amministrativo non dà luogo, né in pendenza del giudizio arbitrale né in sede di impugnazione della relativa decisione, ad una questione di giurisdizione bensì di validità del compromesso e della clausola compromissoria ovvero del lodo; conseguentemente è inammissibile il ricorso al regolamento preventivo di giurisdizione. (Nella specie, impugnato sia innanzi al giudice amministrativo che al giudice ordinario il lodo reso dal Collegio arbitrale costituito presso la pubblica amministrazione datrice di lavoro, ai sensi dell'art. 59 del D.L.vo n. 29 del 1993, era stato proposto regolamento di giurisdizione nel secondo giudizio; la S.C., qualificato l'arbitrato come rituale, ha dichiarato inammissibile il regolamento).

    Cass. civ., sez. un., 5 dicembre 2000, n. 1251, Lazzari c. Com. Genova. (L. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 59). [RV542438]


@Arbitrato e compromesso - Compromesso e clausola compromissoria - Controversie assoggettabili - Questioni attinenti alla nullità dei contratti

Il ricorso all'arbitrato non è escluso, in linea di principio, per le questioni attinenti alla nullità dei contratti, vertendosi in materia per diritti disponibili.

    Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2000, n. 15941, D'Avalos c. Società Vasto srl ed altri. (C.p.c., art. 808). [RV542727]


@Arbitrato e compromesso - Compromesso e clausola compromissoria - Volontà negoziale - Manifestazione

Il requisito della forma scritta ad substantiam richiesto per la validità della clausola compromissoria non postula indefettibilmente che la volontà contrattuale sia espressa in un unico documento, avuto riguardo all'autonomia di detta clausola rispetto al contratto cui essa accede. (Nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha ritenuto valida la clausola compromissoria, relativa ad una serie di contratti di compravendita, contenuta in una scrittura...

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