Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine71-76

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Amministratore del condominio - Attribuzioni - Rendiconto - Esibizione dei documenti

In tema di condominio negli edifici, ciascun condomino ha la facoltà di ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, ma anche al di fuori di tale sede, senza la necessità di specificare la ragione per la quale egli intende prendere visione o estrarre copia dei documenti medesimi, sempre che l'esercizio di tale potere non intralci l'attività amministrativa e non sia contrario ai principi di correttezza, ed i relativi costi siano assunti dai condomini istanti.

    Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2001, n. 15159, Obbialero c. Nigra. (C.c., art. 1130; c.c., art. 1713). [RV550730]


@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - Termine

La decadenza dal diritto di impugnare la deliberazione dell'assemblea dei condomini dinanzi all'autorità giudiziaria, prevista dal terzo comma dell'art. 1137 c.c., trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato quanto deciso dal giudice di merito che aveva dichiarato inammissibile l'eccezione di decadenza perché proposta dal condomino solo con la comparsa conclusionale e, dunque, tardivamente).

    Cass. civ., sez. II, 28 novembre 2001, n. 15131, Cecconi c. Cond. Via Spartaco 24 Milano. (C.c., art. 1137; c.c., art. 2969; c.p.c., art. 360; c.p.c., art. 366). [RV550706]


@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Lite giudiziaria - Condominio dissenziente

In materia id condominio, in difetto di una specifica disposizione normativa che inibisca la partecipazione del condomino dichiaratosi dissenziente rispetto all'instaurazione di una lite giudiziaria, alle successive deliberazioni assembleari concernenti il prosieguo della controversia, non può essere legittimamente disconosciuto al suddetto condominio il diritto di manifestare la propria volontà nell'assemblea e di concorrere, quindi, al pari degli altri e continuando a sostenere la propria originaria avversa opinione, alla formazione della volontà comune sullo specifico argomento dell'abbandono della lite; né può dedursi al riguardo - pur nella riconosciuta estensibilità al condominio del disposto dell'art. 2373 c.c. di portata generale in materia societaria - un'astratta ipotesi di conflitto di interessi, in quanto questo va dedotto in concreto e può essere riconosciuto soltanto ove risulti dimostrata una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la maggioranza assembleare ed un parimenti specifico contrario interesse costituzionale del condominio.

    Cass. civ., sez. II, 5 dicembre 2001, n. 15360, Avezzù c. Cond. Via Archimede 16 Milano. (C.c., art. 1132; c.c., art. 1135; c.c., art. 1136; c.c., art. 2373). [RV550860]


@Avviamento commerciale - Indennità - Attribuzione - Condizioni

Ai fini dell'attribuzione dell'indennità per la perdita dell'avviamento (che il locatore di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione è tenuto a corrispondere al conduttore in forza degli artt. 34 e 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392) è sufficiente l'anticipata cessazione del rapporto a causa del recesso del locatore, non richiedendo la norma ulteriori condizioni e, quindi, restando irrilevante sia la circostanza che il conduttore estromesso abbia cessato ogni attività prima o dopo il rilascio dell'immobile, sia la carenza di prova, di un effettivo danno o dell'esistenza in concreto dell'avviamento, sia, infine, la mancanza di un provvedimento giudiziale che disponga il rilascio.

    Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2001, n. 13418, Gasperini c. Parrucci. (L. 27 luglio 1998, n. 392, art. 34; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 35). [RV549924]


@Avviamento commerciale - Indennità - Corresponsione - Condizione procedibilità azione esecutiva

In tema di indennità di avviamento, l'art. 34 terzo comma della legge n. 392 del 1978 prevede che l'esecuzione del provvedimento di rilascio è condizionata all'avvenuto pagamento della stessa. La corresponsione dell'indennità consiste, dunque, in una condizione di procedibilità dell'azione esecutiva e non condiziona la formazione del titolo esecutivo.

    Cass. civ., sez. III, 5 novembre 2001, n. 13636, Perini Auto Spa c. Baldini. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34). [RV549998]


@Avviamento commerciale - Indennità - Diniego di rinnovazione alla prima scadenza - Motivi

In tema di locazione di immobile urbano ad uso diverso da abitazione, la disdetta del contratto di locazione, quale atto di natura negoziale, ha la funzione di impedire, se non opposta, la rinnovazione del contratto; con la conseguenza che, ancorché detto atto sia inefficace per mancanza di valido motivo di diniego, il rilascio non può essere ricondotto alla volontà del conduttore in ordine alla cessazione del rapporto od al mutuo consenso delle parti, non venendo meno il diritto del medesimo all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale. Per poter contestare validamente la spettanza dell'indennità al conduttore occorre infatti che la cessazione del rapporto sia dovuta all'iniziativa del medesimo ovvero alla sua partecipazione ad una convenzione risolutoria (scioglimento per mutuo consenso ex art. 1372, primo comma, c.c.); mentre è assolutamente irrilevante la circostanza che il conduttore abbia rilasciato l'immobile senza contestazioni in sede giudiziale o stragiudiziale, prestando adesione, espressa o tacita, alla richiesta del locatore, poiché, in tal caso, la genesi della cessazione del rapporto si identifica pur sempre nella condotta del locatore, che abbia manifestato la volontà di porre termine alla locazione. L'accertamento, sia pure di carattere presuntivo, della sussistenza di un rapporto di causa ed effetto tra diniego di rinnovo della locazione da parte del locatore e rilascio da parte del conduttore costituisce pertanto una mera quaestio facti, come tale insuscettibile di sindacato in sede di legittimità se congruamente motivata.

    Cass. civ., sez. III, 21 novembre 2001, n. 14728, Cavaliere ed altro c. Cioffi. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 29; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34; c.p.c., art. 360). [RV550471]


@Avviamento commerciale - Indennità - Esecuzione dei provvedimenti di rilascio - Mancata restituzione dell'immobile

Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali disciplinate dagli artt. 27 e 34 della legge n. 392 del 1978 (e, in regime transitorio, dagli artt. 68, 71 e 73 della stessa legge), il conduttore che alla scadenza del termine di finita locazione, anche se giudizialmente stabilito, non restituisca l'immobile, in attesa che il locatore gli corrisponda la dovuta indennità di avviamento, è obbligato esclusivamente al pagamento del corrispettivo convenuto, a nulla rilevando che continui a godere dell'immobile per l'esercizio della sua attività o, al contrario, si limiti a detenerlo astenendosi dall'utilizzarlo.

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    Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2001, n. 13417, Bianchi c. Donati. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 69; c.c., art. 1591). [RV549922]


@Avviamento commerciale - Indennità - Esecuzione dei provvedimenti di rilascio - Restituzione dell'immobile

Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciale, disciplinate dagli artt. 27 e 34 legge n. 392 del 1978 (e, in regime transitorio, dagli artt. 69, 71 e 73 della stessa legge), il conduttore che, scaduto il contratto, rifiuti la restituzione dell'immobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dell'indennità di avviamento a lui dovuta è obbligato esclusivamente al pagamento del corrispettivo convenuto, a nulla rilevando che continui a godere dell'immobile per l'esercizio della sua attività o, al contrario, si limiti a detenerlo astenendosi dall'utilizzarlo.

    Cass. civ., sez. III, 21 novembre 2001, n. 14728, Cavaliere ed altro c. Cioffi. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 69; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 71; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 73). [RV550472]


@Avviamento commerciale - Indennità - Spettanza al conduttore - Condizioni

Il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, ai sensi dell'art. 34 della legge n. 392 del 1978, al pari del diritto di prelazione e di riscatto (artt. 38 e 39 legge cit) spetta al conduttore di immobile urbano con destinazione non abitativa, sempre che egli vi eserciti un'attività produttiva o commerciale a contatto diretto con il pubblico, sia pure come contitolare o consocio di una società di persone della relativa impresa cui partecipino anche soggetti estranei alla titolarità del rapporto locativo.

    Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 2001, n. 13291, Cixi c. Angius. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 36; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 38; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 39). [RV549864]


@Azienda - Affitto - Locazione di locali ad uso commerciale - Distinzione

Trattasi di locazione ad uso commerciale e non di affitto di azienda quando il locatore cede in godimento al conduttore i locali ove esercitare l'attività commerciale e non anche i beni strumentali per detto esercizio, giacché se è vero che la titolarità dell'azienda può essere disgiunta dalla proprietà dei beni strumentali destinati al funzionamento della stessa, è, però comunque necessario che di questi beni il titolare possa disporre in base a titolo idoneo che gli consenta di destinarli per sè o per altri all'esercizio dell'azienda medesima. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare il suddetto principio, ha confermato la decisione dei giudici...

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