Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine631-638

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Conflitto d'interessi - Configurabilità

In tema di computo delle maggioranze assembleari condominiali, l'esistenza di un conflitto di interessi, reale o potenziale, tra il singolo condomino titolare del diritto di voto e il condominio stesso comporta la esclusione, dal calcolo dei millesimi, delle relative carature attribuite al condomino confliggente, così estensivamente interpretata la norma dettata, in tema di società per azioni, dall'art. 2373 c.c. (che inibisce il diritto di voto al socio in conflitto di interesse con la società), ricorrendo in entrambe le fattispecie la medesima ratio, consistente nell'attribuire carattere di priorità all'interesse collettivo rispetto a quello individuale. Ove, tuttavia, il condomino confliggente sia stato delegato all'espressione del voto di altro condomino, la situazione di conflitto che lo riguarda non è estensibile al rappresentato aprioristicamente, ma soltanto allorché si accerti in concreto che il delegante non era a conoscenza di tale situazione, dovendosi, in caso contrario, presumere che il delegante abbia, nel conferire il mandato, valutato anche il proprio interesse - non personale, ma in quanto componente della collettività - e l'abbia ritenuto conforme a quello portato dal delegato; né è applicabile, al riguardo, l'art. 1394 c.c., che prevee la legittimazione del solo rappresentato a dedurre il conflitto, giacché quest'ultimo non verte, nella specie, tra l'interesse personale del rappresentato e quello, pure personale, del rappresentante, ma tra quest'ultimo e quello della collettività, onde ogni partecipe di questa è legittimato a farlo valere nel comune interesse.

    Cass. civ., sez. II, 22 luglio 2002, n. 10683, Cond. via Guerra ed altro c. Cortese. (C.c., art. 1135; c.c., art. 1136; c.c., art. 1394; c.c., art. 2373). [RV556050]


@Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione della responsabilità civile - Tubature condominiali - Infiltrazioni

Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato, è autonoma e distinta dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il danneggiato, e ciò anche nell'eventualità in cui l'indennità venga pagata - materialmente - direttamente al terzo ai sensi dell'art. 1917, comma secondo c.c. Da ciò consegue che, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l'assicuratore ed il terzo, quest'ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito che aveva negato la legittimazione ad agire del condomino danneggiato dalla rottura di una tubazione condominiale il quale aveva proposto azione diretta nei confronti della società assicuratrice della responsabilità civile del condominio).

    Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2002, n. 10418, Fornarola ed altra c. L'Abeille Comp. Ital. Assicuraz. Spa ed altro. (C.c., art. 1917). [RV555886]


@Azienda - Affitto - Locazione di immobile ad uso non abitativo - Differenze

La differenza tra locazione di immobile con pertinenze e affitto di azienda consiste nel fatto che, nella prima ipotesi l'immobile concesso in godimento viene considerato specificamente, nell'economia del contratto, come l'oggetto principale della stipulazione, secondo la sua consistenza effettiva e con funzione prevalente ed assorbente rispetto agli altri elementi, i quali (siano essi legati materialmente o meno all'immobile) assumono carattere di accessorietà e rimangono collegati all'immobile funzionalmente, in posizione di subordinazione e coordinazione. Nell'affitto di azienda, invece, l'immobile non viene considerato nella sua individualità giuridica, ma come uno degli elementi costitutivi del complesso di beni mobili ed immobili, legati tra di loro da un vincolo di interdipendenza e complementarietà per il conseguimento di un determinato fine produttivo, sicché l'oggetto del contratto è costituito dall'anzidetto complesso unitario.

    Cass. civ., sez. III, 27 giugno 2002, n. 9354, Lombarda Prefabbricati Spa c. SIEV Srl. (C.c., art. 1571; c.c., art. 2562). [RV555393]


@Canone - Aggiornamento - Richiesta del locatore - Necessità

In tema di contratto di locazione, le richieste di aumento o di aggiornamento del canone possono essere avanzate dal locatore, oltre che mediante lettera raccomandata, anche con atti equipollenti, purché sia rispettata la forma scritta e sia chiaramente manifestata la volontà del locatore di richiederli. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha cassato con rinvio la decisione del giudice del merito, perché accertasse gli estratti conto periodici, inoltrati da parte attrice alla controparte, potevano integrare atti equipollenti delle richieste di aumento od aggiornamento nella forma di cui agli artt. 23 e 24 legge n. 392 del 1978).

    Cass. civ., sez. III, ord. 23 maggio 2002, n. 7546, Orsini c. Longoni. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 23; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 24; c.c., art. 1350). [RV554667]


@Canone - Controversie - Tentativo di conciliazione - Improcedibilità

Nel vigore degli artt. 43 e 44 della legge n. 392 del 1978 (poi abrogati, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 89 della legge 353/1990), l'accertata improcedibilità di una domanda riconvenzionale spiegata dal conduttore nei confronti del locatore nel corso di un giudizio per la determinazione del canone - improcedibilità dichiarata in conseguenza dell'omesso tentativo di conciliazione di cui alle norme sopraindicate - non spiega ipso facto, influenza sulla procedibilità della domanda attorea, dovendosi, anche in relazione ad essa, accertare autonomamente se sia stata o meno preceduta dal tentativo de quo.

    Cass. civ., sez. III, 31 luglio 2002, n. 11374, Pastore c. Chiarelli. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 43; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 44). [RV556470]


@Canone - Deposito cauzionale - Interessi legali - Obbligo del locatore

In materia di contratto di locazione di immobile urbano, l'obbligo del locatore di corrispondere al conduttore gli interessi legali sul deposito cauzionale versato da quest'ultimo (obbligo stabilito non soltanto dall'art. 11 legge n. 392 del 1978, applicabile anche ai contratti in corso alla sua entrata in vigore, ma anche dall'art. 4 legge n. 841 del 1973) e l'obbligo del locatore di pagare il canone, ancorché aventi causa in un unico rapporto contrattuale, non sono in posizione sinallagmatica, ma presentano carattere di autonomia, con la conseguenza che tra loro opera l'istituto della compensazione allorché ne ricorrano i presupposti.

    Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2002, n. 9059, Giordano c. Patricolo. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 11; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 84; L. 22 dicembre 1973, n. 841, art. 4). [RV555226]


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@Canone - Deposito cauzionale - Interessi legali - Obbligo del locatore

L'obbligo del locatore di un immobile urbano di corrispondere al conduttore gli interessi legali sul deposito cauzionale versato da quest'ultimo - obbligo stabilito non soltanto dall'art. 11 legge n. 392 del 1978 (norma applicabile anche ai contratti in corso alla sua entrata in vigore) ma anche dall'art. 4 legge n. 841 del 1973 - ha natura imperativa, in quanto persegue finalità di ordine generale, tutelando il contraente più debole ed impedendo che la cauzione, mediante i frutti percepibili dal locatore, possa tradursi in un incremento del corrispettivo della locazione; con la conseguenza che tali interessi devono essere corrisposti al conduttore anche in difetto di una sua espressa richiesta, mentre, ai fini processuali, è sempre necessaria la relativa domanda o eccezione giudiziale, quest'ultima in particolare operando come eccezione in senso stretto di natura riconvenzionale, come tale non rilevabile d'ufficio dal giudice per l'espresso divieto posto dall'art. 1242, primo comma, c.c., ed inammissibile, ai sensi degli artt. 447 bis, 437 e 345 c.p.c., se non proposta già in primo grado, secondo le peculiarità del rito.

    Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2002, n. 9059, Giordano c. Patricolo. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 11; L. 22 dicembre 1973, n. 841, art. 4; c.p.c., art. 447 bis; c.p.c., art. 437). [RV555227]


@Canone - Determinazione - Costo base - Maggior costo di produzione

In tema di determinazione del canone di locazione per gli immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975, mediante il criterio del costo di produzione, la disposizione dell'ultimo comma della legge n. 392 del 1998 va interpretata nel senso che l'esclusione del «maggior costo di produzione» si riferisce soltanto ai coefficienti indicati dall'art. 16 della legge stesa, restando, invece, efficaci tutti gli altri coefficienti indicati dalla legge citata.

    Cass. civ., sez. III, 22 luglio 2002, n. 10669, Valli c. Caso. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 22). [RV556040]


@Canone - Garanzia per il pagamento - Ritardata restituzione - Risarcimento dei danni

In tema di locazione, il ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di rilasciare l'immobile costituisce un comportamento antigiuridico del conduttore, che legittima la condanna generica al risarcimento dei danni (salvo il relativo onere probatorio a carico del locatore in sede di liquidazione), mentre l'obbligo del locatore di restituire il deposito cauzionale sussiste solo se il conduttore ha integralmente adempiuto le proprie obbligazioni); pertanto, qualora (come nella specie) il locatore abbia agito per i danni da inadempimento del conduttore, da liquidarsi in separata sede, il suo obbligo restitutorio sarà esigibile solo all'esito del relativo giudizio.

    Cass. civ., sez. III, 24...

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