Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine385-389

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Amministratore del condominio - Retribuzione - Partecipazione all'assemblea straordinaria - Determinazione

In tema di condominio, la partecipazione dell'amministratore all'assemblea, ordinaria e straordinaria, in quanto attività connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza - le cui norme sono aplicabili nei rapporti con i condomini - deve ritenersi compensata dal corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa di durata annuale e non deve essere retribuita a parte.

    Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2003, n. 3596, Cancani c. Cond. Via Amiterno 1 Roma. (C.c., art. 1135; att. c.c., art. 66; c.c., art. 1709; c.c., art. 2233). [RV561080]


@Appalto (Contratto di) - Scioglimento del contratto - Per recesso unilaterale del committente - Appalto di servizi

La facoltà di recesso dal contratto di appalto (nella specie, di servizi condominiali) è riconosciuta al committente dalla norma di cui all'art. 1671 c.c., il cui carattere non inderogabile, peraltro, consente che le parti ben possano regolare contrattualmente gli effetti patrimoniali del recesso stesso e liquidare, anticipatamente e forfettariamente, spese, lavori eseguiti e mancato guadagno dell'appaltatore, commisurandoli (come nella specie), in caso di appalto di servizi, ai canoni per un determinato periodo futuro.

    Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 2003, n. 1295, Cond. Via Terni 22 Roma c. Kone Ascensori Spa Divisione Aster. (C.c., art. 1671). [RV560102]


@Appello civile - Giudice dell'appello - Controversie in materia di locazione di immobili urbani - Sentenza resa dal pretore

L'appello avverso la sentenza resa in una controversia in materia di locazione di immobili urbani, emessa dal pretore anteriormente al 2 giugno 1999 - data di entrata in vigore del D.L.vo n. 51 del 1998, istitutivo del giudice unico di primo grado - ed a questa data non ancora impugnata da alcuna delle parti, doveva essere proposto, ex art. 134 di detto decreto, alla corte d'appello, non essendo applicabile a dette controversie l'art. 134 bis, il quale, disponendo che fino al 31 dicembre 1999 nelle controversie relative a rapporti di lavoro ed in quelle di cui all'art. 442, c.p.c., introdotte anteriormente, l'appello si propone al tribunale che giudica in composizione collegiale, fissa una deroga stabilita in ragione della natura del rapporto controverso e non del rito applicabile. Pertanto, in siffatta ipotesi, l'appello erroneamente proposto innanzi al tribunale è inammissibile e allo stesso non può riconoscersi effetto conservativo, dato che quest'ultimo si produce esclusivamente nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta davanti ad un organo il quale, benché territorialmente incompetente, sia egualmente giudice di secondo grado e possa quindi disporre la rimessione della causa al giudice competente.

    Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2003, n. 1269, Fondazione Enpam c. Vatrella. (D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, art. 134; c.p.c., art. 50; c.p.c., art. 341). [RV560060]


@Avviamento commerciale - Indennità - Determinazione - Prosecuzione in via tacita del rapporto

In tema di contratti di locazione di immobili destinati ad uso non abitativo venuti a cessare alle scadenze legali fissate negli artt. 67 e 71 della legge n. 392 del 1978, se il rapporto, successivamente, continua anche tacitamente fra le parti, si instaura un rapporto del tutto nuovo, soggetto alla disciplina ordinaria di cui alla suddetta legge, e pertanto anche a quella di cui all'art. 34 circa i criteri di determinazione della indennità per la perdita dell'avviamento commerciale.

    Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1927, Pelucchi c. De Magri. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 71; c.c., art. 1597). [RV560316]


@Avviamento commerciale - Indennità - Diritto del conduttore - Momento costitutivo

In materia di locazione di immobili urbani ad uso diverso da abitazione, il diritto del conduttore alla corresponsione della indennità per la perdita dell'avviamento sorge, a prescindere dalla data della sentenza che accerti l'avvenuta cessazione della locazione, quando cessa de iure il rapporto locativo, e la relativa sentenza ha natura di mero accertamento della situazione giuridica in tale momento determinatasi. Ne consegue che il locatore ha interesse a promuovere la relativa azione di accertamento al fine di accelerare i tempi dell'esecuzione, una volta divenuta definitiva la sentenza relativa alla declaratoria di risoluzione del contratto.

    Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1933, Panificio Emiliano Snc c. Angotti ed altri. (L. 27 luglio 1978, n. 92, art. 36; c.p.c., art. 100). [RV560323]


@Avviamento commerciale - Indennità - Esecuzione dei provvedimenti di rilascio - Condizioni

In tema di esecuzione del provvedimento, ottenuto dal locatore, di rilascio di immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione, poiché il quarto comma dell'art. 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392, introdotto dall'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1988 n. 551 (convertito in legge 21 febbraio 1989 n. 61, contenente misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa) è correlato ed integrativo del terzo comma del medesimo articolo, in caso di opposizione alla esecuzione per disaccordo tra le parti in ordine alla entità della indennità di avviamento commerciale dovuta la conduttore, la relativa determinazione può avvenire solo con la definizione del giudizio di merito, nel quale le parti hanno l'onere di quantificare la somma rispettivamente reclamata ed offerta, la cui corresponsione consente l'esecuzione del provvedimento di rilascio salvo conguaglio con la sentenza definitiva.

    Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2003, n. 3267, Centro Ecumenico Nordico c. Prov. Italiana della Congregazione degli Oblati di S. Francesco. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34; D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, art. 9). [RV560886]


@Avviamento commerciale - Indennità - Rilascio dell'immobile - Rapporto di dipendenza

Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciale, l'obbligazione gravante sul conduttore di rilasciare l'immobile alla scadenza e l'obbligazione gravante sul locatore di corrispondergli l'indennità di avviamento commerciale sono legate daPage 386 un rapporto di reciproca dipenenza, tanto che ciascuna delle prestazioni non è esigibile in mancanza dell'adempimento, o dell'offerta di adempimento dell'altra; ne consegue che gli interessi sulla somma dovuta a titolo di indennità di avviamento commerciale non iniziano a decorrere finché non è avvenuto il rilascio dell'immobile.

    Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1930, Scarfogliero ed altri c. Brancaccio ed altri. (C.c., art. 1173; c.c., art. 1216; c.c., art. 1460; c.c., art. 1571). [RV560319]


@Avviamento commerciale - Indennità - Rinnovo del contratto - Manifestazione dell'intento da parte del locatore

In materia di locazioni di immobili urbani ad uso diverso da abitazione, al locatore che abbia manifestato il proprio intento di non procedere al rinnovo del contratto deve riconoscersi la facoltà di promuovere azione di accertamento in ordine alla misura dell'indennità di avviamento (art. 69, settimo comma, legge 27 luglio...

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