Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e sto- rico - Cose di proprietà degli enti pubblici - Immobile di proprietà di un comune

- L'immobile di proprietà di un comune, che, sebbene non iscritto nell'elenco di cui all'art. 4, primo comma, della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sia riconosciuto di interesse storico, archeologico o artistico ad opera della competente sovrintendenza ai monumenti, è soggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 822 e 824 c.c., al regime del demanio pubblico, con la conseguenza che il suo godimento da parte di terzi non può avvenire in base a contratti di diritto privato, ma è possibile soltanto sulla base di concessioni alla cui categoria devono ricondursi i rapporti concretamente instaurati, indipendentemente dal nomen iuris effettivamente usato nella relativa convenzione ed anche se con questa sia stato fatto riferimento alla locazione. Pertanto, le controversie attinenti al suddetto godimento - quando non abbiano ad oggetto indennità, canoni ed altri corrispettivi - sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

    Cass. civ., sez. un., 7 maggio 2003, n. 6898, Com. Milazzo c. Az. Aut. Soggiorno Turismo Milazzo. (C.c., art. 822; c.c., art. 824; L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 4; L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5). [RV562696]

@Avviamento commerciale - Indennità - Broker assicurativo - Diritto all'indennità

- Il broker di assicurazioni svolge attività mediatizia in forma di impresa commerciale, sia pure connotata anche da profili intellettuali, e in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo all'immobile adibito all'attività ha diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento.

    Cass. civ., sez. III, 6 maggio 2003, n. 6874, Corallo srl c. Gasparotto Assicurazioni. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 35). [RV562677]

@Avviamento commerciale - Indennità - Imprese assicuratrici - Spettanza

- L'indennità di avviamento di cui all'art. 34 della legge n. 392 del 1978 spetta al conduttore che svolga all'interno dei locali oggetto del contratto attività di impresa assicuratrice con contatto diretto con il pubblico degli utenti; ciò in quanto questa attività, pur se non espressamente indicata dall'art. 27 della legge n. 392 del 1978, rientra, al pari delle altre attività indicate dall'art. 2195 c.c., fra quelle commerciali.

    Cass. civ., sez. III, 6 maggio 2003, n. 6876, Anselmi ed altri c. Assicurazioni Generali spa. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 35; c.c., art. 2195). [RV562680]

@Avviamento commerciale - Indennità - Prova - Necessità

- L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale è dovuta ope legis al conduttore uscente ai sensi dell'art. 34 legge 27 luglio 1978, n. 392, prescindendo da qualsiasi accertamento circa la relativa perdita e il danno che il conduttore abbia subito in concreto in conseguenza del rilascio.

    Cass. civ., sez. III, 6 maggio 2003, n. 6876, Anselmi ed altri c. Assicurazioni Generali spa. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34). [RV562679]

@Avviamento commerciale - Indennità - Rappresentanti dell'imprenditore - Spettanza

- In relazione ad un contratto di locazione per uso non abitativo stipulato da un istituto di assicurazione, l'indennità di avviamento commerciale prevista dall'art. 34 della legge n. 392 del 1978 spetta all'imprenditore, anche nel caso in cui il locale sia utilizzato - per previsione contrattuale - per un'attività comportante il contatto diretto con il pubblico degli utenti e consumatori, svolta non direttamente ad opera dell'imprenditore, ma da parte di suoi rappresentanti, o di soggetti che comunque operano per suo conto (nel caso di specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito che aveva ritenuto spettante ad una impresa assicuratrice l'indennità di avviamento per alcuni locali da essa condotti in locazione, all'interno dei quali operava una agenzia dell'impresa stessa).

    Cass. civ., sez. III, 6 maggio 2003, n. 6876, Anselmi ed altri c. Assicurazioni Generali spa. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 35). [RV562678]

@Avviamento commerciale - Indennità - Ulteriore indennità - Nozione di «nuovo esercizio»

- In tema di locazione di immobili urbani, la locuzione «nuovo esercizio» contenuta nell'art. 34, secondo comma, della legge n. 392/1978 (che riconosce all'ex conduttore una ulteriore indennità «qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente») non esclude, né sotto il profilo linguistico, né sotto il profilo dell'interpretazione sistematica, la riferibilità della norma alché alla prosecuzione dell'esercizio precedente ad opera di un nuovo titolare che acquisisca il diritto alla permanenza nell'immobile non per effetto dell'avvenuta cessione dell'azienda da parte del precedente titolare dopo che era cessato il contratto di locazione (stante l'impossibilità della cessione di un contratto ormai cessato), bensì per effetto di un nuovo contratto di locazione stipulato con il locatore.

    Cass. civ., sez. III, 6 maggio 2003, n. 6879, Arra di Deretti sas c. Poli. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34). [RV562683]

@Azioni giudiziarie del condominio - Legittimazione - Del singolo condomino - Principio della rappresentanza reciproca

- In tema di condominio, il principio della «rappresentanza reciproca», in forza del quale ciascun condomino può agire, anche in sede di impugnazione, a tutela dei diritti comuni nei confronti dei terzi, in quanto l'interesse per il quale agisce è comune a tutti i condomini, comporta che colui che sia subentrato in corso di causa nella posizione di un condomino che non ha partecipato al giudizio di primo grado, può impugnare la sentenza che abbia pronunziato su diritti comuni, dovendosi tale sentenza considerare emessa anche nei suoi confronti. Page 694

    Cass. civ., sez. II, 19 maggio 2003, n. 7827, Nice srl c. Bellumori ed altri. (C.p.c., art. 100; c.c., art. 1131). [RV563290]

@Azioni giudiziarie del condominio - Legittimazione dell'amministratore - Passiva - Azioni reali o possessorie concernenti le parti comuni

- In tema di controversie condominiali, la legittimazione dell'amministratore del condominio dal lato attivo coincide con i limiti delle sue attribuzioni (art. 1131 c.c.), mentre dal lato passivo non incontra limiti e sussiste in ordine ad ogni azione, anche di carattere reale o possessorio, concernente le parti comuni dell'edificio. In tale contesto l'amministratore ha la facoltà di proporre tutti i gravami che successivamente si rendano necessari in conseguenza della vocatio in ius (fattispecie concernente la questione della legittimazione passiva dell'amministratore per fatti di spoglio o turbativa di una posizione di preteso possesso ascritti al condominio e non ai singoli condomini, in quanto realizzati con la collocazione di barriere metalliche disposta dall'amministratore medesimo, quale esecutore della volontà della maggioranza dei condomini).

    Cass. civ., sez. II, 21 maggio 2003, n. 7958, Cond. V. Valle della...

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