Massimario di legittimità
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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.
@Azioni giudiziarie del condominio - Legittimazione dell'amministratore - Prova - Necessità
- In tema di condominio di edifici, colui che agisce in giudizio in nome del condominio deve dare la prova, in caso di contestazione, della veste di amministratore e, quando la causa esorbita dai limiti di attribuzione stabiliti dall'art. 1130 c.c., di essere autorizzato a promuovere l'azione contro i singoli condomini o terzi. Tale onere probatorio è da ritenersi assolto con la produzione della delibera dell'assemblea condominiale dalla quale risulti che egli è l'amministratore e che gli è stato conferito mandato a promuovere l'azione giudiziaria, mentre in caso di mancata contestazione, la persona fisica costituita in giudizio che rilasci il mandato al difensore nella qualità di legale rappresentante dell'ente di gestione, non ha l'onere di dimostrare tale veste.
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Cass. civ., sez. II, 28 maggio 2003, n. 8520, Cond. Via Messina (Milano) c. Viliani. (C.c., art. 1130; c.c., art. 1131). [RV563669]
@Canone - Aggiornamento - Clausola Istat - Inserimento in contratto non soggetto a proroga
- La clausola di adeguamento del canone di locazione inserita in un contratto non soggetto a proroga legale (e pertanto non colpita da inefficacia ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del D.L. n. 426 del 1973) rimane operativa per tutta la durata del rapporto prevista nel contratto, senza che ad essa possa sostituirsi, dopo l'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 (sull'equo canone), il criterio di aggiornamento del canone ivi previsto all'ultimo comma dell'art. 71.
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Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2003, n. 10984, Appolloni c. Ciccolini ed altri. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 71; D.L. 24 luglio 1973, n. 426, art. 1). [RV565012]
@Canone - Controversie - Competenza - Per valore
- Nel procedimento per la determinazione del canone locativo, ex art. 45 della legge n. 392 del 1978, allorquando il convenuto, nel costituirsi, proponga domanda riconvenzionale (art. 416, secondo comma, c.p.c.) e formuli istanza di emissione di un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza (art. 418 c.p.c.), il giudice, senza soddisfare l'istanza, può immediatamente dichiarare la propria incompetenza per valore sulla riconvenzionale e rimettere le parti innanzi al giudice superiore competente.
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Cass. civ., sez. III, 16 giugno 2003, n. 9628, Ambasciata di Cuba in Italia c. Sonnino. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 45; c.p.c., art. 416; c.p.c., art. 418). [RV564301]
@Canone - Determinazione - Atto di classamento - Disapplicazione
- In materia di locazione di immobili urbani, il giudice ordinario, al fine di individuare se il contratto concluso tra le parti sia o meno soggetto alla normativa in materia di equo canone, può disapplicare, in via incidentale, l'atto amministrativo di classamento dell'immobile, in caso di ritenuta non corrispondenza tra la categoria catastale assegnata all'immobile e le effettive condizioni del medesimo; l'esercizio che egli ritenga o meno di fare di tale potere costituisce accertamento di fatto, come tale non sindacabile in Cassazione ove adeguatamente motivato.
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Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2003, n. 10979, Mercurio Domenico c. Annarosa sas. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 26). [RV565003]
@Canone - Determinazione - Coefficienti correttivi del costo base - Palazzi di interesse storico
- In tema di locazioni di immobili urbani per uso di abitazione ed ai fini della determinazione dell'equo canone ai sensi della legge n. 392 del 1978, i palazzi di interesse storico od artistico vanno classati nella categoria A/9 solo se destinati ad abitazione. Con specifico riferimento all'ipotesi di frazionamento di un im- mobile in distinte unità immobiliari, la tipologia catastale di un edificio non determina automaticamente la medesima tipologia per ogni singola unità immobiliare che ne faccia parte, ben potendo il giudice - disapplicando il classamento effettuato dall'U.T.E. ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E - attribuire a tali unità una diversa categoria catastale legittimante l'applicazione dell'equo canone, avuto riguardo alle relative condizioni concrete ed alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche. Peraltro il giudice di merito, cui è demandata l'insindacabile valutazione di attribuire o meno ad un singolo immobile, facente parte di un più ampio edificio dichiarato di interesse artistico o storico, una tipologia diversa dalla categoria A/9, non può prescindere, nel compiere tale valutazione, dal rilievo che anche una sola unità immobiliare dell'intero edificio, nonostante le minori dimensioni, può in concreto ripetere le caratteristiche architettonico-costruttive del tutto.
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Cass. civ., sez. III, 24 giugno 2003, n. 10013, Morabito c. Raffaelli ed altro. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 26). [RV564513]
@Canone - Determinazione - Coefficienti correttivi del costo base - Tipologia
- In ordine all'applicabilità o meno dell'art. 26, primo comma, lettera d) della legge sull'equo canone, il quale stabilisce che le norme di cui al capo primo della predetta legge (comprendenti, tra le altre, l'art. 1 che fissa l'ordinaria durata minima quadriennale delle locazioni abitative), non si applicano ai contratti di locazione relativi ad immobili inclusi nelle categorie catastali A8 e A9 non rileva il fatto che la locazione abbia ad oggetto - come nel caso di specie - non già l'intero immobile ma solo una parte di esso.
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Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2003, n. 10979, Mercurio Domenico c. Annarosa sas. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 26). [RV565002]
@Competenza civile - Competenza per materia - Locazione - Domanda di estinzione del rapporto per effetto di recesso
- La domanda di estinzione del rapporto di locazione per effetto dell'esercitato recesso, proposta dinanzi al tribunale in data anteriore al 30 aprile 1995, apparteneva, alla stregua della disciplina all'epoca vigente, alla competenza del tribunale, ai sensi dell'art. 9 c.p.c., e non a quella del pretore, sia perché l'art. 8, secondo comma, n. 3, del detto codice, nel testo allora vigente, attribuiva al pretore solo le cause di sfratto per finita locazione, sia perché tale lite non rientrava tra quelle previste dall'art. 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Né rileva che, nel corso del giudizio, sia entrato in vigore, dalla data suddetta, il nuovo testo dell'art. 8, Page 844 secondo comma, n. 3, c.p.c., il quale - prima dell'abrogazione disposta dall'art. 49 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 - riservava al pretore tutte le cause relative a rapporti di locazione di immobili, poiché, ai sensi dell'art. 90, comma terzo, della legge 26 novembre 1990, n. 353 (nel testo sostituito dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 534), i giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 erano definiti dal giu- dice competente secondo la legge anteriore.
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Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2003, n. 11075, Smafin srl c. Zerilli Olla ed altro. (C.p.c., art. 8; c.p.c., art. 9; D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 9). [RV565108]
@Competenza civile - Competenza per valore - Locazione di immobili - Giudizio per la risoluzione di un contratto di locazione
- Qualora nel giudizio per la risoluzione di un contratto di locazione per inadempimento del conduttore, proposto dal locatore davanti al tribunale competente per valore, vi sia necessità di accertare l'entità del canone dovuto ma nessuna delle parti richieda su tale punto un accertamento da far valere con efficacia autonoma di giudicato, la relativa questione non costituisce oggetto di una causa pregiudiziale che, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., debba essere rimessa al giudice funzionalmente competente ex art. 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e di essa può conoscere il tribunale adito, incidenter tantum, al solo fine della decisione sulla domanda di risoluzione.
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Cass. civ., sez. III, 21 luglio 2003, n. 11320, Vanini c. Pellizzatti Perego. (C.p.c., art. 34; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 45). [RV565301]
@Contratti in genere - Interpretazione - Espressioni giuridiche erronee - Volontà contrattuale
- Ai fini dell'interpretazione del contratto, l'esattezza o meno della qualificazione giuridica data dalle parti ad un determi- nato istituto (nel caso, gli oneri accessori nel contratto di locazione di immobile urbano) è di per sè irrilevante, giacché nel dettare la disciplina del rapporto ben possono le parti commettere errori di qualificazione o nell'uso di espressioni giuridiche, senza che gli stessi vengano ad assumere decisivo rilievo nella determinazione della loro effettiva e concreta volontà contrattuale.
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Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2003, n. 11068, Sporting club snc c. Bonacci. (C.c., art. 1362). [RV565097]
@Contratti in genere - Interpretazione - Letterale - Locazione di immobile urbano
- In tema di interpretazione dei contratti, ai fini della inter- pretazione in particolare di un contratto di locazione di immobili urbani, per ritenere sussistente un rapporto contrattuale di locazione tra le parti non è necessario che le parti stesse ne abbiano individuato tutti gli elementi, in quanto la durata del contratto e la misura del corrispettivo sono integrate dalla legge speciale, n. 392 del 1978, ma è sufficiente che risulti chiaramente la concessione in godimento del predetto bene immobile dietro erogazione di un corrispettivo (nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, che aveva qualificato come locazione il rapporto intercorrente tra le parti in cui gli occupanti di un immobile si impegnavano a versare un canone fino all'adempimento della loro obbligazione di pagamento della differenza di prezzo dovuta per acquistare l'immobile stesso, ed alla conseguente retrocessione di esso da...
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