Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine105-116

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Abuso d'ufficio - Configurabilità - Prova della collusione tra pubblico ufficiale e beneficiario - Costruzione edilizia abusiva

In tema di abuso di ufficio correlato alla realizzazione di un manufatto edilizio, ai fini della configurabilità del reato non è necessaria la prova della collusione tra rappresentanti della pubblica amministrazione ed il privato (che tuttavia può rilevare ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 20 lettera c, legge 28 febbraio 1985 n. 47), atteso che la nuova strutturazione della fattispecie ad opera della legge 16 luglio 1997 n. 234 impone che si accerti semplicemente la sussistenza di una condotta del pubblico ufficiale consapevolmente produttiva di un ingiusto vantaggio patrimoniale (o di un ingiusto danno), in violazione di norme di legge o di regolamento.

    Cass. pen., sez. VI, 10 gennaio 2001, n. 2943 (c.c. 9 novembre 2000), P.M. in proc. Ginanneschi. (C.p.p., art. 323). [RV219254]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Procedimento con più imputati - Richiesta di un imputato

In tema di applicazione della pena su richiesta, l'oggetto dell'accordo è limitato ad una determinata regiudicanda che è ristretta alla posizione soggettiva di un determinato imputato; ne consegue, da un lato, che, essendo irrilevanti le sorti di altre regiudicande che alla prima siano eventualmente connesse, la parte non può patteggiare a condizione che anche la posizione di un coimputato sia definita col medesimo rito e, dall'altro, che tale clausola, se espressa, deve considerarsi come non apposta, in quanto estranea ai termini del fatto come delineato dall'art. 444 del codice di rito.

    Cass. pen., sez. VI, 11 gennaio 2001, n. 3056 (c.c. 20 dicembre 2000), Massaccesi V. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 448). [RV219261]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Impugnazioni - Ricorso per cassazione

In tema di patteggiamento, è inammissibile per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non prevede espressamente il beneficio della non menzione della condanna, in quanto l'applicazione di tale beneficio in caso di patteggiamento discende direttamente dall'articolo 689, comma secondo lettera a) n. 5 e lett. b) nuovo c.p.p., il quale dispone che nei certificati generale e penale, richiesti dall'interessato, non siano riportate, tra l'altro, le «sentenze previste dall'art. 445», ossia le sentenze con cui venga applicata la pena su richiesta.

    Cass. pen., sez. IV, 7 giugno 2001, n. 22951 (c.c. 23 aprile 2001), Amato e altro. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV219111]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Reato di cui all'art. 20 lett. B) della L. n. 47/1985 - Dissequestro

Con la sentenza di applicazione della pena, su richiesta delle parti, per il reato di cui all'art. 20 lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non può essere ordinato il dissequestro delle opere in quanto la richiesta di dissequestro non può, ex lege, rientrare nelle clausole del "patto". Ne consegue che il relativo provvedimento di rigetto non può configurarsi come "modifica dell'accordo" integrante la violazione degli articoli 444 e 445 c.p.p., ma come provvedimento ordinatorio su una richiesta delle parti "estranea" al patto ed, in quanto tale, inidonea ad inficiare il patto stesso.

    Cass. pen., sez. III, 11 maggio 2001, n. 19086 (c.c. 6 marzo 2001), Re. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20). [RV218933]


@Atti e provvedimenti del giudice penale - Atti abnormi - Provvedimento che erroneamente dichiari la nullità del decreto di citazione per difetto di notifica - Inammissibilità

È illegittimo, ma non abnorme, il provvedimento del giudice che dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, con restituzione degli atti al P.M., sul rilievo erroneo che la notifica era stata effettuata ai sensi dell'art. 161 c.p.p. invece che ai sensi dell'art. 159 c.p.p.

    Cass. pen., sez. IV, 21 maggio 2001 (c.c. 29 marzo 2001), P.G. in proc. Habied. (C.p.p., art. 161; c.p.p., art. 159; c.p.p., art. 568). [RV219164]


@Atti e provvedimenti del giudice penale - Atti abnormi - Rigetto della richiesta di decreto penale - Inammissibilità

Non è abnorme il provvedimento con cui il Gip abbia disatteso la richiesta del P.M. di emissione del decreto penale, per fatti antecedenti alla modifica dell'art. 459 c.p.p. intervenuta con la legge n. 479 del 1999, a causa della mancanza del presupposto della non opposizione del querelante.

    Cass. pen., sez. IV, 21 maggio 2001 (c.c. 5 aprile 2001), P.M. in proc. Zanellati. (C.p.p., art. 459; L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 37). [RV219166]


@Atti e provvedimenti del giudice penale - Declaratoria di determinate cause di non punibilità - Estinzione del reato per prescrizione - Declaratoria immediata

L'omessa citazione dell'imputato nel giudizio di appello nel quale sia stata dichiarata la prescrizione integra una nullità assoluta che, nonostante l'intervenuta estinzione del reato, prevale sull'obbligo di dichiarare immediatamente le cause di non punibilità ed impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

    Cass. pen., sez. VI, 1 giugno 2001, n. 22648 (ud. 2 maggio 2001), Piscicelli. (C.p., art. 157; c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 599). [RV219006]


@Atti processuali penali - Lingua italiana - Imputato straniero - Traduzione

La garanzia dell'assistenza dell'interprete a soggetto che ignori la lingua italiana si estende alle attività procedimentali anteriori al giudizio di merito e, conseguentemente, va assicurata, a pena di nullità, anche nel procedimento di convalida dell'arresto con riferimento a quegli atti (relazione del P.M. o degli agenti verbalizzanti, interrogatorio del giudice) per i quali deve essere resa possibile l'effettività del contraddittorio. (Fattispecie concernente l'omessa traduzione del verbale di arresto, che la S.C. ha ritenuto non produttiva di alcuna nullità, data anche l'assenza dell'obbligo di una sua consegna all'interessato).

    Cass. pen., sez. I, 26 aprile 2001, n. 18922 (c.c. 21 febbraio 2001), P.M. in proc. Simander. (C.p.p., art. 143; c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 380; c.p.p., art. 381). [RV218918]


@Atti processuali penali - Lingua italiana - Imputato straniero - Traduzione

In tema di traduzione degli atti, la mancata nomina dell'interprete nel caso di dichiarazioni rese da persona informata sui fatti che non conosca la lingua italiana quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria conosca personalmente la lingua da interpretare non determina alcuna invalidità degli atti processuali.

    Cass. pen., sez. II, 31 maggio 2001, n. 22005 (ud. 8 maggio 2001), P.G. in proc. Santaniello F. (C.p.p., art. 143). [RV219022]


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@Atti processuali penali - Lingua italiana - Imputato straniero - Traduzione

Dalla mancata traduzione dell'atto di appello del P.M. nei confronti dell'imputato che ignora la lingua italiana, non può derivare l'inammissibilità dell'impugnazione, non prevista dall'art. 591 c.p.p., ma eventualmente l'unica conseguenza della mancata decorrenza del termine per proporre l'appello incidentale da parte dell'imputato.

    Cass. pen., sez. I, 2 febbraio 2001, n. 4406 (ud. 1 dicembre 2000), Mella. (C.p.p., art. 143; c.p.p., art. 591). [RV219058]


@Cassazione penale - Difesa e difensori - Avvisi - Omissione

Non è configurabile errore, neppure di tipo percettivo (emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 c.p.p., nella lettura datane dalla sentenza 28 luglio 2000, n. 395 della Corte costituzionale), nel fatto dell'omissione dell'avviso di udienza camerale ex art. 127 c.p.p. dinanzi alla Corte di cassazione al difensore, allorché quest'ultimo, nel richiedere la sua sollecita fissazione, abbia formulato "rinuncia ai termini di avviso e di notifica", con ciò prestando consenso all'azzeramento del termine dilatorio di cui al citato art. 127, comma 1, e cioè, all'atto pratico, rinunciando alla ricezione dell'avviso.

    Cass. pen., sez. I, 26 aprile 2001, n. 18923 (c.c. 21 febbraio 2001), Di Puppo. (C.p.p., art. 127). [RV218919]


@Cassazione penale - Giudizio di rinvio - Giudice di rinvio - Obblighi

Una volta enunciato dalla Cassazione, in sede di annullamento con rinvio, il principio di diritto secondo cui, nel procedimento di esecuzione, l'atto di appello può essere prodotto anche in fotocopia e senza firma autenticata, il giudice di rinvio non vìola il disposto dell'art. 627, comma 4, c.p.p., preclusivo della rilevazione di nullità o inammissibilità incorse nei precedenti gradi di giudizio, se ritiene, incidentalmente, inammissibile l'appello medesimo per la sua avvenuta presentazione a un ufficio giudiziario diverso da quello indicato nell'art. 582 c.p.p. (Nella specie presso la segreteria della Procura della Repubblica e non presso la cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato).

    Cass. pen., sez. I, 26 aprile 2001, n. 18944 (c.c. 22 febbraio 2001), Petrucci. (C.p.p., art. 582; c.p.p., art. 627). [RV218922]


@Cassazione penale - Giudizio di rinvio - Rinnovazione del dibattimento - Ammissione d'ufficio di nuove prove

Il giudice di appello, che in sede di rinvio proceda alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha il potere di disporre d'ufficio, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., l'ammissione di nuove prove, atteso che l'art. 627, comma 2, non costituisce norma derogatoria rispetto a quella, ordinaria, di cui all'art. 603, comma 3, c.p.p., riguardante la rinnovazione ufficiosa dell'istruttoria dibattimentale propria del giudizio di appello.

    Cass. pen., sez. VI, 11 aprile 2001, n. 15158 (ud. 14 febbraio 2001), Enea e...

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