Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine217-238

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello penale - Cognizione del giudice d'appello - Cause di estinzione del reato - Valutazioni ai fini civilistici

In tema di declaratoria di estinzione del reato, l'art. 578 c.p.p. prevede che il giudice di appello, nel caso sussista costituzione di parte civile, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, debba operare una duplice valutazione, da un lato al fine di stabilire se sussistano gli estremi del reato dal quale la parte civile fa discendere il proprio diritto al risarcimento, e dell'altro onde accertare, sia pure in modo sommario, la sussistenza di tale diritto.

    Cass. pen., sez. III, 20 aprile 2001, n. 16067 (ud. 8 marzo 2001), Franzan J. (C.p.p., art. 578). [RV219510]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Attenuante non riconosciuta

Il divieto di reformatio in pejus non viene violato nel caso in cui il giudice di secondo grado non abbia ridotto nella massima estensione la pena (a differenza del giudice di primo grado), per effetto della concessione di un'attenuante, quando, concessane una seconda, abbia irrogato una pena comunque inferiore a quella applicata nel precedente grado di giudizio.

    Cass. pen., sez. V, 9 agosto 2001, n. 31099 (ud. 3 maggio 2001), Devalle GP. (C.p.p., art. 597). [RV219710]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Mancata impugnazione del P.M

In tema di impugnazioni, costituisce violazione del generale divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3 del c.p.p.), in assenza di impugnazione del pubblico ministero, il provvedimento di confisca disposto per la prima volta dalla corte di appello a seguito di procedimento di applicazione pena in sede d'impugnazione promossa dal solo ricorrente. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato in parte qua la sentenza impugnata, rilevando, tuttavia, l'impossibilità di far luogo alla restituzione della somma di denaro, in quanto pertinente al reato di detenzione illegale di sostanza stupefacente).

    Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2001, n. 27998 (c.c. 25 giugno 2001), Lagoteta A. (C.p.p., art. 597). [RV219687]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Accordo delle parti su nuova determinazione della pena - Idoneità dell'accordo a determinare la prescrizione del reato

Anche nel così detto patteggiamento in appello - oltre che nel procedimento speciale previsto dall'art. 444 c.p.p. - il riconoscimento di attenuanti generiche o la diversa valenza conferita alle stesse non possono avere altro scopo che quello di rendere possibile la applicazione della pena concordata, poiché non è consentita la utilizzazione dell'accordo per finalità incompatibili con il suo contenuto e con gli scopi alla cui realizzazione esso è preordinato; ne consegue che il concordato giudizio di prevalenza delle attenuanti (già concesse dal giudice di primo grado e ritenute, in quella fase, minusvalenti alle contestate aggravanti) non può determinare la prescrizione del reato, con riferimento al quale le parti hanno patteggiato la pena.

    Cass. pen., sez. V, 21 giugno 2001, n. 25266 (c.c. 31 gennaio 2001), Galimberti B. (C.p.p., art. 599; c.p.p., art. 444). [RV219464]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Richieste concordemente formulate dalle parti - Inserimento nel patto di attenuanti

Analogamente a quanto accade per la definizione di procedimento mediante sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., anche nel giudizio d'appello definito ai sensi dell'art. 599, comma 4, c.p.p., nel quale le parti abbiano dichiarato di concordare sulla determinazione della pena, il giudice, richiesto di definizione del procedimento mediante sentenza che accolga la proposta concordata, dopo aver escluso sulla base degli atti che debba essere pronunciato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., in relazione alla fattispecie sottoposta al suo esame, non può nella fase in cui valuta, nelle sue componenti, l'accordo raggiunto dalle parti per l'applicazione della pena, essere restituito nell'esercizio di un potere che ha già consumato; ne consegue che anche l'indicazione nel patto di circostanze attenuanti generiche, vale solo per la determinazione della pena da infliggere in concreto e non già per farne conseguire anche la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, non essendo consentita l'utilizzazione dell'accordo medesimo per finalità incompatibili con il suo contenuto e con gli scopi alla cui realizzazione era preordinato.

    Cass. pen., sez. VI, 23 marzo 2001, n. 20944 (ud. 18 settembre 2000), Santi e altro. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 599; c.p.p., art. 129). [RV219829]


@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Ordinanza di revoca di prove già ammesse

Non è abnorme, né nullo il provvedimento con il quale il giudice di appello revochi precedente ordinanza ammissiva della rinnovazione parziale del dibattimento, in quanto abbia poi ritenuto sufficienti le prove acquisite.

    Cass. pen., sez. V, 27 aprile 2001, n. 17048 (ud. 21 febbraio 2001), Gabrielli G. ed altri. (C.p.p., art. 586; c.p.p., art. 495; c.p.p., art. 606). [RV219666]


@Appello penale - Sentenza - Predibattimentale - Inammissibilità

La sentenza predibattimentale di proscioglimento non può essere pronunciata dal giudice di appello, atteso che l'art. 601 c.p.p. disciplina autonomamente la fase degli atti preliminari a tale giudizio rispetto a quella del giudizio di primo grado e non richiama la facoltà prevista dall'art. 469 c.p.p. secondo cui il giudice, in camera di consiglio e su accordo delle parti, può pronunciare sentenza di proscioglimento prima del dibattimento di primo grado. (La Corte di cassazione in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio la sentenza della corte di appello che, pronunciata de plano in camera di consiglio, in riforma della sentenza di primo grado di assoluzione perché il fatto non sussiste, dichiarava non doversi procedere perché i reati erano estinti per prescrizione).

    Cass. pen., sez. III, 11 luglio 2001, n. 27821 (ud. 29 maggio 2001), Pennacchiole ed altri. (C.p.p., art. 469; c.p.p., art. 601). [RV219595]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Presupposti - Accordo con il P.M. - Contenuto

In tema di applicazione della pena su richiesta, i termini dell'accordo tra imputato e pubblico ministero (il quale è pertinente esclusivamente agli aspetti penalistico-sanzionatori) non si estendo-Page 218no agli aspetti liquidatori delle spese sostenute dalla parte civile; ne consegue che, non essendo ricompresa l'entità della somma da liquidare nel negozio processuale intercorso tra le parti patteggianti, non può considerarsi preclusa alla parte interessata (l'imputato o la stessa parte civile) la possibilità di dedurre le normali censure attinenti alla valutazione giudiziale circa la pertinenza delle voci di spesa, la loro documentazione e la loro congruità.

    Cass. pen., sez. VI, 11 gennaio 2001, n. 3057 (c.c. 20 dicembre 2000), Fanano M. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV219707]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Subordinazione alla concessione della sospensione condizionale - Obbligo del giudice di accogliere o rigettare in toto

Nel caso in cui l'imputato abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, in presenza del consenso del P.M. il giudice è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l'accordo delle parti, oppure rigettando in toto la richiesta di patteggiamento. (In applicazione di tale principio la corte ha annullato la decisione del giudice che in assenza del certificato penale dell'imputato aveva pronunciato sentenza ex art. 444 c.p.p. senza pronunciarsi su tale parte della richiesta, disponendo solo successivamente l'acquisizione del predetto certificato).

    Cass. pen., sez. III, 19 maggio 2001, n. 20383 (c.c. 10 aprile 2001), Buccioni P. (C.p., art. 163; c.p.p., art. 444). [RV219520]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Estinzione del reato - Annullamento parziale con rinvio

L'estinzione del reato prevista dall'art. 445, comma 2, c.p.p. presuppone il passaggio in giudicato della sentenza e pertanto il relativo termine non inizia a decorrere nel caso di annullamento parziale con rinvio, da parte della Corte di cassazione, di sentenza di applicazione della pena limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

    Cass. pen., sez. IV, 9 aprile 2001, n. 14640 (ud. 9 marzo 2001), P.G. in proc. Sbuelz A. (C.p.p., art. 445). [RV219577]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Impugnazioni - Ricorso per cassazione

Nel ricorso per cassazione, avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti, non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l'impostazione dell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute.

    Cass. pen., sez. III, 9 maggio 2001, n. 18735 (c.c. 27 marzo 2001), Ciliberti. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 606). [RV219852]
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