Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine593-605

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Abuso d'ufficio - Estremi - Dovere di astensione di un consigliere comunale - Configurabilità

In tema di abuso di ufficio, il consigliere comunale non ha il dovere di astenersi da delibere di approvazione di piani regolatori generali, trattandosi di atto finale di un procedimento complesso in cui confluiscono e si compensano molteplici interessi, collettivi o individuali, sicché il voto espresso dal singolo amministratore non riguarda una specifica prescrizione ma il contenuto generale dell'atto. Sussiste invece il dovere di astensione, ed è conseguentemente configurabile il reato in caso di mancata astensione, qualora si tratti di partecipazione a delibere su opposizioni al piano regolatore generale riconducibili a interessi personali sia propri dell'amministratore sia di un prossimo congiunto.

    Cass. pen., sez. VI, 13 novembre 2000, n. 11600 (ud. 15 febbraio 2000), Cerullo ed altri. (C.p.p., art. 323; R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 279). [RV220802]


@Appello penale - Cognizione del giudice d'appello - Reato continuato - Rilevabilità d'ufficio

Il giudice di appello, che accolga il motivo riguardante la mancata unificazione nel vincolo della continuazione del reato giudicando ad altro, giudicato separatamente con sentenza irrevoca- bile, è libero di rivalutare la gravità dei fatti e di individuare la violazione più grave sulla quale effettuare gli aumenti di pena e, qualora ritenga tale il reato giudicato, l'aumento di pena per quelli sottoposti al suo giudizio non necessariamente deve essere inferiore alla pena inflitta con la sentenza impugnata.

    Cass. pen., sez. VI, 17 ottobre 2001, n. 37419 (ud. 21 settembre 2001), Mangatia. (C.p., art. 81; c.p.p., art. 597). [RV220714]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Benefici - Mancato esercizio

Il giudice d'appello deve, sia pure sinteticamente, dare ragione del concreto esercizio, positivo o negativo, del potere-dovere attribuitogli dall'art. 597, comma 5, c.p.p., qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge per l'applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, tanto più quando una delle parti (anche il pubblico ministero nell'interesse dell'imputato) ne abbia fatto esplicita richiesta, con riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della richiesta stessa. Ne consegue che sussistono la legittimazione e l'interesse dell'imputato a dolersi, in sede di legittimità, del mancato esercizio di tale poteredovere da parte del giudice d'appello, purché siano indicati dal ricorrente gli elementi di fatto in base ai quali il giudice avrebbe potuto ragionevolmente e fondatamente esercitarlo.

    Cass. pen., sez. VI, 4 settembre 2001, n. 32966 (ud. 13 luglio 2001), Colbertardo C. ed altro. (C.p.p., art. 597). [RV220729]


@Appello penale - Nullità (Questioni di) - Erronea indicazione del dispositivo - Insussistenza

Requisito di validità del decreto di citazione per il giudizio di appello è la indicazione del provvedimento impugnato, e non quella del dispositivo di esso. Non sussiste pertanto nullità del decreto qualora, per errore, sia stato trascritto un dispositivo non pertinente, sempre che da ciò non derivi una incertezza invincibile in ordine al processo da trattare. (Fattispecie nella quale nel decreto di citazione in appello era stato erroneamente trascritto il dispositivo di una ordinanza cautelare emessa nell'ambito del giudizio di primo grado in luogo del dispositivo della sentenza di primo grado della quale, peraltro, risultavano correttamente riportati gli estremi).

    Cass. pen., sez. VI, 13 novembre 2000, n. 11614 (ud. 19 ottobre 2000), Silferi. (C.p.p., art. 429; c.p.p., art. 601). [RV220806]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Spese processuali - Condanna al pagamento

Nel procedimento di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. la parte civile deve formulare istanza di condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali non appena il pubblico ministero abbia espresso il consenso alla richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato, restando escluso che detta pretesa possa essere avanzata successivamente, nel corso dell'udienza eventualmente fissata per la decisione del giudice sull'accordo raggiunto tra le parti.

    Cass. pen., sez. VI, 27 settembre 2001, n. 35213 (c.c. 11 luglio 2001), Daniotti G. in proc. Negri. (C.p.p., art. 444). [RV220732]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Spese processuali - Condanna al pagamento

In tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, allorché con la relativa sentenza si ometta di provvedere sulle spese processuali sostenute dalla parte civile, tale parte deve proporre ricorso per cassazione, in applicazione dell'art. 111 Cost., deducendo la violazione della legge processuale a suo danno e non può, invece, esperire il rimedio di correzione di errore materiale, previsto dall'art. 130 c.p.p., in quanto tale procedura è limitata dall'art. 535, comma 4, dello stesso codice all'omessa condanna al pagamento delle spese processuali, che sono sempre poste a carico del condannato a norma del comma 1 del medesimo art. 535, mentre la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile non è una conseguenza ex lege dell'accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno, potendo sempre il giudice disporre la loro compensazione, totale o parziale. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha annullato la sentenza di patteggiamento senza rinvio, limitatamente all'omessa pronuncia sulle spese processuali in favore della parte civile e ha trasmesso gli atti al tribunale competente per i conseguenti provvedimenti).

    Cass. pen., sez. VI, 4 settembre 2001, n. 33215 (c.c. 12 luglio 2001), Ruscalla. (C.p.p., art. 130; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 535). [RV220791]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Spese processuali - Condanna al pagamento

In tema di patteggiamento, benché debbano essere ricomprese nel concetto di danno derivante dal reato anche le spese sostenute dalle parti per far valere le proprie ragioni, il giudice può pronunziare condanna alle spese sostenute dalla parte civile soloPage 594 nei confronti dell'imputato, dovendosi escludere che tale statuizione possa essere emessa anche nei confronti del responsabile civile, il quale rimane estraneo all'accordo definitorio della vicenda processuale.

    Cass. pen., sez. VII, ord. 14 gennaio 2002, n. 2119 (c.c. 29 novembre 2001), La Rosa V. ed altri. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 74; c.p., art. 185). [RV220816]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Misura di sicurezza - Confisca

In tema di applicazione di pena su richiesta, la confisca «del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza», prevista dall'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (conv. con modif. in legge 7 agosto 1992 n. 356) per i casi in cui la contestazione riguardi un delitto compreso nella previsione della norma citata, è obbligatoria sia quando i beni siano qualificabili come «prezzo» del reato (e come tali soggetti comunque a confisca per il combinato disposto degli artt. 445 comma 1 c.p.p. e 240 comma 2 n. 1 c.p.), sia quando i beni rappresentino «prodotto» o «profitto» del reato medesimo. (Fattispecie in tema di confisca di denaro ritenuto provento di attività commerciali riguardanti stupefacenti).

    Cass. pen., sez. IV, 12 dicembre 2001, n. 44515 (c.c. 19 aprile 2001), Del Sordo. (C.p., art. 240; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies). [RV220937]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Accordo delle parti su ipotesi criminosa di- versa rispetto a quella contestata - Motivazione

In tema di patteggiamento, qualora le parti intendano dare al fatto qualificazione giuridica diversa da quella contenuta nel capo di imputazione, il giudice può, attraverso l'esame degli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero, valutando l'astratta corrispondenza della fattispecie contestata a quella prospettata consensualmente dalle parti, accogliere la richiesta, ma deve dare adeguata ragione della sua decisione, e quello contestato nel capo di imputazione, e precisando da quali elementi tale diversità è stata desunta, nonché le ragioni della difforme qualificazione giuridica.

    Cass. pen., sez. V, 16 gennaio 2002, n. 18122 (c.c. 18 dicembre 2001), P.G. in proc. Peano G. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 448). [RV220818]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Sanzioni amministrative accessorie - Applicazione

Con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza di patteggiamento impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione dell'espulsione prevista dall'art. 13, tredicesimo comma, del D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286).

    Cass. pen., sez. I, 13 febbraio 2002, n. 5936 (c.c. 4 dicembre 2001), P.G. in proc. Shtjefni. (C.p.p., art. 444; D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13). [RV220873]


@Atti e provvedimenti del giudice penale - Correzione di errori materiali - Omessa contestazione di un reatoEsclusione

L'omessa contestazione ed utilizzazione di un reato ai fini dell'emissione della misura cautelare è mancanza alla quale non può ovviare il giudice del riesame con la procedura di correzione dell'errore materiale, poiché si tratta di omissione che è conseguente ad un...

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