Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine933-941

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


Page 933

@Appropriazione indebita - Circostanze aggravanti - Autista giudiziario - Utilizzo di buoni di benzina

All'autista giudiziario non può essere riconosciuto il requisito di incaricato di pubblico servizio, secondo la formulazione dell'art. 358 c.p., dettata dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, che esclude tale qualifica per le attività caratterizzate dallo svolgimento di semplici mansioni d'ordine e dalla prestazione di opera meramente materiale. Ne consegue che non è configurabile il delitto di peculato, ma quello di appropriazione indebita, aggravato dal rapporto di prestazione d'opera (artt. 646, 61 n. 11 c.p.), nella condotta dell'autista che abbia utilizzato i buoni per l'acquisto di benzina per fini diversi da quelli di ufficio.

    Cass. pen., sez. VI, 5 dicembre 2001, n. 43704 (ud. 10 ottobre 2001), Iracà. (C.p., art. 61; c.p., art. 358; c.p., art. 646). [RV221122]


@Atti e provvedimenti del giudice penale - Atti abnormi - Decreto di citazione a giudizio - Dichiarazione di nullità

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice annulla - con restituzione degli atti al Pubblico ministero - il decreto di citazione a giudizio emesso dopo l'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 e recante l'indicazione del termine di quindici giorni dalla notificazione per la richiesta dell'imputato di ammissione ai riti alternativi (previsto dal precedente testo dell'art. 555 c.p.p.), anziché quello di apertura del dibattimento (previsto dal nuovo testo dell'art. 552, comma 1), atteso che l'erronea indicazione del termine è lesiva del diritto di difesa e determina la nullità del decreto che, ai sensi dell'art. 185, comma 3, c.p.p., comporta la regressione del processo allo stato in cui è stato compiuto l'atto nullo.

    Cass. pen., sez. III, 5 febbraio 2002, n. 4090 (c.c. 7 dicembre 2001), P.M. in proc. Barillaro. (C.p.p., art. 552; c.p.p., art. 555; L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 44). [RV221056]


@Atti e provvedimenti del giudice penale - Motivazione - Per relationem - Condizioni

La motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando l'atto di riferimento, non allegato o non trascritto nel provvedimento da motivare, sia specificato attraverso dati identificativi e, se non conosciuto, sia agevolmente conoscibile dall'interessato, indipendentemente dalla esistenza e dalla validità della sua notificazione, posto che questa non rappresenta l'unico modo attraverso cui gli atti sono conoscibili nel processo. (Nel caso di specie, la Corte ha annullato l'ordinanza di riesame, confermativa del provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo, affermando che il tribunale aveva omesso di verificare se i provvedimenti richiamati per relationem nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari fossero o meno conosciuti o conoscibili dall'interessato).

    Cass. pen., sez. V, 19 marzo 2002, n. 11191 (c.c. 12 febbraio 2002), Soriano. (C.p.p., art. 125; c.p.p., art. 321; c.p.p., art. 322). [RV221127]


@Bellezze naturali (Protezione delle) - Deturpamento o distruzione - Danno ambientale - Liquidazione

In materia ambientale, la liquidazione del danno in favore dell'Ente Territoriale costituitosi parte civile, e nel cui ambito il danno ambientale ha avuto luogo, presuppone necessariamente la verificazione di un concreto danno all'ambiente che arrechi un pregiudizio alla qualità della vita della collettività di riferimento. (Nell'occasione la Corte ha inoltre affermato la risarcibilità del danno all'immagine dell'Ente territoriale qualora sia stato concretamente accertato il suddetto danno ambientale, al quale si collega come aspetto non patrimoniale la menomazione del rilievo istituzionale dell'ente).

    Cass. pen., sez. III, 14 gennaio 2002, n. 1145 (ud. 30 ottobre 2001), Cucchiara F. ed altro. (L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 18). [RV221010]


@Bellezze naturali (Protezione delle) - Vincoli - Vincolo paesaggistico - Attività di rottamazione di autovetture

In tema di protezione delle bellezze naturali, l'attività di rottamazione di autovetture in zona sottoposta a vincolo e senza autorizzazione paesaggistica integra il reato previsto dall'art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, anche se tale attività sia iniziata prima dell'entrata in vigore del citato D.L. n. 312, in quanto anche se nel momento iniziale l'autorizzazione non era prevista, essa si è resa necessaria, dopo la suddetta entrata in vigore, per tutte le ulteriori attività di ammasso, trattamento e movimentazione delle carcasse di autovetture.

    Cass. pen., sez. III, 14 gennaio 2002, n. 1145 (ud. 30 ottobre 2001), Cucchiara F. ed altro. (D.L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1 sexies; L. 8 agosto 1985, n. 431). [RV221009]


@Cassazione penale - Motivi di ricorso - Ricorso straordinario per errore di fatto - Configurabilità

L'errore di fatto consiste in un errore di percezione che incide direttamente sul processo formativo della volontà del giudice, determinandola in una direzione diversa e si configura quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; ne consegue l'inammissibilità del ricorso straordinario per la correzione di una sentenza della Corte di cassazione contenente una erronea interpretazione di una norma di legge, trattandosi di vero e proprio error iuris non riparabile con la speciale impugnazione prevista dall'art. 625 bis c.p.p. (Nel caso di specie, secondo il ricorrente, la Corte non aveva rilevato l'avvenuta abrogazione, da parte dell'art. 59 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, della contravvenzione originariamente contestata e, inoltre, non aveva considerato che alcune sostanze non erano più inserite tra quelle il cui superamento costituiva il reato previsto dall'art. 21, comma 3, della legge 10 maggio 1976, n. 319).

    Cass. pen., sez. III, 18 febbraio 2002, n. 6493 (c.c. 13 dicembre 2001), Reggiani. (C.p.p., art. 625; L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 21; D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 59). [RV220994]


@Cassazione penale - Motivi di ricorso - Ricorso straordinario per errore di fatto - Inammissibilità

È inammissibile il ricorso straordinario proposto per la correzione di un errore di fatto contenuto in una sentenza depositataPage 934 prima della data di entrata in vigore dell'art. 625 bis c.p.p., introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, in quanto la nuova disciplina non prevede disposizioni transitorie derogative del principio tempus regit actum che governa la materia processuale.

    Cass. pen., sez. III, 18 febbraio 2002, n. 6493 (c.c. 13 dicembre 2001), Reggiani. (C.p.p., art. 625). [RV220993]


@Cassazione penale - Motivi di ricorso - Ricorso straordinario per errore di fatto - Inammissibilità

Nel caso in cui il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto è inammissibile, perché riferito ad una decisione della Corte di cassazione anteriore all'entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n. 128, che nell'introdurre il nuovo art. 625 bis c.p.p. non ha previsto specifiche disposizioni transitorie, deve ritenersi comunque applicabile la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., sulla base di un'interpretazione estensiva ispirata ad un intento di adeguamento delle norme ordinarie ai principi costituzionali - da ultimo ribaditi con la sentenza 28 luglio 2000, n. 395 della Corte costituzionale - in modo da consentire la correzione degli errori di fatto contenuti in decisioni adottate in palese violazione del diritto di difesa e che sarebbero altrimenti irrevocabili. (Nel caso di specie, la Corte, qualificata come istanza ex art. 130 c.p.p. il ricorso presentato ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p. e ritenuto sussistente l'errore dedotto, consistito nell'omesso avviso al difensore di fiducia dell'udienza in camera di consiglio, ha modificato la sentenza impugnata che aveva rigettato il ricorso, disponendo il rinvio a nuovo ruolo del processo).

    Cass. pen., sez. VI, 1 febbraio 2002, n. 3923 (c.c. 6 dicembre 2001), Galletta e altri. (C.p.p., art. 130; c.p.p., art. 625). [RV220995]


@Cassazione penale - Motivi di ricorso - Vizi della motivazione - Omessa motivazione sui motivi nuovi

Nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l'omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall'appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado.

    Cass. pen., sez. III, 12 marzo 2002, n. 10156 (ud. 1 febbraio 2001), Poggi P. (C.p.p., art. 125; c.p.p., art. 585; c.p.p., art. 611; att. c.p.p., art. 167). [RV221114]


@Cassazione penale - Sentenza - Annullamento con rinvio - Possibilità di rinnovazione degli atti viziati

In caso di annullamento con rinvio la Corte deve trasmettere gli atti al giudice di appello in tutte le ipotesi in cui, pur essendosi verificato il vizio che determina l'annullamento nel corso del giudizio di primo grado, sussista la possibilità di procedere alla rinnovazione degli atti ai sensi dell'art. 604, comma 5, c.p.p., dovendosi viceversa disporre la trasmissione al primo giudice solo nelle ipotesi di nullità indicate dai commi 1 e 4 del medesimo articolo 604. (In...

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