Massimario di legittimità
Autore | Casa Editrice La Tribuna |
Pagine | 625-634 |
Page 625
I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.
@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Necessità
Avendo il giudizio di appello natura di revisio prioris instantiae e non di iudicium novum, non è sufficiente che la sentenza di primo grado sia impugnata nella sua interezza, essendo necessaria invece l'impugnazione specifica dei singoli capi censurati, e l'esposizione analitica delle ragioni sulle quali si fonda il gravame, in contrapposizione con le ragioni addotte, nella sentenza impugnata, a giustificazione delle singole decisioni adottate.
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Cass. civ., sez. II, 8 agosto 2002, n. 11935, Re Sartò c. Pastori. (C.p.c., art. 434). [RV556803]
@Appello civile - Prove - Nuove - Prova già indicata e rinunciata in primo grado
È inammissibile in appello la prova testimoniale già articolata e rinunciata in primo grado, non vertendosi in un'ipotesi di prova nuova ex art. 345 c.p.c.
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Cass. civ., sez. II, 19 agosto 2002, n. 12241, Collinelli ed altri c. Orlati. (C.p.c., art. 244; c.p.c., art. 245; c.p.c., art. 345). [RV556953]
@Arbitrato e compromesso - Arbitrato irrittuale - Arbitrato rituale - Differenza
A seguito delle modifiche apportate dall'istituto arbitrato dalla novella del 1994, tanto all'arbitrato rituale che a quello irrituale va oggi riconosciuta natura privata, configurandosi in ogni caso la devoluzione della controversia ad arbitri come rinuncia all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato per effetto di un'opzione per la soluzione della controversia sul piano privatistico (alla stregua, cioè, di dictum di soggetti privati). Ne consegue che la differenza tra le due fattispecie di arbitrato non può più fondarsi sul rilievo che, nel primo, e non nel secondo, le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, dovendosi, per converso, ravvisare la differenza nella circostanza che, nell'arbitrato rituale, le parti stesse intendono pervenire alla pronuncia di un lodo suscettibile di esecutività onde produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con l'osservanza del regime formale del procedimento arbitrale, in quello irrituale, invece, esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di una controversia attraverso uno strumento strettamente negoziale - mediante, cioè, una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla loro volontà -, impegnandosi, per l'effetto, a considerare la decisione degli «arbitri» come espressione, appunto, di tale, personale volontà. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la Suprema Corte ha così definito irrituale un arbitrato dal cui contesto emergeva: la definizione degli arbitri come «arbitratori»; la mancanza di qualsiasi riferimento al regime formale del procedimento; la mancanza di qualsiasi volontà di pervenire ad un lodo suscettibile di exaequatur; la prevista vincolatività della soluzione siccome rivolta a ribadire la volontà delle parti di comporre definitivamente la vertenza attraverso la pronuncia del collegio e non come diretta ad indicare una mera rinunzia all'impugnazione di cui all'art. 828 c.p.c.).
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Cass. civ., sez. I, 30 agosto 2002, n. 12714, Sai Spa c. Malluzzo. (C.p.c., art. 828; c.p.c., art. 829). [RV557215]
@Arbitrato e compromesso - Arbitri - Compenso - Liquidazione
Nei procedimenti in camera di consiglio, qual'è quello ex art. 814, secondo comma, c.p.c. per la determinazione del compenso spettante agli arbitri, ove sia prevista l'audizione delle parti, tra la data di notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione e quella dell'udienza stessa non debbono necessariamente intercorrere i termini fissati dall'art. 163 bis c.p.c. per il procedimento contenzioso di primo grado; in tali procedimenti, il termine da assegnare al resistente per la comaparizione resta affidato al prudente apprezzamento del giudice, con il solo limite dell'osservanza di modalità minime indispensabili per il rispetto della garanzia costituzionale del diritto di difesa, sì che il resistente stesso sia posto in grado di conoscere l'iniziativa assunta nei suoi confronti e di difendersi, in rapporto, peraltro, alle finalità ed alle particolari ragioni di speditezza ed informalità del procedimento, alle quali la fissazione del detto termine deve conformarsi, irrilevanti essendo le circostanze del caso concreto che potrebbero contrastare con quelle esigenze.
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Cass. civ., sez. II, 26 agosto 2002, n. 12490, Cogefer Spa c. Borgatti ed altri. (C.p.c., art. 163 bis; c.p.c., art. 814; c.p.c., art. 737; c.p.c., art. 101). [RV557076]
@Arbitrato e compromesso - Arbitri - Compenso - Liquidazione
In tema di arbitrato, a partire dall'1 aprile 1995 l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il presidente del tribunale, che procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 814, secondo comma, c.p.c., di fare ricorso a criteri equitativi, atteso che il decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585 - con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati, a partire dall'1 luglio 1995, per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali - prevede al punto 9) della tabella relativa alla attività stragiudiziale gli onorari spettanti al collegio composto da avvocati, indicandone il minimo e il massimo secondo il valore della controversia.
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Cass. civ., sez. II, 26 agosto 2002, n. 12490, Cogefer Spa c. Borgatti ed altri. (C.p.c., art. 814). [RV557077]
@Arbitrato e compromesso - Arbitri - Compenso - Liquidazione
In tema di liquidazione del compenso agli arbitri, lo speciale procedimento di liquidazione di cui all'art. 814 c.p.c. può essere legittimamente esperito qualora (e solo se) sia stato pronunciato un lodo a carattere definitivo (tale, cioè, da aver risolto tutte le questioni di merito, con conseguente composizione del conflitto tra le parti). Nel caso in cui risulti, invece, emanato (come nella specie) un lodo soltanto parziale, e la richiesta di liquidazione ex art. 814 c.p.c. sia stata dichiarata inammissibile dal Presidente del tribunale, che pur abbia astrattamente ritenuto possibile procedere a tale tipo di liquidazione con riferimento a lodo non definitivo, sulla base dell'assunto che la decisione non aveva affrontato alcuna questione di merito, la doglianza degli arbitri ricorrenti per cassazione avverso il decisum del presidente del tribunale deve ap-Page 626puntarsi, a pena di inammissibilità del ricorso (e restando impregiudicato il relativo giudizio in punto di diritto sull'ammissibilità o meno della liquidazione de qua in presenza di lodo parziale) sulla circostanza che il lodo in parola abbia in realtà, risolto questioni di merito, diversamente da come opinato dal giudice del merito.
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Cass. civ., sez. I, 26 agosto 2002, n. 12536, Di Carlo c. Cond. Via D. Bramante 1 Palermo. (C.p.c., art. 814). [RV557100]
@Arbitrato e compromesso - Arbitri - Compenso - Tariffa
Il decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585, che ha inserito tra le prestazioni stragiudiziali rese dagli avvocati anche l'attività arbitrale, prevedendo, al punto 9) della tabella, onorari da un minimo di tre ad un massimo di otto milioni di lire per controversie del valore fino a lire cinquanta milioni e onorari via via superiori determinati dal maggior valore delle stesse, va interpretato nel senso che, per le controversie di valore superiore a lire cinquanta milioni, gli onorari previsti in relazione a cause non eccedenti tale valore debbano comunque essere corrisposti, costituendo essi la base minima di liquidazione, e debba poi essere aggiunto il solo importo previsto, entro il limite minimo e massimo, per lo scaglione corrispondente al valore della causa, dovendosi perciò escludere che l'onorario aggiuntivo possa essere applicato, più di una volta, in relazione a scaglioni inferiori intermedi.
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Cass. civ., sez. II, 26 agosto 2002, n. 12490, Cogefer Spa c. Borgatti ed altri. (C.p.c., art. 814). [RV557078]
@Arbitrato e compromesso - Procedimento arbitrale - Costituzione del rapporto processuale - Momento determinativo
In tema di giudizio arbitrale, a seguito dell'instaurazione del rapporto processuale - determinata non già dalla costituzione del collegio, bensì dalla notifica della domanda di accesso agli arbitri - il giudizio stesso si radica tra i soggetti che, avendo sottoscritto la clausola compromissoria, risultano, conseguentemente, i soli legittimati, attivamente e passivamente, ad agire ed a resistere, sino alla definizione del procedimento, con la conseguenza che l'eventuale subingresso di altro soggetto nel rapporto controverso dopo l'inizio del procedimento stesso non incide sulla legittimazione (attiva o passiva) del soggetto originariamente identificato, in base alla clausola compromissoria, dando luogo, per converso, all'ipotesi di cui all'art. 111 c.p.c., applicabile in via analogica anche al giudizio arbitrale.
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Cass. civ., sez. I, 25 luglio 2002, n. 10922, Presidenza del Consiglio dei Ministri c. Cons. Ascosa. (C.p.c., art. 111; L. 5 gennaio 1994, n. 25). [RV557137]
@Avvocato - Giudizi disciplinari - Procedimento - Procedimento dinanzi al Consiglio dell'Ordine territoriale
In tema di procedimenti disciplinari nei confronti di avvocati, il rinvio operato dall'art. 51 del R.D. n. 36 del 1934 al previgente art. 473 del codice di procedura penale non comporta che il dispositivo del provvedimento disciplinare irrogato dal Consiglio dell'Ordine territoriale debba essere letto in pubblica udienza dopo la sua deliberazione, atteso che le adunanze del Consiglio non sono pubbliche, e che le relative decisioni...
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