Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine983-991

Page 983

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Poteri del collegio - Nullità verificatasi nel giudizio di primo grado - Rilievo

Il giudice di appello che rilevi la nullità verificatasi nel corso del giudizio di primo grado, per omissione della comunicazione ad una delle parti del rinvio d'ufficio di un'udienza istruttoria, non può limitarsi ad emettere una pronunzia di mero rito dichiarativa della nullità, ma deve decidere la causa nel merito previa rinnovazione degli atti nulli, atteso che in tal caso una statuizione solo rescindente, non accompagnata da quella rescissoria, risulterebbe priva di un requisito formale indispensabile al raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c.

    Cass. civ., sez. lav., 4 dicembre 2002, n. 17221, Sinatra c. Comip Srl. (C.p.c., art. 156; c.p.c., art. 353; c.p.c., art. 354). [RV558971]

@Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione contro i danni - Surrogazione legale dell'assicuratore - Prescrizione

In materia contrattuale, il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato ex art. 1916 c.c. si risolve in una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile (nella specie, il diritto del destinatario di ottenere dal vettore il risarcimento del danno per la perdita del carico, ai sensi dell'art. 1963 c.c.), che non incide sull'identità oggettiva del credito; ne consegue che, in tema di prescrizione, rimane applicabile il termine previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito (nella specie, un anno, ai sensi dell'art. 2951, primo comma, c.c.), e l'assicuratore può giovarsi degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato prima del verificarsi della surrogazione, così come il suo diritto può risultare per converso pregiudicato dalla prescrizione anteriormente maturatasi per l'inerzia del medesimo danneggiato.

    Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 2002, n. 17157, Coop. Vittorio Veneto Scrl c. Lansforsakringsbolagens ab Industrial & Marine di Stoccolma ed altri. (C.c., art. 1916; c.c., art. 2951; c.c., art. 1963). [RV558937]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Cattiva gestione della lite

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, la sentenza pronunziata nei confronti della società assicuratrice anteriormente alla sua sottoposizione alla liquidazione coatta amministrativa è opponibile all'impresa designata per il risarcimento del danno dal Fondo di garanzia anche nella parte concernente la condanna oltre i limiti del massimale per interessi di mora e rivalutazione monetaria per mala gestio, in considerazione dell'inerzia colposa nella gestione del sinistro, anche qualora quest'ultima impresa assicuratrice sia stata designata ex art. 25, legge 24 dicembre 1969, n. 990, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.

    Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 2002, n. 17630, Sai spa c. Libra. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 25). [RV559141]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Danno da fermo tecnico di autovettura

In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, il cd. «danno da fermo tecnico» subito dal proprietario dell'autovettura per l'impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito, in quanto, anche durante la sosta, egli è tenuto a sopportare le spese di gestione del veicolo, che è, altresì, soggetto ad un naturale deprezzamento di valore.

    Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2002, n. 17963, Ellegi di Emiliana Giacometti & C. snc c. Sai spa. (C.c., art. 1226; c.c., art. 2054; c.c., art. 2056). [RV559270]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Ritardo colpevole nel risarcire il danneggiato

In tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., la responsabilità ultramassimale dell'assicuratore per mala gestio - e cioè per colpevole ritardo nella corresponsione dell'indennità o comunque nel mettere a disposizione il massimale di polizza - è configurabile solamente nei confronti dell'assicurato, mentre, nei riguardi del danneggiato, in caso di esercizio di azione diretta ex art. 18 legge n. 990 del 1969, a carico dell'assicuratore è viceversa configurabile l'eventuale ritardo ingiustificato nell'adempimento della sua obbligazione in favore del terzo danneggiato che ha promosso tale azione, con pagamento degli interessi legali e dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. In tal caso, tuttavia, gli interessi e l'eventuale maggior danno non vanno rapportati alle somme liquidate come danno originario, ma al massimale di polizza, atteso che, entro detto ammontare, l'obbligo dell'assicuratore deriva dall'art. 1917 c.c., onde il colpevole ritardo nel versamento dell'indennizzo può assumere rilievo autonomo ex art. 1224 c.c. solo se la somma spettante in via definitiva al danneggiato superi il massimale stesso. La condanna dell'assicuratore ai sensi dell'art. 1224 citato non determina in ogni caso per i danneggiati un credito aggiuntivo rispetto a quello derivante dalla condanna pronunciata contro il danneggiante (che non incontra il limite del massimale), atteso che quando, come nella specie, il danno originario sia inferiore al massimale di polizza, il superamento del massimale può aversi soltanto per rivalutazione e interessi, ossia per gli stessi fatti sui quali è fondata la responsabilità dell'assicuratore ex art. 1224 cit., onde i danneggiati non possono cumulare gli effetti dell'inadempimento dell'obbligazione (di valore) a carico del danneggiante con gli effetti dell'obbligazione (di valuta) a carico dell'assicuratore, dovendo perciò ritenersi che il credito dei danneggiati resti unitario nei confronti di danneggiante e assicuratore che sono obbligati in solido fino alla concorrenza dei loro debiti.

    Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2002, n. 17831, Rossi c. Gregori. (C.c., art. 1226; c.c., art. 2043; c.c., art. 2054; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18). [RV559226]

@Atti e provvedimenti del giudice penale - Provvedimenti in camera di consiglio - Udienza - Principio della immutabilità del giudice

Il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, secondo comma c.p.p., pur essendo espressamente riferito alla sentenza pronunciata a seguito di dibattimento, è applicabile anche all'ordinanza emessa all'esito della procedura svolta in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 c.p.p., con conseguente nullità delPage 984 provvedimento pronunziato da un collegio non composto dalle medesime persone fisiche che hanno partecipato alla trattazione dell'udienza.

    Cass. pen., sez. III, 16 gennaio 2003, n. 1713 (c.c. 14 novembre 2002), Trinca. (C.p.p., art. 525; c.p.p., art. 127). [RV223276]

@Atti processuali penali - Lingua italiana - Interprete - Nomina

In materia di diritto di difesa, l'interpretazione dell'art. 143 c.p.p., conforme alla lettura fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 1993, impone che nei confronti dell'imputato alloglotta si proceda alla traduzione, in lingua a lui nota, di tutti gli atti del processo che lo riguardano, compreso l'ordine di esecuzione della pena, la cui traduzione è necessaria per consentire al condannato di provocare un controllo giurisdizionale sulla legittimità del titolo esecutivo e per esperire la procedura prevista dall'art. 175 c.p.p.

    Cass. pen., sez. III, 16 gennaio 2003, n. 1715 (c.c. 15 novembre 2002), Suman G. (C.p.p., art. 143; c.p.p., art. 656). [RV223278]

@Atti processuali penali - Lingua italiana - Ufficio giudiziario bilinguistico - Imputato straniero che conosce la lingua tedesca

Negli uffici giudiziari in cui vige il regime bilinguista, il giudice ha la possibilità di utilizzare la lingua tedesca anche a tutela dell'imputato straniero che dichiari di non conoscere la lingua italiana e di esprimersi solo in tale lingua, senza che occorra la nomina di un interprete.

    Cass. pen., sez. III, 8 gennaio 2003, n. 35 (c.c. 13 novembre 2002), Bulinova. (C.p.p., art. 109; c.p.p., art. 143). [RV223201]

@Avvocato - Giudizi disciplinari - Decisioni - Invariabilità del collegio giudicante

In principio dell'invariabilità del collegio giudicante, sancito dall'art. 473 c.p.c., è applicabile, in base al richiamo dell'art. 63, terzo comma, R.D. n. 37 del 1934, solo nel procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (organo giurisdizionale) e non può essere esteso, in mancanza di specifica norma, nel procedimento amministrativo, dinanzi al Consiglio dell'Ordine, per l'applicazione delle sanzioni disciplinari degli avvocati, considerate la natura amministrativa (non giurisdizionale) del Consiglio dell'Ordine, nonché la funzione amministrativa dell'attività svolta e del provvedimento adottato. È, invece, indispensabile che il requisito del quorum prescritto per la validità delle deliberazioni dall'art. 43 del citato R.D. n. 37 del 1934 e successive modificazioni (art. 16 D.L.vo Lgt. n. 382 del 1944) sia rispettato, ancorché tale quroum sia costituito in concreto con la partecipazione, alla fase deliberativa, di alcuni soltanto dei componenti che abbiano partecipato all'audizione dell'interessato. (Nella specie, la Corte di cassazione ha cassato con rinvio una sentenza del CNF che aveva annullato la decisione del Consiglio dell'Ordine, applicativa di una sanzione disciplinare ad un avvocato, censurata perché adottata in violazione del principio dell'immutabilità del collegio giudicante, nonostante che del Collegio avesse fatto parte, sempre, in tutte le fasi del procedimento, un numero di consiglieri rispettoso del quorum stabilito dalla legge).

    Cass. civ., sez....

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