Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine517-532

Page 517

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Correlazione con la sentenza impugnata

La specificità dei motivi di appello non può essere intesa in astratto, ma va correlata con la sentenza impugnata e la sua complessità ratio. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che la richiesta dell'appellante di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo includesse quella di riforma della sentenza di primo grado, che aveva revocato il decreto).

    Cass. civ., sez. I, 5 luglio 2002, n. 9821, N. Larato e C. snc c. Lavorazione Lamiere spa. (C.p.c., art. 342). [RV555574]

@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Effetto devolutivo

Ai fini della individuazione del thema decidendum in appello, sebbene l'art. 342 c.p.c. preveda la devoluzione al giudice d'appello delle sole questioni che siano state fatte oggetto di specifici motivi di gravame, esso si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, necessariamente connessi ai punti censurati, e con possibilità di riesame dell'intero rapporto controverso e di tutte le questioni dibattute dalle parti in primo grado se i motivi d'appello fanno puntuale riferimento all'impianto logico letterale complessivo della sentenza di primo grado, sottoponendola ad una critica completa e radicale, non essendo però sufficiente, a tal fine, la richiesta generica di riforma integrale della sentenza impugnata.

    Cass. civ., sez. II, 22 luglio 2002, n. 10681, Terracina c. Pirajno. (C.p.c., art. 342). [RV556049]

@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Requisiti

Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che nei motivi dell'appello, proposto dall'assicuratore della responsabilità civile avverso la sentenza di liquidazione del danno, riguardanti, specificamente, la sussistenza ed entità delle lesioni e il nesso di causalità, rientrasse, altresì, la censura dei criteri di liquidazione del danno biologico).

    Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2002, n. 10565, Turi c. Compagnia Tirrena di Assicurazioni spa. (C.p.c., art. 342). [RV555980]

@Appello civile - Costituzione e comparizione delle parti - Costituzione irrituale dell'appellato - Documenti prodotti in primo grado

Nel caso in cui l'appellato si costituisca irritualmente, il giudice di appello non può prendere in considerazione, ai fini della decisione, la documentazione contenuta nel fascicolo depositato nel giudizio di appello; può invece prendere in esame le produzioni effettuate dalla parte, ritualmente costituitasi nel giudizio di primo grado, ma non costituita o irritualmente costituita in appello, in tutti i casi in cui quel fascicolo sia stato ritualmente acquisito agli atti del giudizio di secondo grado, quando da tale acquisizione possa desumersi l'intenzione della parte di sottoporre comunque all'esame del giudice del gravame i documenti in esso contenuti. La dichiarazione di irregolare costituzione in giudizio travolge infatti tutta l'attività svolta dall'appellato afferente al giudizio di secondo grado, ma non può espandere il proprio effetto sino al punto di far espungere da tale giudizio la documentazione relativa al giudizio di primo grado. (La S.C., nell'affermare tale principio, ha cassato la sentenza con la quale il giudice di appello, dopo aver dichiarato la contumacia dell'appellato irritualmente costituito, aveva ritenuto di non poter prendere in esame le produzioni effettuate dalla medesima parte nel giudizio di primo grado, il cui fascicolo era stato depositato in cancelleria all'atto della costituzione, ancorché irrituale).

    Cass. civ., sez. I, 19 luglio 2002, n. 10544, Fall. Fumagalli c. Soft Dream di Berlinguer e C. in liq. (C.p.c., art. 115; c.p.c., art. 165; c.p.c., art. 166; c.p.c., art. 347). [RV555958]

@Appello civile - Domande non riproposte - Riproposizione della domanda - Decadenza

Nel caso di domanda proposta alternativamente nei confronti di due diversi convenuti, che venga accolta nei confronti di uno solo di questi ultimi e rigettata nei confronti dell'altro, l'appello del soccombente non basta a devolvere al giudice dell'impugnazione anche la cognizione circa la pretesa dell'attore nei confronti del convenuto alternativo, posto che l'unicità del rapporto sostanziale, con titolare passivo incerto, non toglie che due e distinte siano le formali pretese, caratterizzate - pur nell'unità del petitum - dalla diversità dei soggetti convenuti ( personae ) e in parte dei fatti e degli argomenti di sostegno ( causae petendi ) ; in relazione alla suddetta pretesa, pertanto, l'attore-appellato ha l'onere di riproporre la domanda già formulata in primo grado, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

    Cass. civ., sez. un., 29 luglio 2002, n. 11202, Inps c. Marsico ed altri. (C.p.c., art. 108; c.p.c., art. 324; c.p.c., art. 346; c.c., art. 2909). [RV556366]

@Appello civile - Domande nuove - Risarcimento del danno - Ammissibilità

La domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado è ammissibile in appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in deroga al divieto generale di domande nuove, trattandosi di domanda che dipende strettamente da quella iniziale.

    Cass. civ., sez. III, 23 luglio 2002, n. 10751, Bravi c. Marchetti. (C.p.c., art. 345; c.c., art. 2043). [RV556118]

@Appello civile - Inammissibilità - Motivi di appello - Comparsa conclusionale

La comparsa conclusionale, nel giudizio di appello, ha solo la funzione di illustrare le conclusioni già presentate nell'ambito dei motivi proposti e, pertanto, non può contenere motivi nuovi, né rispetto a questi, se proposti, può ipotizzarsi l'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte. Ove, peraltro, in detto atto questi fossero stati introdotti, non è necessaria neppure un'espressa statuizione di inammissibilità per novità degli stessi, potendo il giudice limitarsi ad ignorarli, senza con ciò incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c.

    Cass. civ., sez. III, 29 luglio 2002, n. 11175, Zabino c. Carollo. (C.p.c., art. 190; c.p.c., art. 359; c.p.c., art. 112). [RV556350]

Page 518

@Appello civile - Intervento in causa e legittimazione dell'interventore - Ammissibilità - Esclusione

L'intervento dei terzi nel giudizio di appello, avuto riguardo alla formulazione dell'art. 344 c.p.c., che ne impedisce un'interpretazione diversa da quella letterale, può ritenersi ammesso limitatamente ai soli terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404 c.p.c. Pertanto, è inammissibile l'intervento, con comparsa depositata in udienza, anche se qualificato come «atto di intervento adesivo», di soggetti che siano stati parti nel giudizio di primo grado, e non abbiano proposto tempestiva impugnazione avverso la sentenza, non rivestendo detti soggetti la qualità di terzi, né facendo essi valere un proprio autonomo diritto incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza di primo grado.

    Cass. civ., sez. III, 23 luglio 2002, n. 10750, Pozzi ed altri c. Min. Difesa Aeronautica. (C.p.c., art. 344; c.p.c., art. 404). [RV556115]

@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Irregolare comunicazione dell'ordinanza istruttoria nel giudizio di primo grado

L'irregolare comunicazione da parte del cancelliere, nel giudizio di primo grado, dell'ordinanza istruttoria emessa fuori udienza, non integra una delle ipotesi tassative in cui il giudice di appello deve rimettere la causa in primo grado a norma degli artt. 353 e 354 c.p.c., ma rende operante il potere-dovere di tale giudice di decidere nel merito, previo compimento dell'attività istruttoria impedita «in prime cure» dall'anzidetta irregolarità.

    Cass. civ., sez. III, 22 luglio 2002, n. 10666, D'Alessio c. Giuliano. (C.p.c., art. 136; c.p.c., art. 170; c.p.c., art. 353; c.p.c., art. 354). [RV556039]

@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Nuove prove sopravvenute

Nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado non soggiace alla regola della deduzione almeno 15 giorni prima dell'udienza, prescritta dall'art. 585, comma quarto, c.p.p., trattandosi di deduzione non suscettibile - diversamente dal caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale previsto dall'art. 603 primo comma - di alcuna preclusione di carattere temporale relativamente a prove la cui ammissibilità deve essere valutata solo in quanto «manifestamente superflue o irrilevanti» a norma dell'art. 495 comma 1, appositamente richiamato dall'art. 603 comma 2 c.p.p.

    Cass. pen., sez. IV, 17 novembre 2002, n. 37285 (ud. 1 ottobre 2002), Vicinanza. (C.p.p., art. 585; c.p.p., art. 603). [RV222543]

@Assicurazione obbligatoria - Assicuratore - Posizione

Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato, è autonoma e distinta dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il danneggiato, e ciò anche nell'eventualità in cui l'indennità venga pagata - materialmente - direttamente al terzo ai sensi dell'art. 1917, comma secondo c.c.. Da ciò consegue che, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l'assicuratore ed il terzo, quest'ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito che aveva negato la legittimazione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT