Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Abusivo esercizio di una professione - Professione sanitaria - Iscrizione all'albo - Infermiere professionale

- In tema di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.), pur dovendosi ritenere che, di regola, con riguardo alle professioni sanitarie, l'iscrizione all'albo professionale, prevista come obbligatoria dall'art. 8 del D.L.vo C.P.S. 13 settembre n. 233, costituisca parte integrante dell'abilitazione la cui mancanza dà luogo alla configurabilità del reato, deve tuttavia escludersi che alla suddetta iscrizione - da intendersi come prevista, in realtà, per i soli esercenti la «libera professione» - siano tenuti gli operatori sanitari (nella specie, infermieri professionali) i quali rivestano la qualifica di dipendenti di enti pubblici, essendo, anzi, per costoro espressamente prevista dall'art. 10 del citato D.L.vo C.P.S. n. 233/1946 la mera possibilità dell'iscrizione all'albo, «limitatamente all'esercizio della libera professione», ove questo non sia loro vietato dagli ordinamenti dell'ente dal quale essi dipendono.

    Cass. pen., sez. VI, 1 luglio 2003, n. 28306 (ud. 1 aprile 2003), Angelini ed altri. (C.p.p., art. 348; D.L.vo 13 settembre 1946, n. 233, art. 8). [RV225617]

@Appello penale - Incidentale - Notificazione - Omessa notificazione all'imputato

- L'omessa notificazione all'imputato appellante dell'appello incidentale del P.M. non rende inammissibile quest'ultimo, né determina la nullità della sentenza di appello, in quanto non incide in alcun modo sulle prerogative difensive dell'imputato medesimo che ha piena conoscenza del contenuto dell'atto della parte pubblica attraverso il contraddittorio instauratosi nel giudizio di secondo grado.

    Cass. pen., sez. VI, 4 giugno 2003, n. 24184 (ud. 25 marzo 2003), Lorenzi. (C.p.p., art. 584; c.p.p., art. 595). [RV225568]

@Appello penale - Provvedimenti appellabili e inappellabili- Sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda - Atto d'appello già convertito in ricorso per cassazione

- È superflua, per il principio di equipollenza degli atti, la richiesta di conversione di cui alla legge 19 aprile 2002, n. 72 del ricorso avverso sentenza di condanna alla pena dell'ammenda originariamente presentato entro il 4 maggio 2001 come atto d'appello e convertito poi in ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 13 legge 26 marzo 2001, in quanto nessun effetto ulteriore potrebbe prodursi con tale richiesta rispetto agli effetti dell'impugnazione e alla manifestazione di volontà dell'atto già depositato volto ad ottenere la modifica nel merito della sentenza di primo grado.

    Cass. pen., sez. II, 5 maggio 2003, n. 20189 (ud. 9 aprile 2003), Carrafa. (C.p.p., art. 593; c.p.p., art. 580; L. 19 aprile 2002, n. 72; L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 13). [RV225724]

@Appello penale - Sentenza - Totale riforma della sentenza di primo grado - Supporto motivazionale

- La decisione del giudice di appello, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. L'alternatività della spiegazione di un fatto non attiene al mero possibilismo, come tale esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma a specifici dati fattuali che rendano verosimile la conclusione di un iter logico cui si perviene senza affermazioni apodittiche. Il supporto motivazionale di una decisione giurisdizionale per essere logico deve essere conforme ai canoni che presiedono alle forme corrette del ragionamento in direzione della dimostrazione della verità. (Nella specie la corte di assise di appello, dopo aver riconosciuto l'esistenza di un plausi- bile movente, dopo aver considerato che gli imputati avevano trascorso sicuramente con la vittima buona parte del tempo che aveva preceduto la sua uccisione e dopo aver posto in rilievo che i medesimi imputati avevano avuto la possibilità di commettere l'omicidio, con evidente salto logico prospettava, in maniera del tutto generica e disancorata da concreti elementi emersi dal processo, ipotesi alternative in ordine all'omicidio in questione).

    Cass. pen., sez. II, 3 aprile 2003, n. 15756 (ud. 12 dicembre 2002), P.G. in proc. Contrada. (C.p.p., art. 605). [RV225564]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Spese processuali - Liquidazione

- In tema ai patteggiamento, la liquidazione delle spese in favore della parte civile non può essere effettuata con un semplice riferimento alla determinazione fatta nella nota spese presentata in giudizio, in quanto non contiene alcuna valutazione sulla congruità degli emolumenti in relazione alle previsioni della tariffa professionale ed all'entità e pertinenza delle somme anticipate, sicché viene sottratta, di fatto, all'imputato qualsiasi possibilità di controllo sulla stessa.

    Cass. pen., sez. VI, ord. 16 aprile 2003, n. 18174 (c.c. 4 novembre 2002), Giuliani. (C.p.p., art. 444). [RV225529]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Impugnazioni - Ricorso per cassazione

- In tema di patteggiamento, l'imputato che con il ricorso per cassazione censuri la liquidazione delle spese in favore della parte civile, deducendo la confusione, nella sentenza impugnata, tra voci della tariffa penale e voci della tariffa civile e la mancata separazione, nell'ambito di quest'ultima, tra somme dovute a titolo di onorari e somme dovute per diritti, ha l'onere di contestare specificamente le singole voci che si assumono illegittimamente determinate.

    Cass. pen., sez. VI, 4 giugno 2003, n. 24175 (ud. 15 ottobre 2002), Bassotti e altro. (C.p.p., art. 444). [RV225563]

@Atti e provvedimenti del giudice penale - Atti abnormi - Non farsi luogo all'udienza e restituzione degli atti al P.M. - Violazione dell'art. 553 c.p.p

- È abnorme il provvedimento del giudice dibattimentale il quale disponga non farsi luogo al giudizio con contestuale restituzione degli atti al P.M. senza rilevare né dichiarare alcuna invalidità dell'esercizio dell'azione penale. (Nella specie il provvedimento impugnato era stato adottato dal giudice sul presupposto che il fa- Page 346 scicolo per il dibattimento, unitamente ad altri 96 fissati per la stessa udienza, era stato trasmesso dal P.M. lo stesso giorno dell'udienza, in violazione dell'art. 553 c.p.p.).

    Cass. pen., sez. VI, 10 aprile 2003, n. 16711 (c.c. 26 febbraio 2003), P.M. in proc. Appelli. (C.p.p., art. 553; c.p.p., art. 177). [RV225359]

@Atti e provvedimenti del giudice penale - Correzione di errori materiali - Sentenza della Cassazione - Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto

- È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625 bis c.p.p., con il quale si prospetti - sotto le apparenze di una censura rivolta avverso la sentenza della Corte di cassazione - la critica per un asserito travisamento del fatto compiuto dal giu- dice di merito, censura già contenuta nel ricorso originario e dichiarata inammissibile dalla Corte per congruità della motivazione, immune da vizi logici, della sentenza di merito.

    Cass. pen., sez. II, 3 giugno 2003, n. 24169 (c.c. 16 maggio 2003), Papalia. (C.p.p., art. 625 bis; c.p.p., art. 606). [RV225454]

@Atti e provvedimenti del giudice penale - Declaratoria di determinate cause di non punibilità - Abolitio criminis - Pendenza del ricorso per cassazione

- La Corte di cassazione deve rilevare la abolitio criminis sopravvenuta alla sentenza impugnata indipendentemente dall'oggetto del gravame ed anche per il caso di ricorso inammissibile. (Principio applicato dalla Corte con riguardo ad una sentenza di applicazione della pena su richiesta).

    Cass. pen., sez. V, 26 novembre 2002, n. 39767 (c.c. 27 settembre 2002), Buscemi. (C.p.p., art. 129; c.p.p., art. 609; c.p., art. 2; c.p.p., art. 444). [RV225702]

@Atti e provvedimenti del giudice penale - Deposito - Efficacia del provvedimento - Momento iniziale

- Gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice o del pubblico ministero, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, decorrono non dalla data che il magistrato vi appone nell'atto di compilarlo, ma dal giorno eventualmente diverso nel quale lo stesso provvedimento, attraverso la certificazione di deposito del cancelliere o del segretario, acquisisce giuridica esistenza. (In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che non fosse provata la tempestività di un provvedimento di convalida di sequestro - sollecitamente adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 355, comma 2, c.p.p. - in presenza della data- zione apposta dal magistrato ma in assenza di un'attestazione del successivo deposito entro il termine fissato alla legge).

    Cass. pen., sez. III, 5 dicembre 2002, n. 40959 (c.c. 3 ottobre 2002), Reitano. (C.p.p., art. 128; c.p.p., art. 355). [RV225694]

@Atti e provvedimenti del giudice penale - Provvedimenti in camera di consiglio - Impugnazioni - Lettura del dispositivo in udienza

- Nel caso di sentenze pronunciate in camera di consiglio, gli effetti della lettura del dispositivo all'esito dell'udienza sono del tutto identici a quelli che si verificano nei procedimenti ordinari, con la conseguenza che se la motivazione viene depositata nel quindicesimo giorno dalla lettura del dispositivo opera una presunzione legale di conoscenza del suo contenuto, sicché il termine di trenta giorni per l'impugnazione comincia a decorrere dalla scadenza...

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