Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Alberghi - Locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda - Recesso del locatore - Esercizio nell'immobile locato della stessa attività del conduttore

-In tema di locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo, il locatore che agisce per far valere la facoltà di diniego del rinnovo del contratto alla prima scadenza per il motivo indicato dall'art. 29 lett. b) legge 27 luglio 1978 n. 392, ha l'onere di provare la serietà della dedotta intenzione di adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta di una delle attività indicate dall'art. 27, e, quindi, la realizzabilità tecnica e giuridica, non anche la effettiva e concreta realizzazione, di quell'intento.

    Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2003, n. 12209, Ferrari c. Eredi Baldani. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 29). [RV566019]

@Amministratore del condominio - Attribuzioni - Rendiconto - Documentazione

-In tema di condominio, la mancata disponibilità della documentazione contabile in sede di approvazione del consuntivo da parte dei condomini comporta la violazione, da parte dell'amministratore, dell'obbligo di rendiconto e la conseguente invalidità della delibera di approvazione, ciò che non si verifica quando la disponibilità della documentazione manchi in sede di approvazione del preventivo dove, normalmente, l'approvazione della previsione di spesa viene fatta sulla base della gestione dell'anno precedente, e dove, soprattutto, la documentazione sulle spese potrà essere conseguita una volta che esse siano state effettuate, e non in via preventiva.

    Cass. civ., sez. II, 8 agosto 2003, n. 11940, Scattaglia c. Cond. Viale Regina Margherita 175 Roma. (C.c., art. 1130; c.c., art. 1713). [RV565761]

@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni- Diritto del condomino di esaminare la documentazione

-In materia di condominio negli edifici, la violazione del diritto di ciascun condomino di esaminare, a sua richiesta e secondo adeguate modalità di tempo e di luogo, la documentazione attinente ad argomenti posti all'ordine del giorno di una successiva assemblea condominiale, determina, in quanto incidente sul procedimento di formazione delle maggioranze assembleari, l'annullabilità della delibera di approvazione dei medesimi.

    Cass. civ., sez. II, 11 settembre 2003, n. 13350, Oliva c. Cond. V. Curtatone 6 Genova. (C.c., art. 1117; c.c., art. 1137; c.c., art. 1136). [RV566764]

@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Validità - Partecipazione di soggetto estraneo

-In tema di condominio negli edifici, la partecipazione ad un'assemblea di un soggetto estraneo ovvero privo di legittimazione non si riflette sulla validità della costituzione dell'assemblea e delle decisioni in tale sede assunte, qualora risulti che quella partecipazione non ha influito sulla maggioranza richiesta e sul quorum prescritto, né sullo svolgimento della discussione e sull'esito della votazione.

    Cass. civ., sez. II, 8 agosto 2003, n. 11943, Cond. Porta Nuova di Grado c. Iaquinta ed altra. (C.c., art. 1136; att. c.c., art. 67; att., c.c., art. 68). [RV565764]

@Azioni giudiziarie del condominio - Legittimazione dell'amministratore - Accertamento di servitù a carico delle parti comuni - Sussistenza

-In tema di legittimazione passiva dell'amministratore del condominio prevista dall'art. 1131 secondo comma c.c. per ogni lite riguardante le parti comuni dell'edificio, la domanda di accertamento di una servitù a carico delle parti comuni bene è indirizzata nei confronti del condominio in persona dell'amministratore, tanto più nel caso in cui la stessa sia stata formulata in via riconvenzionale dal convenuto nei confronti dell'amministratore che aveva agito in negatoria servitutis sulla base di specifico mandato conferitogli dall'assemblea dei condomini.

    Cass. civ., sez. II, 17 settembre 2003, n. 13695, Cond. Aniela Via Penegal 21 Bolzano c. Cond. Tris Via Penegal 21/B/C/D Bolzano. (C.c., art. 1131; c.p.c., art. 36). [RV566919]

@Canone - Aggiornamento - Richiesta del locatore - Necessità

-In tema di locazione, la richiesta di aggiornamento del canone da parte del locatore si pone condizione per il sorgere del relativo diritto, con la conseguenza che il locatore stesso può pretendere il canone aggiornato solo dal momento di tale richiesta, senza che sia configurabile un suo diritto ad ottenere il pagamento degli arretrati, e ciò sia in caso di locazione di immobili ad uso non abitativo, giusta disposto dell'art. 32 della legge cosiddetto sull'equo canone, sia in caso di locazioni ad uso abitativo, ex art. 24 stessa legge.

    Cass. civ., sez. III, 2 ottobre 2003, n. 14673, Tripedi c. Reg. Calabria. (L. 30 marzo 1978, n. 392, art. 32). [RV567289]

@Canone - Deposito cauzionale - Interessi legali - Obbligo del locatore di corrisponderli

-L'obbligo del locatore di un immobile urbano, di corrispondere al conduttore gli interessi legali sul deposito cauzionale, previsto dall'art. 11, legge n. 392 del 1978, ha natura imperativa, in quanto persegue finalità di ordine generale, tutelando il contraente più debole ed impedendo che la cauzione, mediante i frutti percepibili dal locatore, possa tradursi in un surrettizio incremento del corrispettivo della locazione, e, conseguentemente, sono nulle la clausole contrattuali che stabiliscono una disciplina della restituzione difforme da quella contenuta in detta norma.

    Cass. civ., sez. III, 19 agosto 2003, n. 12117, Parrino c. La Rocca Emanuela n.q. leg. rapp. Coes. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 11; L. 22 dicembre 1973, n. 841, art. 4). [RV565951]

@Contratto di locazione - Registrazione - Requisito di validità - Esclusione

-In tema di locazioni abitative, una lettura costituzionalmente orientata della norma di cui all'art. 13 comma primo della legge n. 431 del 1998 porta ad escludere qualsivoglia sanzione di nullità per l'ipotesi di mancata registrazione di un accordo ulteriore intercorso tra le parti, rispetto all'originario contratto di locazione, avente ad oggetto la previsione di un più elevato canone locatizio Page 94 (non spiegando, all'uopo, influenza la circostanza che, ai sensi del successivo comma secondo, al conduttore sia in tal caso concessa l'azione di ripetizione), sicché deve, in linea generale, predicarsi a tutt'oggi il principio secondo cui la registrazione non è stata elevata dal legislatore speciale a requisito di validità del contratto di locazione.

    Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2003, n. 16089, Valentini Indraccolo c. Cimini. (L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 13; L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 7). [RV567691]

@Contributi e spese condominiali - Criteri di ripartizione - Servizio di portierato - Attività svolta nell'interesse dei condomini

-In tema di condominio negli edifici, l'attività di custodia e di vigilanza è dal portiere svolta anche nell'interesse dei proprietari delle unità immobiliari accessibili direttamente dalla strada mediante autonomo ingresso, e le spese del servizio di portierato vanno ripartite ai sensi dell'art. 1123 c.c. in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno dei condomini.

    Cass. civ., sez. II, 21 agosto 2003, n. 12298, Innaimi ed altri c. Polizzi ed altri. (C.c., art. 1123). [RV566114]

@Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Alienazione - Preliminare di vendita da parte del socio

-Il contratto con il quale il socio prenotatario di una cooperativa edilizia, fruente del concorso o del contributo statale, si impegni a stipulare, con il terzo promissario acquirente, l'atto di trasferimento dell'alloggio, e il successivo contratto con il quale la cooperativa assegni il bene al terzo medesimo, sono nulli, ai sensi dell'art. 1418 c.c., perché costituenti lo strumento con cui si realizza la violazione della norma imperativa contenuta nel secondo comma dell'art. 9 della legge 2 luglio 1949, n. 408, la quale, al fine di impedire atti speculativi e di garantire il perseguimento dello scopo della destinazione degli alloggi al soddisfacimento dell'interesse all'abitazione degli appartenenti a determinate categorie sociali, vieta l'alienazione prima del decorso di dieci anni dalla data della assegnazione.

    Cass. civ., sez. I, 5 settembre 2003, n. 12941, Colosio c. Brignone ed altre. (C.c., art. 1418; R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 111; L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 9). [RV566565]

@Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Decadenza, revoca, annullamento - Revoca

-In tema di edilizia popolare ed economica, non può rite- nersi legittimo il richiamo (in via di interpretazione estensiva ovvero di integrazione analogica), nell'applicazione della disciplina della revoca dell'assegnazione dell'alloggio di cui all'art. 17 della legge n. 1035 del 1972, alle disposizioni dettate dal precedente art. 11 in tema di decadenza dall'assegnazione stessa, atteso che...

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