Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Amministratore del condominio - Attribuzioni - Rendiconto - Approvazione

-In tema di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea condominiale, benché l'amministratore del condominio non abbia l'obbligo di depositare la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, egli è tuttavia tenuto a permettere ai condo- mini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile, gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non ha loro consentito di esercitare detta facoltà (Nella specie, la S.C., in applicazione del succitato principio, ha confermato la sentenza di merito, secondo la quale la mancata indicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea del luogo e delle ore in cui sarebbe stato possibile l'esame della documentazione contabile era insufficiente a far ritenere dimostrato da parte dei condomini l'impossibilità di prenderne visione).

    Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 2004, n. 1544, Bacino c. Condominio Via Rizzo, 74 - Palermo. (C.c., art. 113; c.c., art. 1713). [RV569757]

@Amministratore del condominio - Attribuzioni - Rendiconto - Redazione della contabilità da parte dell'amministratore

-In tema di modalità di redazione del rendiconto da parte dell'amministrazione del condominio, deve escludersi che la mancata, analitica indicazione dei nominativi dei condomini morosi nel pagamento delle quote condominiali e degli importi da ciascuno di essi dovuti incida sulla validità della delibera di approvazione del medesimo, non comportando siffatta omissione neppure una irregolarità formale di detta delibera, sempre che le poste attive e passive risultino correttamente iscritte nel loro importo.

    Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 2004, n. 1544, Bacino c. Condominio Via Rizzo, 74 - Palermo. (C.c., art. 1130). [RV569758]

@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Vincolatività di disposizione del regolamento di condominio - Unanimità

-In materia di condominio negli edifici, ai fini dell'adozione della delibera assembleare avente ad oggetto la ricognizione della vigenza e vincolatività di una disposizione del regolamento condominiale non è richiesta l'unanimità dei consensi.

    Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 2004, n. 1558, Bonifacio c. Cond. Via Picenna 17 - Parco Teledip - San Giorgio a Cremano. (C.c., art. 1135; c.c., art. 1136; c.c., art. 1138). [RV569768]

@Azienda - Cessione - Nozione - Individuazione della specifica impresa esercitata

-Costituisce azienda soltanto il complesso dei beni organizzato per l'esercizio di una specifica e ben individuata impresa, non di una qualsiasi possibile impresa astrattamente ipotizzabile, e, se è vero che per la configurabilità dell'azienda non è necessario che l'impresa sia in atto, nondimeno occorre che ne siano percepibili i potenziali elementi di identificazione, ed, in specie, il settore commerciale in cui quell'impresa opera od opererà, così come, se si può ammettere che i beni in tal modo organizzati siano poi utilizzabili dal cessionario dell'azienda (o di un suo ramo) per attività imprenditoriali anche diverse da quelle specificamente esercitate dal cedente, è pur sempre indispensabile che quel vincolo di organizzazione teleologica - il cui accertamento in concreto è riservato al giudice di merito - sussista. (Nell'affermare i principi di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che - in fattispecie di pretesa cessione del contratto di locazione di immobile urbano ad uso commerciale ai sensi dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978 - aveva escluso la sussistenza di una cessione di ramo di azienda, per difetto del vincolo di organizzazione teleologica, essendo l'attività commerciale svolta dal cessionario radicalmente diversa da quella in precedenza esercitata dal cedente, per la quale il cessionario non era neppure fornito della necessaria licenza, ed, esclusa pertanto ogni cessione di avviamento, i beni in concreto trasferiti si riducevano ad alcuni scaffali, banconi ed altre suppellettili di per sé inidonei a rappresentare un complesso unitario di beni organizzati a fini economici).

    Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 2004, n. 3973, Prezzemoli c. Predicatori. (C.c., art. 2555; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 36). [RV570614]

@Azioni giudiziarie del condominio - Legittimazione del singolo condomino - Atti illeciti posti in essere da alcuni condomini in danno di altri o del condominioRapporti giuridici distinti

-Le violazioni di norme generali sulla proprietà e sul condominio, ovvero la violazione del regolamento condominiale, poste in essere dai singoli condomini con attività ed iniziative indipendenti (anche se analoghe) e che arrechino separati vantaggi agli immobili dei trasgressori violando i diritti degli altri condomini, pongono in essere rapporti giuridici distinti tra gli autori degli illeciti, da un lato, e il condominio o gli altri condomini dall'altro, i quali, ove dedotti in un medesimo giudizio, danno luogo pur sempre a cause scindibili, non sussistendo un rapporto unico e indivisibile, tale che il giudice non possa conoscere utilmente della posizione di uno separatamente dalla posizione degli altri. Ne consegue che, in un procedimento iniziato e proseguito in appello solo da alcuni condomini nei confronti dei supposti autori dei fatti lesivi, non è necessario integrare il contraddittorio nel caso in cui solo alcuni dei predetti convenuti, rimasti soccombenti in appello, propongano ricorso in cassazione, poiché, in ragione della richiamata autonomia dei rapporti, non si versa in una ipotesi di litisconsorzio necessario.

    Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 2004, n. 2943, Dell'Ampio c. Bernacchini. (C.c., art. 1130; c.c., art. 1131; c.p.c., art. 100; c.p.c., art. 102). [RV570152]

@Contributi e spese condominiali - Criteri di ripartizione - Spese di conservazione e spese di uso -...

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