Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine431-439

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Appellabilità (Provvedimenti appellabili) - Sentenza non definitiva - Riserva facoltativa di gravame

L'interventore volontario, il cui intervento sia stato dichiarato inammissibile con sentenza parziale di primo grado contenente anche la liquidazione delle spese giudiziali, non può interporre riserva di appello ma deve proporre appello immediato, in quanto la sentenza che definisce il suo rapporto processuale con le parti originarie del giudizio deve ritenersi definitiva.

    Cass. civ., sez. II, 17 giugno 2002, n. 8694, Caputo Antonio ed altri c. Consales. (C.p.c., art. 340; c.p.c., art. 277; c.p.c., art. 279; c.p.c., art. 105). [RV555094]

@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Necessità

L'appellante, a differenza dell'appellato che non sia a sua volta appellante incidentale, deve prospettare tutte le censure, comprese quelle che attengono anche a mere eccezioni, con l'atto d'appello e nulla può aggiungere in prosieguo e, tanto meno, nella precisazione delle conclusioni, giacché tale atto consuma definitivamente il diritto di impugnazione, fissando i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame, in conseguenza dell'operatività della regola della specificità dei motivi.

    Cass. civ., sez. II, 27 giugno 2002, n. 9378, Azienda Agraria F.lli Bruni Sdf c. Ist. Diocesiano Sostentamento Clero IDSC. (C.p.c., art. 342; c.p.c., art. 345). [RV555406]

@Appello civile - Domande nuove - Configurabilità - Esclusione

Non costituisce domanda nuova in appello, come tale vietata dall'art. 345 c.p.c., la richiesta di costituzione di servitù di passaggio anche con mezzi meccanici, quando in primo grado la domanda di costituzione di detta servitù sia stata formulata in modo generico, in quanto tale ampliamento non costituisce un quid novi, ma solo una mera emendatio libelli, consentita dalla genericità della domanda originaria.

    Cass. civ., sez. II, 4 giugno 2002, n. 8083, Sartori c. Gadotti ed altra. (C.c., art. 1051; c.p.c., art. 345). [RV554864]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Richieste concordemente formulate dalle parti - Rigetto

Qualora il giudice di appello ritenga di non accogliere la richiesta concordata delle parti sulla misura della pena, con rinunzia agli altri motivi, ai sensi dell'art. 599, comma 4 c.p.p., non è necessaria l'adozione di un provvedimento decisorio del collegio di esplicitazione della reiezione della richiesta, essendo sufficiente l'ordine di prosecuzione del dibattimento per portare a conoscenza delle parti che la rinunzia agli altri motivi deve intendersi caducata.

    Cass. pen., sez. V, 20 agosto 2002, n. 29896 (ud. 1 luglio 2002), Arienti ed altri. (C.p.p., art. 599; c.p.p., art. 602). [RV222386]

@Arbitrato e compromesso - Competenza - Eccezione di compromesso - Rapporti tra arbitri e giudici ordinari

Lo stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o sia deferibile agli arbitri - i quali, anche nell'arbitrato rituale, non svolgono comunque una forma sostitutiva della giurisdizione né sono qualificabili come organi giurisdizionali dello Stato - costituisce una questione, non già di competenza in senso tecnico, ma di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Ne consegue che è inammissibile l'istanza di regolamento (necessario o facoltativo) di competenza proposta avverso la decisione con cui il giudice adito pronunci (accogliendola o respingendola) su eccezione relativa all'esistenza di compromesso o di clausola compromissoria per arbitrato rituale.

    Cass. civ., sez. un., ord. 25 giugno 2002, n. 9289, Tecnolifts Servizi di Fagioli Ing. Mario e C. Snc c. Taglietti. (C.p.c., art. 42; c.p.c., art. 43; c.p.c., art. 806; c.p.c., art. 808). [RV555354]

@Assicurazione (Impresa di) - Liquidazione coatta amministrativa - Conseguenze - Prosecuzione del giudizio di cognizione

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la messa in liquidazione coatta amministrativa della società assicuratrice intervenuta nel giudizio contro di essa promosso con azione risarcitoria dal danneggiato non osta alla prosecuzione del giudizio di cognizione pendente dinanzi il giudice ordinario. Infatti in tal caso gli artt. 51 e 201 legge fallimentare impediscono solo ed esclusivamente l'inizio o la prosecuzione dell'azione esecutiva individuale, ma non la condanna in via diretta della compagnia assicurativa posta in liquidazione coatta amministrativa.


@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Natanti

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i danni alle cose prodotti da natante non sono riconosciute al danneggiato né l'azione diretta contro l'assicuratore, né la garanzia del Fondo per le vittime della strada, disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 18 e 19 della lege 24 dicembre 1969, n. 990 con riferimento ai soli danni per i quali vi è obbligo di assicurazione, atteso che l'art. 2 della stessa legge limita tale obbligo, per i natanti, alla sola copertura dei danni alle persone.

    Cass. civ., sez. III, 18 giugno 2002, n. 8816, Generali Assicurazioni Spa c. Leopaldi. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 2; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19). [RV555140]

@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione

In virtù dell'art. 25 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui l'impresa assicuratrice convenuta in giudizio dal danneggiato sia posta in liquidazione coatta amministrativa si verifica, sul pianoPage 432 processuale, una successione a titolo particolare del Fondo di garanzia per le vittime della strada - attraverso l'impresa designata - rispetto a quella posta in liquidazione, con la conseguenza che l'impresa designata è legittimata, ai sensi dell'art. 111, secondo comma, c.p.c., a propore impugnazione avverso la sentenza, pronunciata contro la sua dante causa, ancorché non sia intervenuta nelle fasi pregresse del giudizio.

    Cass. civ., sez. III, 17 giugno 2002, n. 8698, Generali Assicurazioni Spa c. Maurano. (C.p.c., art. 111; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 25). [RV555100]

@Assicurazione obbligatoria - Responsabilità dell'assicuratore - Limiti

In tema di assicurazione per i danni conseguenti alla circolazione stradale, l'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore è contenuta nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, e la solidarietà fra assicurato ed assicuratore ha natura atipica, atteso che il debito aquiliano del primo discende ex delicto ed è illimitato, mentre quello del secondo di natura indennitaria deriva ex lege e trova limite nella capienza del massimale, senza che nessuna influenza possa attribuirsi, per derogare a quest'ultimo limite, al fatto che in sede penale, con sentenza passata in giudicato, l'assicuratore sia stato condannato quale responsabile civile, in solido con l'imputato assicurato, al risarcimento del danno in via generica nei confronti del danneggiato, giacché la solidarietà, disposta in via generale ed astratta dall'art. 489 c.p.p. (ora abrogato e sostituito dall'art. 538 c.p.c.) non preclude ed, anzi, impone, l'accertamento, nei singoli casi concreti, del titolo in forza del quale ciascuno dei coobbligati è tenuto alla prestazione e se l'unicità di quest'ultima soffre o meno limitazioni per effetto di particolari disposizioni convenzionali o legali.

    Cass. civ., sez. III, 3 giugno 2002, n. 7993, Milano Assicurazioni Spa c. Versienti ed altri. (C.p.p., art. 638). [RV554825]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'onere della preventiva richiesta all'assicuratore di risarcire il danno, imposto al danneggiato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è adempiuto con la richiesta inviata al commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, allorché questi sia stato autorizzato, a norma dell'art. 9 D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (conv. in legge 26 febbraio1977, n. 39), a procedere alla liquidazione dei danni anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in deroga all'art. 19, terzo comma, della legge n. 990 del 1969. In tal caso, è proponibile ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., avverso la sentenza del giudice di pace che, pronunciando in causa da decidere secondo equità per ragioni di valore, dichiari improcedibile la domanda per difetto della previa richiesta ai sensi del citato art. 22, il quale ha natura di norma processuale (in quanto regola, condizionandolo ad un determinato adempimento, l'accesso al processo) e la cui corretta applicazione deve essere valutata con riferimento alle norme sostanziali alle quali si ricollega, che individuano il destinatario della richiesta di risarcimento, poiché la violazione di queste ultime si risolve in violazione della regola processuale che ad esse rinvia.

    Cass. civ., sez. III, 25 giugno 2002, n. 9236, Vezzo c. Generali Assic. Spa. (C.p.c., art. 360; L. 24 dicembre...

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