Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Eccezioni nuove - Nuova rappresentazione del fatto - Inammissibilità.

- In tema di impugnazioni, costituiscono eccezioni nuove, inammissibili ex art. 345 c.p.c. (nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990), la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, la deduzione di nuovi fatti, l'introduzione nel processo di un nuovo tema di indagine e di decisione, l'alterazione dell'oggetto sostanziale e dei termini della controversia, in modo da dar luogo ad una allegazione difensiva diversa da quella sviluppata ed esplorata in primo grado. Nella specie, la Corte ha ritenuto che costituisca eccezione nuova l'allegazione con la quale un condominio, che sia risultato soccombente in primo grado per aver sostenuto che il bilancio consuntivo fosse stato redatto da un condomino in base ad un'autorizzazione implicita dell'assemblea, deduca in appello che il bilancio fosse da riferirsi al precedente amministra- tore e che il condomino avesse soltanto messo in ordine i dati contabili forniti dall'amministratore.

    Cass. civ., sez. II, 16 luglio 2004, n. 13253, Marina Diesel sas c. Cond. «Residenza Palmavera». (C.p.c., art. 345). [RV574652]

@Appello civile - Eccezioni nuove - Portata - Eccezioni improprie o mere difese

- Nel rito del lavoro, richiamato per le controversie in materia di locazione dall'art. 447 bis c.p.c., il divieto di nuove eccezioni in appello stabilito dal secondo comma dell'art. 437 c.p.c. concerne soltanto le eccezioni in senso proprio relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio, e non anche le cosiddette eccezioni improprie o mere difese, dirette soltanto a negare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o a contestare il valore probatorio dei mezzi istruttori esperiti in primo grado su istanza di parte o d'ufficio dal giudice. Il predetto divieto non incide quindi sul potere-dovere del giudice d'appello di riesaminare e di valutare autonomamente, nei limiti segnati dai motivi d'impugnazione, le risultanze istruttorie ai fini del riesame della controversia alla stregua delle censure prospettate dall'appellante.

    Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13076, Ferrari c. Vitantonio. (C.p.c., art. 437; c.p.c., art. 447 bis). [RV574583]

@Assemblea dei condomini - Convocazione - Avviso - Ordine del giorno

- Per la partecipazione informata dei condomini ad un'assemblea condominiale al fine della conseguente validità della delibera adottata (artt. 1139 e 1105, terzo comma, c.c.), è sufficiente che nell'avviso di convocazione della medesima gli argomenti da trattare siano indicati nell'ordine del giorno nei termini essenziali per esser comprensibili, secondo un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, insindacabile in Cassazione se congruamente motivato.

    Cass. civ., sez. II, 22 luglio 2004, n. 13763, Cerniglia c. Condominio via E. Duse, 7, Roma. (C.c., art. 1105; c.c., art. 1136; c.c., art. 1139). [RV574863]

@Assemblea dei condomini - Convocazione - Ordine del giorno - Contenuto

- In tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, ai fini della validità dell'ordine del giorno occorre che esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza, e di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere, in relazione sia all'opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che la delibera adottata dall'assemblea, che impegnava il condominio per l'esecuzione di opere definitive per un ammontare pari a oltre 247 milioni di lire, potesse oggettivamente riconnettersi ad un ordine del giorno che indicava come oggetto di discussione l'esecuzione di diverse e specifiche opere provvisionali urgenti, per un importo inferiore a 10 milioni di lire, ovvero, in alternativa, di opere più rilevanti, ma per un im- porto di 55 milioni di lire).

    Cass. civ., sez. II, 30 luglio 2004, n. 14560, Cond. Fabbricato via Pozzuoli 106 Napoli c. Rinaldi. (C.c., art. 1105; c.c., art. 1136; c.c., art. 1139). [RV575124]

@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni- Termine

- In tema di condominio di edifici, ai fini della tempestività dell'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea dei condo- mini a norma dell'art. 1137 c.c., al deposito del ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della adozione o comunicazione della deliberazione stessa è da ritenersi equipollente, in virtù del principio generale di conservazione degli atti quando essi conseguano lo scopo cui sono destinati, la notificazione della citazione introduttiva nel medesimo termine, anche quando l'iscrizione a ruolo sia avvenuta successivamente.

    Cass. civ., sez. II, 30 luglio 2004, n. 14560, Cond. Fabbricato via Pozzuoli 106 Napoli c. Rinaldi. (C.c., art. 1137; c.p.c., art. 163; c.p.c., art. 165; att. c.p.c., art. 71). [RV575123]

@Azienda - Cessione - Prelazione obbligatoria in favore del locatore - Cessione di una quota della società conduttrice

- Qualora in favore del locatore sia pattuito il diritto di prelazione sull'azienda esercitata nell'immobile in caso di locazione o cessione dell'azienda stessa «anche a mezzo di cessione di quote», la cessione di quote della società conduttrice (nella specie, società di persone) non è in alcun modo assimilabile al trasferimento a titolo oneroso dell'azienda predetta né alla diversa ipotesi della alienazione della quota in comproprietà dell'azienda che i comproprietari hanno concesso in locazione ad un terzo, atteso che la cessione della quota sociale non attribuisce al socio subentrato la proprietà di una porzione dei beni della società, ma gli attribuisce una quota del relativo patrimonio, comprensivo delle passività, dei crediti, dei rischi, della esposizione per le obbligazioni già contratte, nonché dei poteri di indirizzo e gestione dei programmi societari con le relative aspettative, e atteso inoltre che, continuando l'immobile locato ad appartenere alla società, non sono neppure ipotizzabili, in difetto di alienazione del bene, l'esercizio della prelazione e l'eventuale retratto, che non potrebbe rivolgersi né nei confronti della società, che non ha mai alienato il bene, né nei confronti del socio subentrante, che non ne è mai diventato proprietario; la sussistenza del diritto di prelazione è da escludersi anche nel caso di cessione ad un unico soggetto della totalità delle quote Page 742 della società proprietaria dell'immobile locato, dovendo prevalere la considerazione che non sussiste identità tra l'azienda predetta e il bene oggetto dell'acquisto (consistente in un più vasto complesso unitario) e dovendosi perciò riconoscere la prelazone nella sola ipotesi in cui il patrimonio sociale, concentrato nelle mani di un unico soggetto attraverso la cessione della totalità delle quote, sia costituito unicamente dall'azienda locata.

    Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13075, Eydallin ed altri c. Rado Sterpone e C. sas. (C.c.,...

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