Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine337-347

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Mancanza di specificità del motivo

Nel giudizio di appello, che ha natura di revisio prioris istantiae, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi con necessità di esposizione delle argomentazioni svolte in contrapposizione con quelle contenute nella sentenza impugnata. Ne deriva che il requisito della specificità dei motivi di appello, pur non richiedendo l'impiego di formule sacramentali, esige un'esposizione chiara ed univoca delle doglianze e delle domande rivolte al giudice del gravame, a pena di relativa inammissibilità e conseguente inidoneità a determinare l'insorgenza del potere-dovere del giudice di appello di pronunziarsi su di essi, e, a fortiori, a dare luogo alla cassazione della sentenza per omessa pronunzia.

    Cass. civ., sez. II, 7 maggio 2002, n. 6542, Nuova Fima di Cosma Pietro e C Snc c. Berga Spa. (C.p.c., art. 342; c.p.c., art. 346). [RV554212]

@Appello civile - Inammissibilità - Atto di appello - Nullità

Qualora l'atto introduttivo del giudizio di appello non contenga l'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c., il giudice (in mancanza di costituzione dell'appellato) ne dichiara la nullità e ne ordina la rinnovazione, anche dopo la prima udienza di trattazione (prevista dall'art. 350, secondo comma, c.p.c., ma non costituente limite preclusivo, potendo e dovendo il giudice rilevare la nullità dell'atto anche in sede di decisione e disporne, quindi, la rinnovazione prevista in via generale dall'art. 162 dello stesso codice); la rinnovazione dell'atto comporta la sanatoria della nullità con effetto retroattivo - rimanendo conseguentemente esclusa l'ulteriore sanzione dell'inammissibilità - ai sensi dell'art. 164, secondo comma, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353, che non è incompatibile con la disciplina del procedimento di appello).

    Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2002, n. 6820, Sanarico c. Lanzillotta. (C.p.c., art. 163; c.p.c., art. 164; c.p.c., art. 350). [RV554356]

@Appello civile - Intervento in causa e legittimazione dell'interventore - Ammissibilità - Ricorso per cassazione

Poiché, ai fini della legittimazione ad impugnare, è sufficiente, oltre alla soccombenza, la mera assunzione formale della veste di parte primaria nel precedente grado di giudizio, l'interveniente volontario in sede di appello assume in tale giudizio detta qualità ed è, quindi, legittimato a proporre ricorso per cassazione, vuoi che le sue istanze siano state respinte nel merito, vuoi che sia stata negata dalla sentenza di secondo grado l'ammissibilità del suo intervento ed egli impugni siffatta pronuncia censurando la legittimità della relativa declaratoria.

    Cass. civ., sez. I, 23 maggio 2002, n. 7541, Pannunzi c. Moretti ed altri. (C.p.c., art. 360; c.p.c., art. 344; c.p.c., art. 323). [RV554659]

@Appello civile - Mandato alle liti - Procura rilasciata in calce o a margine della copia notificata della sentenza - Validità

La procura al difensore per il giudizio di appello deve ritenersi validamente conferita in calce o a margine della copia notificata della sentenza impugnata, quando il deposito del documento - per la cui attestazione è sufficiente il timbro e la sottoscrizione del cancelliere in calce all'indice dei documenti contenuto nel fascicolo di parte - sia avvenuto al momento della costituzione in giudizio.

    Cass. civ., sez. I, 23 maggio 2002, n. 7539, Laboratorio di analisi cliniche "Contesse" Srl c. Reg. Sicilia Gestione liquidatoria soppresse USL 41 e 42 Messina. (C.p.c., art. 83; c.p.c., art. 125; c.p.c., art. 156). [RV554657]

@Appello penale - Cognizione del giudice d'appello - Automatica diminuzione della pena - Esclusione

In materia di cognizione del giudice di appello, la diminuzione della pena complessivamente irrogata, secondo la previsione dell'art. 597, comma 4 c.p.p., non consegue automaticamente alla revisione del giudizio di comparazione tra le circostanze in favore dell'imputato, atteso che un precedente giudizio di prevalenza delle aggravanti sulle attenuanti può essere ribadito senza alcuna implicita reformatio in pejus, allorché venga ritenuto tuttora maggiore il peso delle aggravanti nonostante il riconoscimento di una ulteriore circostanza attenuante.

    Cass. pen., sez. V, 8 luglio 2002, n. 25905 (ud. 3 giugno 2002), Di Maggio ed altri. (C.p.p., art. 597; c.p., art. 63). [RV222066]

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Benefici - Applicazione d'ufficio

In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice di appello, non investito con i motivi di impugnazione della censura relativa alla mancata applicazione della pena sostitutiva, non può concedere d'ufficio la pena sostitutiva, pur se richiesta dalla parte in sede di giudizio d'appello; a nulla rileva il fatto che trattasi di un beneficio meno consistente della sospensione condizionale della pena che, ai sensi dell'art. 597, comma 5, c.p.p., il giudice di appello può concedere d'ufficio in quanto l'espressa previsione delle facoltà attribuite tassativamente ex officio al giudice di appello preclude un'applicazione estensiva o analogica della norma in questione e, quindi, un ampliamento, tramite l'interpretazione giurisprudenziale, dei poteri discrezionali specificamente conferiti al medesimo giudice. A ciò si aggiunge la natura eccezionale della disposizione in esame, costituente deroga al principio generale dell'effetto devolutivo dell'appello stabilito dall'art. 597, comma 1, c.p.p., con conseguente sua inapplicabilità, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, al di fuori dei casi espressamente consentiti.

    Cass. pen., sez. IV, 18 settembre 2002, n. 31024 (c.c. 10 gennaio 2002), Ravaglia. (C.p.p., art. 597; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53). [RV222313]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 - Motivazione autonoma e adeguata

È legittima la confisca disposta, anche a seguito di patteggiamento, in forza dell'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992 (convertito con L. n. 356 del 1992), a condizione che il giudice motiviPage 338 adeguatamente in ordine alla mancanza di giustificazione circa la provenienza dei beni o del denaro confiscato, e la sproporzione tra il valore dei beni posseduti e il reddito dell'imputato. Ciò in quanto la motivazione sommaria propria del rito speciale non può estendersi automaticamente alla misura di sicurezza patrimoniale.

    Cass. pen., sez. IV, 26 luglio 2002, n. 28750 (ud. 21 marzo 2002), Chiascione. (C.p.p., art. 444; D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12; L. 7 agosto 1992, n. 356). [RV222062]

@Avvocato - Albo - Iscrizione - Mancata elezione di domicilio nel luogo ove ha sede il giudice adito

Ai sensi dell'art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 - applicabile anche dopo l'entrata in vigore degli artt. 1 e 6 della legge 24 febbraio 1997, n. 27, che, nel sopprimere la distinzione tra procuratori legali e avvocati, prescrivendo l'iscrizione in un unico albo per entrambi, non ha eliminato, però, l'attività procuratoria - quando il procuratore della parte esercita il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato, e non ha provveduto ad eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito, le notificazioni e comunicazioni vanno effettuate al procuratore medesimo presso la cancelleria di detto giudice.

    Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2002, n. 6692, Coopercredito Spa c. Coop. agricola Piemonte polli Sc a rl. (R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82; L. 24 febbraio 1997, n. 27, art. 6; c.p.c., art. 170). [RV554284]

@Avvocato - Onorari - Procedimento di liquidazione - Sommario

In tema di liquidazione di onorari di avvocato, le disposizioni di cui agli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 prevedono un procedimento semplificato a conclusione del quale viene emessa un'ordinanza sottratta all'appello ed impugnabile solo con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.; tale eccezionale deroga al principio generale del doppio grado, può trovare applicazione quando la controversia involga unicamente la misura del compenso dovuto all'avvocato, con la conseguenza che, ove sia contestata la fondatezza della pretesa del legale al compenso o l'effettiva esecuzione delle prestazioni, il giudizio non può procedere con il suddetto rito semplificato, onde qualora il giudice ritenga ugualmente di pronunziarsi ovvero ometta di pronunziarsi, su alcuna di dette questioni, il provvedimento finale, comunque denominato, costituisce sentenza impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione.

    Cass. civ., sez. II, 17 maggio 2002, n. 7259, Merenda c. Leardi. (L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29; c.p.c., art. 339; c.p.c., art. 360). [RV554519]

@Avvocato - Onorari - Procedimento di liquidazione - Sommario

Nell'ipotesi di cassazione con rinvio dell'ordinanza emessa nella speciale procedura, in tema di liquidazione di onorari e diritti a favore di avvocati e procuratori, prevista dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, la causa deve essere rinviata allo stesso giudice che ha emanato il provvedimento annullato, essendo questi dotato di competenza funzionale ai sensi della legge citata (nella specie, l'ordinanza era stata cassata per la mancata statuizione sul rimborso forfettario delle spese generali previsto dalla tariffa forense).

    Cass. civ., sez. II, 23 maggio 2002, n. 7527, Trezza c. Banca Napoli Spa. (C.p.c., art. 91). [RV554649]

@Avvocato - Onorari - Tariffe professionali - Indennità di trasferta e spese

Ove la parte ricorra a difensore residente in luogo diverso dalla sede del giudice adito, sono liquidabili, a carico del soccombente, l'indennità di...

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