Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine951-960

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Requisiti

L'atto di appello, proposto per contestare la mancanza di presupposti giustificativi di voci di danno da risarcire specificate nella sentenza di primo grado, non può contenere una doglianza generica in ordine al ristoro complessivamente attribuito dal giudice al danneggiato, ma in relazione all'art. 342 c.p.c. deve contenere censure specifiche per delimitare l'ambito del riesame della causa.

    Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2002, n. 753, Mi Express Srl c. Centro Culturale Editoriale "Pier Paolo Pasolini". (C.p.c., art. 342). [RV551785]

@Appello civile - Domande - Effetto devolutivo - Esclusione

L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione. Pertanto, non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero prenda in esame questioni non specificamente proposte dall'appellante le quali appaiono, tuttavia, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi costituendone un necessario antecedente logico e giuridico.

    Cass. civ., sez. II, 16 gennaio 2002, n. 397, Boldi c. Zucchi. (C.p.c., art. 339; c.p.c., art. 342). [RV551577]

@Appello civile - Improcedibilità - Per mancata costituzione dell'appellante - Riassunzione del processo

Ai sensi dell'art. 348, primo comma, del codice di procedura civile, nel testo sostituito, con efficacia dal 30 aprile 1995, dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - il quale ha apportato una radicale modifica alla disciplina dell'istituto dell'improcedibilità dell'appello, nel quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella del 1990 -, la mancata costituzione in termini dell'appellante determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, a prescindere dalla condotta processuale dell'appellato, e quindi anche se tale parte non si sia costituita nei termini prescritti, senza che pertanto possa trovare applicazione il rimedio della riassunzione del processo di cui all'art. 307, primo comma, del codice di procedura civile, richiamato dall'art. 171 del codice medesimo.

    Cass. civ., sez. V, 17 gennaio 2002, n. 463, Spirito Santo Srl c. Min. Finanze. (C.p.c., art. 307; c.p.c., art. 348; L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 54). [RV551613]

@Appello civile - Inammissibilità - Motivi di appello - Censura limitata ad una sola delle ragioni poste a fondamento della decisione

La mancata impugnazione della sentenza di primo grado, in relazione ad una delle ragioni autonomamente idonee a sorreggere la decisione, produce l'inammissibilità dell'appello, il cui mancato rilievo da parte del giudice di merito comporta, in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio a norma dell'art. 382, terzo comma, c.p.c.

    Cass. civ., sez. lav., 9 gennaio 2002, n. 189, A.R.S.S.A c. Marchio. (C.p.c., art. 324; c.p.c., art. 382). [RV551448]

@Appello civile - Poteri del collegio - Conferma della sentenza di primo grado con sostituzione della motivazione - Ammissibilità

Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello.

    Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 2002, n. 696, Martignetti c. Consorzio Autostrade Siciliane. (C.p.c., art. 112; c.p.c., art. 342). [RV551722]

@Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Per nullità

L'impugnazione del lodo arbitrale non ha natura di appello limitato ma tende ad instaurare un procedimento nel quale si vuole ottenere, attraverso un provvedimento intermedio e strumentale di dichiarazione di nullità del lodo stesso, il riesame del merito; pertanto, non è necessario che vi sia un'istanza formale o un'espressa manifestazione di volontà specificamente contenuta nelle conclusioni, ben potendo la domanda (sia di nullità del lodo che di merito) risultare implicitamente o indirettamente dalle deduzioni o richieste complessivamente formulate.

    Cass. civ., sez. I, 30 gennaio 2002, n. 1230, C.F. impresa dott. ing. Giorgio Pulvirenti c. Amm.ne Provinciale di Napoli. (C.p.c., art. 829). [RV551980]

@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Impresa designata

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'art. 26 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che estende all'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa designata per la liquidazione dei danni coperti dal fondo di garanzia per le vittime della strada nelle ipotesi di danno cagionato da veicolo non identificato o non coperto da assicurazione (nonché all'azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore) il termine di prescrizione dell'azione verso il responsabile, va interpretato nel senso che - a prescindere dalla sussistenza o meno di solidarietà tra le varie obbligazioni - operano nei confronti dell'impresa designata (nonché dell'assicuratore) le cause di interruzione e sospensione verificatesi, in concreto, in relazione all'azione contro il responsabile, atteso che il legislatore non ha operato, per unificare i termini di prescrizione nei confronti di tutti i soggetti passivi dell'azione risarcitoria, con la tecnica del richiamo diretto dell'art. 2947, secondo comma, c.c., bensì con quella del riferimento alla durata del termine di prescrizione dell'azione esperibile dal danneggiato nei confronti del danneggiante, e ciò in coerenza con la ratio di impedire l'estinzione anticipata dell'azione proprio nei confronti di quegli organismi attraverso i quali si intende garantire il danneggiato.

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    Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2002, n. 320, Pistolesi c. La Fondiaria Assicurazioni SpA. (C.c., art. 2947; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 20; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 26). [RV551511]

@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Impresa designata

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, il "regresso" dell'impresa designata, previsto dall'art. 29 primo comma della legge 24 dicembre 1969, n. 990 nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nei casi contemplati dall'art. 19 primo comma lett. a) e b) della legge stessa, è riconducibile nell'ambito della surrogazione legale di cui all'art. 1203 n. 5 c.c., in quanto si traduce nell'attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito, cui subentra l'impresa nella medesima posizione sostanziale e processuale; pertanto il diritto dell'impresa è soggetto alla prescrizione biennale, con decorrenza dall'esecuzione del pagamento al danneggiato.

    Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2002, n. 366, RAS SpA c. Eredi di Carlucci ed altri. (C.c., art. 1203; c.c., art. 2947; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 29). [RV551552]

@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione

La disciplina di cui all'art. 23 della legge n. 990 del 1969 si applica esclusivamente all'ipotesi di giudizio promosso nei confronti di imprese assicuratrici che, al momento del sinistro, si trovino in stato di liquidazione coatta (o che vi vengano poste successivamente), ma non anche a quella in cui la società assicuratrice venga a trovarsi in tale situazione nel corso del giudizio, poiché, in tal caso, con riferimento all'opponibilità di cui all'art. 25 legge cit. (opponibilità della sentenza all'impresa designata dal Fondo di garanzia), è sufficiente il solo adempimento della comunicazione della pendenza del giudizio (da parte di chi vi abbia interesse) all'impresa designata con atto a mezzo di ufficiale giudiziario.

    Cass. civ., sez. III, 9 gennaio 2002, n. 212, Assitalia SpA c. D'Antonio. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 25). [RV551469]

@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione

La disciplina di cui all'art. 23 della legge n. 990 del 1969 si applica esclusivamente alla ipotesi di giudizio promosso nei confronti di imprese assicuratrici che, al momento del sinistro, si trovino in stato di liquidazione coatta (o che vi vengano poste successivamente), ma non anche a quella in cui la società assicuratrice venga a trovarsi in tale situazione nel corso del giudizio, poiché in tal caso, con riferimento all'opponibilità di cui all'art. 25 legge cit., è sufficiente il solo adempimento della comunicazione della pendenza del giudizio (da parte di chi vi abbia interesse) all'impresa designata con atto a mezzo di ufficiale giudiziario. Di tale comunicazione, peraltro, non può tenere luogo la notificazione della sentenza di primo grado eseguita nei confronti dell'impresa designata dopo la pronuncia della sentenza stessa, poiché detta impresa, giusta disposto dell'art. 25 legge cit., deve essere posta in grado di far valere le proprie ragioni nel giudizio già in corso, essendo il suo debito nei confronti del danneggiato potenzialmente destinato a non risultare...

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