Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine199-254

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Abitualità e professionalità nel reato - Revoca della dichiarazione - Pericolosità attuale del soggetto - Necessità di valutazione

La revoca della dichiarazione di abitualità nel delitto è inscindibile dalla valutazione di attuale applicabilità - o prosecuzione - di una misura di sicurezza, giacché l'abitualità è un aspetto della pericolosità del soggetto, a sua volta presupposto della misura di sicurezza, e la relativa valutazione va effettuata, in termini di attualità, quando la misura debba essere in concreto applicata. Ne consegue che, poiché nel concorso di pena detentiva e di misura di sicurezza, quest'ultima si applica dopo l'esecuzione o l'estinzione della prima, il «lontano fine pena» costituisce di diritto condizione ostativa ad un riesame anticipato della permanenza o meno dell'abitualità.

    Cass. pen., sez. I, 8 gennaio 2004, n. 267 (c.c. 2 luglio 2003), Rago. (C.p., art. 102; c.p., art. 109; c.p., art. 205; L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 69). [RV227639]


@Abuso d'ufficio - Elemento oggettivo - Violazione di legge - Configurabilità

In tema di abuso di ufficio, è attuata in violazione di legge anche la condotta che presenti difformità dalle prescrizioni di un atto amministrativo, quando questo sia stato espressamente adottato per adeguare il procedimento alle direttive di un atto avente forza di legge. (Fattispecie relativa alle violazioni di un capitolato speciale di appalto, che in premessa si richiamava all'art. 15 della legge 30 marzo 1981, n. 113 - poi abrogata dall'art. 20 del D.L.vo 24 luglio 1992, n. 358 - recante norme per l'adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alle direttive C.E.E. La Corte ha ritenuto che, per quanto l'imputazione fosse riferita alla mancata osservanza di specifiche norme del capitolato, potesse considerarsi contestata e realizzata una violazione della legge regolatrice della materia).

    Cass. pen., sez. VI, 18 dicembre 2003, n. 48535 (ud. 19 novembre 2003), Natale. (C.p., art. 323; L. 30 marzo 1981, n. 113, art. 15). [RV227720]


@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Analisi - Metodiche

In tema di controllo dei reflui degli scarichi di acque reflue industriali l'inosservanza del metodo di campionamento medio nell'arco di tre ore non è assoggettata ad alcuna sanzione, atteso che spetta all'autorità amministrativa di controllo, ed in sede processuale al giudice, valutare la razionalità del metodo adottato in relazione alle specifiche caratteristiche del ciclo produttivo e delle modalità dello scarico.

    Cass. pen., sez. III, 24 marzo 2004, n. 14425 (ud. 21 gennaio 2004), Lecchi. (D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152; D.L.vo 18 agosto 2000, n. 258). [RV227782]


@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Superamento dei limiti tabellari

Il superamento dei limiti previsti per gli scarichi da insediamento produttivo dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, per le sostanze non incluse nella tabella 5 allegata al citato decreto n. 152, integra il reato di cui all'art. 59 dello stesso decreto allorchè risulti provato il potere cancerogeno delle stesse secondo le indicazioni dell'agenzia internazionale di ricerca sul cancro (IARC), stante la previsione di chiusura del punto 18 della stessa tabella, ed è sufficiente che tale effetto sia accertato nei confronti degli animali non essendo necessaria la prova di analogo effetto nei confronti dell'uomo, sia perchè manca nel testo legislativo una specificazione in tal senso, sia in quanto la normativa di settore è posta a salvaguardia dell'ambiente ed a tutela della salute di ogni essere vivente.

    Cass. pen., sez. III, 25 febbraio 2004, n. 8147 (c.c. 23 gennaio 2004), Grilli ed altri. (D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 59; D.L.vo 18 agosto 2000, n. 258). [RV227567]


@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Superamento dei limiti tabellari

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico occasionale di acque reflue industriali con superamento dei limiti tabellari configura il reato di cui all'art. 59, comma quinto, del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 anche a seguito delle modifiche operate dall'art. 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, atteso che, quale che sia il loro carattere temporale, sono escluse dalla disciplina sulla tutela delle acque esclusivamente le immissioni realizzate senza il tramite di una condotta.

    Cass. pen., sez. III, 24 marzo 2004, n. 14425 (ud. 21 gennaio 2004), Lecchi. (D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 59; D.L.vo 18 agosto 2000, n. 258, art. 23). [RV227781]


@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Superamento dei limiti tabellari

In tema di scarichi di acque reflue industriali, successivamente alle modifiche introdotte all'art. 59 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 ad opera dell'art. 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, il reato di superamento dei limiti tabellari posti dallo Stato si configura anche in relazione alle sostanze diverse dalle 18 indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 del citato decreto n. 152 del 1999.

    Cass. pen., sez. III, 26 marzo 2004, n. 14801 (ud. 20 febbraio 2004), Lo Piano. (D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 59; D.L.vo 18 agosto 2000, n. 258, art. 23). [RV227961]


@Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Reperti archeologici - Ricettazione

In tema di beni culturali, il reato presupposto del delitto di ricettazione di reperti archeologici consiste nel delitto di illecito impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato (c.d. furto archeologico, previsto dall'art. 125 D.L.vo n. 490 del 1999, in precedenza sanzionato dall'art. 67 legge n. 1089 del 1939).

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    Cass. pen., sez. II, 24 dicembre 2003, n. 49406 (ud. 10 dicembre 2003), Di Luzio. (C.p., art. 648; L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 67; D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 125). [RV227586]


@Appello penale - Atti preliminari al giudizio - Proscioglimento prima del dibattimento - Inammissibilità in appello

Nel giudizio d'appello non trova applicazione il disposto di cui all'art. 469 c.p.p. (proscioglimento prima del dibattimento) per una molteplicità di considerazioni correlate all'interpretazione sistematica della norma alla luce dell'art. 598 c.p.p.: a) l'art. 601 c.p.p. introduce una disciplina degli atti preliminari in appello autonoma rispetto al primo grado; b) l'art. 599 c.p.p., nell'enucleare i casi tassativi nei quali si può procedere a rito camerale, non richiama l'ipotesi del proscioglimento prima del dibattimento; c) l'art. 469 c.p.p. contiene l'esplicito riferimento all'inappellabilità della sentenza; d) nel giudizio d'appello, contraddistinto da una fase dibattimentale di norma contratta, non sussistono le esigenze di economia processuale, presenti, invece, nel primo grado, caratterizzato da un dibattimento laborioso e protratto nel tempo.

    Cass. pen., sez. III, 8 gennaio 2004, n. 40 (c.c. 14 novembre 2003), Spinella. (C.p.p., art. 469; c.p.p., art. 598; c.p.p., art. 599; c.p.p., art. 601). [RV227638]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Poteri del giudice di appello - Limiti

In tema di giudizio di impugnazione, la disposizione di cui all'art. 597 primo comma c.p.p. va interpretata nel senso che esso attribuisce gli stessi poteri del primo giudice al giudice di appello: con la conseguenza che questi - fermo restando il limite posto dal divieto di reformatio in pejus - non è vincolato da quanto prospettato dall'appellante ma, relativamente ai punti della decisione cui i motivi di gravame si riferiscono, può affrontare tutte le questioni enucleabili all'interno dei punti medesimi. (Nella fattispecie, relativa a incidente automobilistico, la Corte ha ritenuto legittimo che il giudice di merito, investito della questione circa la causa della rottura del piantone dello sterzo, si sia occupato anche delle possibili concause dell'evento).

    Cass. pen., sez. IV, 1 aprile 2004, n. 15461 (ud. 14 gennaio 2003), P.G. in proc. Williams ed altri. (C.p.p., art. 597). [RV227783]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Circostanze o reati concorrenti

Il giudice dell'impugnazione che accolga l'appello dell'imputato relativamente a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, ha il solo obbligo di diminuire la pena complessiva irrogata e non anche quello di lasciare inalterati i singoli elementi che compongono la pena inflitta in concreto, non potendo intendersi l'avverbio «corrispondentemente», figurante nell'art. 597 c.p.p., come esclusivo della possibilità di graduare in maniera diversa, rispetto al primo grado, il gioco delle circostanze aggravanti e attenuanti, poiché esso si riferisce solo alla necessità che la diminuzione della pena sia in qualche modo commisurata al nuovo quadro di responsabilità attribuibile all'imputato a seguito della riforma della sentenza di primo grado.

    Cass. pen., sez. I, 5 aprile 2004, n. 15961 (ud. 13 febbraio 2004), Cavallese. (C.p., art. 69; c.p., art. 80; c.p., art. 81; c.p.p., art. 597). [RV227920]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Insussistenza della violazione del divieto

Il divieto di reformatio in peius non viene violato nel caso in cui il giudice di secondo grado non abbia ridotto nella massima estensione la pena (a differenza del giudice di primo grado), per effetto della concessione di un'attenuante, quando concessane una seconda, e pronunciato un giudizio di assoluzione per un capo di imputazione, abbia irrogato comunque una pena inferiore a quella applicata nel precedente grado di giudizio.

    Cass. pen., sez. II, 12 gennaio 2004, n. 773 (ud. 25 novembre 2003),...

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