Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1111-1129

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Autorizzazione

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, integra il reato di scarico di acque industriali senza autorizzazione la gestione di uno scarico di acque industriali dopo la scadenza dell'autorizzazione ottenuta in base alla disciplina previgente al D.L.vo n. 152 del 1999, della quale è stato chiesto il rinnovo solo in epoca successiva alla scadenza, seppure entro i quattro anni dall'entrata in vigore del citato decreto n. 152 del 1999. Infatti, il regime transitorio per gli scarichi preesistenti autorizzati prevedeva l'obbligo per i titolari di presentare la richiesta di una nuova autorizzazione conforme alla normativa in vigore contestualmente alla data di scadenza della precedente autorizzazione, essendo puramente di carattere residuale il termine dei quattro anni dall'entrata in vigore del D.L.vo n. 152 del 1999.

    Cass. pen., sez. III, 8 settembre 2004, n. 36049 (ud. 23 giugno 2004), Mistron. (D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 59; D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 11; D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 12). [RV229479]


@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Da depuratore

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico da depuratore che convoglia le acque reflue urbane deve essere ritenuto a natura mista, a meno che il pubblico ministero fornisca elementi di prova circa la prevalenza dei reflui di natura industriale: di conseguenza, chi effettua tale tipo di scarico senza autorizzazione non risponde del reato di cui all'art. 59, comma primo della legge n. 152 del 1999, ma di un mero illecito amministrativo.

    Cass. pen., sez. III, 18 maggio 2004, n. 23217 (c.c. 6 aprile 2004), P.M. in proc. Lacqua. (D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 54; D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 59). [RV229416]


@Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Nozione di beni culturali

Ai fini della configurabilità del reato di impossessamento di beni culturali, attualmente previsto dall'art. 176 del D.L.vo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), a differenza delle disposizioni previgenti di cui all'art. 67 della legge n. 1089 del 1939 e all'art. 125 del D.L.vo n. 490 del 1999, è necessario che i beni oggetto materiale del reato siano qualificati come tali in un formale provvedimento dell'autorità amministrativa, in quanto rivestano un oggettivo interesse, che risulti eccezionale o particolarmente importante; pertanto, quando si tratta di un bene mai denunziato all'autorità competente, deve avere inizio il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale, prevista dall'art.13 del citato D.L.vo n. 42 del 2004, e a tal fine esso può essere legittimamente sottoposto a sequestro probatorio qualora sia presente il fumus del c.d. «furto d'arte» desunto dalle caratteristiche della res in riferimento al valore comunicativo spirituale ed ai requisiti peculiari attinenti alla sua tipologia, localizzazione, rarità o analoghi criteri.

    Cass. pen., sez. III, 2 luglio 2004, n. 28929 (c.c. 27 maggio 2004), Mugnaini. (L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 67; D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 125; D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 176; D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 13). [RV229491]


@Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Reperti archeologici - Impossessamento illecito

La prova della illegittima provenienza dei beni di interesse archeologico, al fine della configurabilità del reato di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, anche nella formulazione dell'art. 176 del D.L.vo n. 42 del 2004, non è a carico dell'imputato, ma della pubblica accusa.

    Cass. pen., sez. III, 2 luglio 2004, n. 28929 (c.c. 27 maggio 2004), Mugnaini. (L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 67; D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 125; D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 176). [RV229492]


@Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Reperti archeologici - Omessa denuncia di ritrovamento

Nel caso di sentenza di condanna per la contravvenzione di omessa denuncia di ritrovamento di alcuni reperti di particolare valore archeologico, il giudice deve disporre la restituzione dei beni in sequestro al Ministero dei beni culturali ed ambientali, tutte le volte che emerga il requisito della «culturalità» di tali reperti e non sussistano le prove circa la legittima provenienza degli stessi al patrimonio del soggetto privato al quale detti beni furono sequestrati, non essendo necessario che l'organo statale avanzi apposita istanza di restituzione.

    Cass. pen., sez. III, 19 maggio 2004, n. 23295 (ud. 28 aprile 2004), Paleologo. (L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 67; L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 68). [RV229427]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Applicazione di pena base aumentata ma complessivamente inferiore a quella di primo grado

Il divieto della reformatio in peius non viene violato nel caso in cui il giudice di secondo grado abbia fissato la pena base in misura piú elevata rispetto al giudice di primo grado, quando, ritenute le attenuanti prevalenti, abbia irrogato una pena comunque inferiore a quella irrogata nel precedente giudizio.

    Cass. pen., sez. IV, 6 febbraio 2004, n. 4890 (ud. 23 dicembre 2003), Ferrara. (C.p.p., art. 597). [RV229383]


@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado

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In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nel caso di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice di appello, se pur non è tenuto a subordinare la rinnovazione del dibattimento alla ritenuta impossibilità di decidere allo stato degli atti, come richiesto dall'art. 603 comma primo c.p.p., deve comunque deliberare l'utilità e la rilevanza della prova richiesta, escludendo la rinnovazione quando tale apprezzamento sia negativo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'esame di uno dei coimputati, che solo dopo la sentenza di primo grado aveva deciso di collaborare, avendo escluso l'utilità di tale prova perché sufficientemente delineato il quadro probatorio sulla base degli elementi acquisiti in primo grado).

    Cass. pen., sez. VI, 2 luglio 2004, n. 29137 (ud. 5 maggio 2004), Amoroso ed altri. (C.p.p., art. 603). [RV229452]


@Appello penale - Nullità (Questioni di) - Dichiarazione di nullità del giudizio e della sentenza di primo grado - Effetto vincolante per il giudice al quale sono rimessi gli atti per il nuovo giudizio

La dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado e della sentenza che lo conclude, quali che siano stati la causa e il fondamento di questa, ha effetto vincolante per il giudice al quale sono rimessi gli atti per il nuovo giudizio, sì che egli non può ricusare la cognizione del procedimento, né sollevare conflitto, essendo il ricorso per cassazione l'unico rimedio possibile avverso di essa, in assenza del quale si forma il giudicato, con conseguente vincolo per il giudice di primo grado, di ripetere il giudizio, e per quelli dei gradi ulteriori, di considerare tamquam non esset gli atti sui quali è caduta la statuizione di annullamento divenuta irrevocabile.

    Cass. pen., sez. I, 20 luglio 2004, n. 31641 (c.c. 1 luglio 2004), Confl. comp. in proc. Cowley. (C.p.p., art. 604). [RV229503]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Confisca - Limiti entro i quali può essere disposta

In sede di patteggiamento, la misura di sicurezza della confisca degli strumenti e dei materiali serviti a commettere il reato di abusiva duplicazione, e detenzione per la vendita, di opere tutelate dal diritto d'autore, previsto dall'art. 171 ter della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni, deve essere disposta obbligatoriamente dal giudice, anche se non ha formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, in base alla espressa disposizione speciale prevista dall'art. 171 sexies, comma secondo della medesima legge.

    Cass. pen., sez. III, 18 maggio 2004, n. 23223 (c.c. 22 aprile 2004), Plaitano. (L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 sexies; L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter). [RV229418]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Errore del giudice nel calcolo della sanzione amministrativa accessoria - Correzione da parte della cassazione

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, ove il giudice abbia anche applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - che consegue di diritto secondo quanto previsto dall'art. 189 c.s. - in misura inferiore al minimo consentito dalla legge, si ha un errore di diritto al quale la Corte di Cassazione, sulla base dello specifico motivo di gravame presentato dal pubblico ministero, può porre rimedio, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo che concerne l'applicazione della sanzione amministrativa e rideterminandola nel minimo edittale di tre mesi. (La Corte ha osservato che, essendo la determinazione e l'applicazione della sanzione amministrativa sottratta all'accordo delle parti, l'errore di calcolo può essere corretto ogniqualvolta sia possibile determinare tale sanzione senza alcuna modifica - in bonam o in malam partem - alla misura della sanzione penale concordata ed applicata dal giudice di merito).

    Cass. pen., sez. III, 6 luglio 2004, n. 29210 (c.c. 13 maggio 2004), P.G. in proc. Lamaj. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 620; nuovo c.s., art. 189). [RV229466]


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