Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine325-344

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Citazione di appello - Nullità - Nuovo testo dell'art. 164 c.p.c

In relazione alla nullità dell'atto di citazione in appello, la disciplina dettata dal nuovo testo dell'art. 164 c.p.c. (come sostituito, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 9 della legge n. 353 del 1990) opera una distinzione quanto alle conseguenze della costituzione del convenuto, giacché mentre i vizi afferenti alla vocatio in ius sono sanati con effetto ex tunc, quelli relativi alla editio actionis sono sanati con effetto ex nunc: ne consegue che, ove nell'atto di appello manchi l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, la relativa nullità è sanata, con effetto sin dalla notifica dello stesso atto di appello, dalla costituzione del convenuto, la quale, anche se avvenuta quando sia già decorso il termine di impugnazione, vale ad escludere l'inammissibilità dell'impugnazione ed il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

    Cass. civ., sez. I, 11 maggio 2001, n. 6541, Biosa c. Lloyd Adriatico Spa. (C.p.c., art. 164; L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 9). [RV546584]

@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Requisiti

I motivi di impugnazione della sentenza di primo grado possono essere formulati solo con l'atto di appello e l'appellante non può, quindi, aggiungere altre censure nel corso dell'ulteriore attività processuale in quanto il diritto di impugnazione si esplica e si consuma con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame. Ne consegue che qualora la sentenza di secondo grado abbia trattato e deciso una questione che, ancorché affrontata dall'appellante nel corso del giudizio, non abbia tuttavia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione si verifica una violazione del giudicato interno che è rilevabile in sede di legittimità e comporta la cassazione senza rinvio della sentenza stessa relativamente al capo della sentenza di primo grado non impugnato.

    Cass. civ., sez. lav., 24 maggio 2001, n. 7088, Bidinost ed altri c. Inps. (C.p.c., art. 342; c.p.c., art. 434; c.p.c., art. 360). [RV546947]

@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Requisiti

L'art. 342 c.p.c. prevede la devoluzione al giudice di secondo grado delle sole questioni che siano state fatte oggetto di specifici motivi di gravame, oltre di quelle rilevabili d'ufficio che delle stesse costituiscono l'antecedente logico e in ordine alle quali non sia intervenuta pronuncia in prime cure, posto che alla stregua di detti motivi si determina l'ambito del giudizio d'appello, con conseguente cristallizzazione del thema decidendum su cui il giudice di questo è chiamato, ed è tenuto, a pronunciare (sulla base di tal eprincipio, che non trova deroghe nella materia fallimentare, la S.C. ha escluso che, impugnata la sentenza di rigetto dell'opposizione a dichiarazone di fallimento per irritualità della convocazione del debitore e insussistenza dello stato d'insolvenza, il giudice d'appello possa rilevare d'ufficio la questione relativa al decorso del termine di cui all'art. 10 l. fall.).

    Cass. civ., sez. I, 25 maggio 2001, n. 7113, Di Palma c. Saccla Srl ed altro. (C.p.c., art. 342; R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 10). [RV546984]

@Appello civile - Eccezioni non riproposte - Appellato contumace - Riesame d'ufficio da parte del giudice d'appello

La norma dell'art. 346 c.p.c., secondo la quale le domande e le eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, vale soltanto nei confronti dell'appellato che si sia costituito, mentre ove lo stesso sia rimasto contumace in secondo grado esse devono essere riesaminate d'ufficio dal giudice d'appello.

    Cass. civ., sez. V, 23 maggio 2001, n. 7019, Esposito c. Min. Finanze. (C.p.c., art. 346). [RV546913]

@Appello civile - Eccezioni non riproposte - Riproposizione specifica - Necessità

L'onere di riproposizione, previsto dal secondo comma dell'art. 345 c.p.c., concerne soltanto le eccezioni in senso proprio e non riguarda gli argomenti difensivi e le relative prospettazioni giuridiche, proprio perché questi debbono sempre ritenersi implicitamente sottoposti al giudice di secondo grado, attraverso la proposizione dell'appello o con l'istanza di rigetto dell'impugnazione. Il che, in particolare, deve ritenersi con riferimento alle contestazioni dell'esistenza del fatto costitutivo della domanda, da considerarsi implicitamente ricomprese - fatta eccezione per le ipotesi in cui attengano i punti esaminati e decisi in primo grado - nella richiesta di rigetto dell'appello, formulata dall'appellato vittorioso in primo grado.

    Cass. civ., sez. III, 22 maggio 2001, n. 6957, Raspi c. Coop. Edilizia Ferrovieri dello Stato Srl. (C.p.c., art. 345). [RV546872]

@Appello civile - Inammissibilità - Motivi d'appello - Proposizione di una seconda impugnazione anche di contenuto diverso rispetto alla prima

Per espressa disposizione degli artt. 353 e 387 c.p.c. il principio di consumazione dell'impugnazione non opera allorché dopo la proposizione di una impugnazione che sia o si ritenga viziata venga proposta tempestivamente (in riferimento non soltanto al termine annuale, ma anche al termine breve decorrente, in mancanza di ulteriore notifica della sentenza impugnata, dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo questa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante) una seconda impugnazione - di contenuto identico o anche diverso rispetto alla prima - destinata a sostituire la prima impugnazione, purché al tempo di proposizione della seconda impugnazione non sia già intervenuta una declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità della precedente impugnazione.

    Cass. civ., sez. lav., 11 maggio 2001, n. 6560, Di Stasi c. Lavacca. (C.p.c., art. 353; c.p.c., art. 369; c.p.c., art. 387). [RV546603]

@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Mancata integrazione del contraddittorio di primo grado

La rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per la integrazione del contraddittorio, si caratterizza per la pregiudizialità assoluta dell'accertamento del vizio che impone la rimessione stessa e, pertanto, il giudice d'appello deve limitarsi ad emettere la relativa declaratoria, rinviando la causa al primo giudice, al quale è riservato il riesame di qualsiasi ulteriore questione.

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    Cass. civ., sez. I, 15 maggio 2001, n. 6666, Immobiliare Anton Srl ed altre c. Rolo Banca 1473 Spa. (C.p.c., art. 354; c.p.c., art. 102). [RV546671]

@Appello civile - Poteri dell'istruttore - Riunione degli appelli - Contro la medesima sentenza

L'inosservanza da parte del giudice di appello dell'obbligo di riunire in un unico procedimento tutti i gravami separatamente proposti contro la medesima sentenza non spiega effetti quando, nonostante la mancanza di un formale provvedimento di riunione, dette impugnazioni abbiano sostanzialmente avuto uno svolgimento unitario, in quanto chiamate alle stesse udienze, nonché contestualmente discusse e decise dallo stesso collegio con il medesimo relatore, sicché si resti nell'ambito della mera redazione separata di due pronunce per una decisione di tipo unitario (salva poi la facoltà di riunione dei ricorsi che siano stati proposti contro tali pronunce).

    Cass. civ., sez. lav., 11 maggio 2001, n. 6578, Grippa c. Società Same Spa. (C.p.c., art. 335). [RV546609]

@Appello civile - Poteri dell'istruttore - Riunione degli appelli - Contro la medesima sentenza

In caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina la improcedibilità delle altre, sempre che non si venga a formare il giudicato sulle questioni investite da queste ultime, dovendosi attribuire prevalenza - in difetto di previsioni sanzionatorie da parte dell'art. 335 c.p.c. - alle esigenze di tutela del soggetto che ha proposto l'impugnazione rispetto a quelle della economia processuale e della teorica armonia dei giudicati.

    Cass. civ., sez. lav., 11 maggio 2001, n. 6578, Grippa c. Società Same Spa. (C.p.c., art. 335; c.p.c., art. 371). [RV546610]

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Attenuante non riconosciuta

Il divieto di reformatio in pejus non viene violato nel caso in cui il giudice di secondo grado non abbia ridotto nella massima estensione la pena (a differenza del giudice di primo grado), per effetto della concessione di un'attenuante, quando, concessane una seconda, abbia irrogato una pena comunque inferiore a quella applicata nel precedente grado di giudizio.

    Cass. pen., sez. V, 9 agosto 2001, n. 31099 (ud. 3 maggio 2001), Devalle GP. (C.p.p., art. 597). [RV219710]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Richieste concordemente formulate dalle parti - Inserimento nel patto di attenuanti

Analogamente a quanto accade per la definizione di procedimento mediante sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., anche nel giudizio d'appello definito ai sensi dell'art. 599, comma 4, c.p.p., nel quale le parti abbiano dichiarato di concordare sulla determinazione della pena, il giudice, richiesto di definizione del procedimento mediante sentenza che accolga la proposta concordata, dopo aver escluso sulla base degli atti che debba essere pronunciato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., in relazione alla fattispecie sottoposta al suo esame, non può nella fase in cui valuta, nelle sue componenti, l'accordo raggiunto dalle parti per l'applicazione della pena, essere restituito nell'esercizio di un potere che ha già...

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