Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine147-163

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Eccezioni non riproposte - Inapplicabilità alle eccezioni rilevabili d'ufficio - Limiti

Il principio secondo cui l'art. 346 c.p.c. (decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte in appello) non si applica con riferimento alle questioni rilevabili d'ufficio deve coordinarsi con il sistema delle preclusioni e con l'art. 342 c.p.c. (circa la specificità dei motivi d'impugnazione), in virtù dei quali la libera iniziativa del giudice con riguardo alle questioni rilevabili d'ufficio trova un limite nel caso in cui una di tali questioni sia stata espressamente decisa nel precedente grado di giudizio ed il relativo punto non abbia formato oggetto d'impugnazione ovvero, nel caso di parte praticamente vittoriosa, non sia stato comunque riproposto al giudice di appello.

    Cass. civ., sez. III, 20 marzo 2001, n. 4009, Biemme Marittima Italiana Srl in liquidazione c. Fall. Soger Srl in liquidazione. (C.p.c., art. 329; c.p.c., art. 342; c.p.c., art. 346). [RV544947]

@Appello civile - Eccezioni non riproposte - Riproposizione specifica - Necessità

Per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c., la parte vittoriosa in primo grado ha l'onere di riproporre, a pena di formazione del giudicato implicito, le domande e le eccezioni respinte o ritenute assorbite, manifestando in modo chiaro e preciso la propria volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse in qualsiasi momento del giudizio di secondo grado, fino alla precisazione delle conclusioni; a tale onere la parte non è soggetta per le contestazioni che investono l'esistenza del fatto costitutivo della domanda o di elementi di esso, da ritenere implicitamente comprese nella richiesta di rigetto dell'appello.

    Cass. civ., sez. III, 20 marzo 2001, n. 4009, Biemme Marittima Italiana Srl in liquidazione c. Fall. Soger Srl in liquidazione. (C.p.c., art. 346). [RV544946]

@Appello civile - Eccezioni nuove - Non rilevabili anche d'ufficio - Divieto ex art. 345 c.p.c

Il nuovo testo dell'art. 345, secondo comma, c.p.c., nel vietare in appello la proposizione di nuove eccezioni (che non siano rilevabili anche d'ufficio), configura uno schema procedimentale improntato al principio della revisio prioris instantiae; ne consegue che la violazione di tale regola va rilevata anche d'ufficio, senza che possa spiegare rilevanza alcuna l'accettazione del contraddittorio.

    Cass. civ., sez. I, 23 marzo 2001, n. 4190, Pennacchio c. Curatela Fall. Sicil Spa. (C.p.c., art. 345; L. 26 novembre 1990, n. 353). [RV545085]

@Appello civile - Improcedibilità - Per mancata comparizione dell'appellante - Fattispecie

Le disposizioni di cui all'art. 348 c.p.c., applicabili nelle controversie soggette al rito del lavoro in cui la costituzione dell'appello avviene mediante deposito del ricorso, sono dirette esclusivamente ad evitare che l'appello venga dichiarato improcedibile senza che l'appellante sia posto in grado di comparire all'udienza successiva a quella disertata, ma non attribuiscono all'appellante il diritto di impedire, non comparendo, la decisione del gravame nel merito o anche solo in rito, ma per motivi diversi dalla sua mancata comparizione; pertanto, qualora la causa, nonostante l'assenza dell'appellante, sia stata decisa, anche in senso a lui sfavorevole, lo stesso non ha interesse a dolersi della mancata osservanza delle formalità prescritte dalle sopraindicate disposizioni, quando tale inosservanza non sia stata seguita dalla dichiarazione di improcedibilità del gravame. (Nella specie, l'appello era stato dichiarato inammissibile - senza che il relativo capo fosse impugnato con ricorso per cassazione - perché, avendo la controparte impugnato per prima, non era stato proposto appello incidentale così consumando il diritto di impugnazione).

    Cass. civ., sez. lav., 19 marzo 2001, n. 3920, Nuova Tigmamica Srl c. Inps. (C.p.c., art. 348). [RV544892]

@Appello civile - Improcedibilità - Per mancata produzione della sentenza impugnata - Fondamento

È improcedibile l'appello avverso la sentenza emessa a conclusione di una domanda di revocazione se l'appellante non ottempera all'obbligo di depositare la sentenza di cui ha chiesto al primo giudice la revocazione, ossia la prima sentenza di primo grado, perché il giudizio di appello avverso la decisione pronunciata per la revocazione è anch'esso un giudizio di revocazione e pertanto anche in tale grado, per consentire al giudice dell'appello di decidere sui motivi di revocazione e di impugnazione, é applicabile l'art. 399 c.p.c., a norma del quale deve esser depositata la copia autenticata della sentenza oggetto della domanda di revocazione.

    Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2001, n. 3742, Ferraro c. Fall. Farmacia del Borgo di Rossotti Cesare. (C.p.c., art. 399; c.p.c., art. 347; c.p.c., art. 400). [RV544771]

@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per nullità del giudizio di primo grado

Nell'ipotesi di morte del difensore verificatasi nel corso del giudizio di primo grado, gli atti successivamente compiuti, compresa la sentenza, devono considerarsi nulli. Tale nullità è soggetta al principio generale della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161 c.p.c.) e deve, pertanto, essere dedotta dalla parte il cui difensore sia stato colpito dall'evento interruttivo, con l'appello, il quale assume la funzione di richiesta di prosecuzione del giudizio e non può limitarsi, a pena di inammissibilità per difetto di interesse, per mancata rispondenza al modello legale di detta impugnazione, alla sola richiesta di declaratoria della nullità della sentenza impugnata, ma deve contenere la richiesta di decisione del merito. Il giudice d'appello, il quale, non rientrando la suddetta nullità fra quelle previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., deve trattenere la causa e, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, deve pronunciare sul merito della controversia.

    Cass. civ., sez. II, 27 marzo 2001, n. 4412, Tomassini c. Ferriccioni ed altri. (C.p.c., art. 161; c.p.c., art. 353; c.p.c., art. 354). [RV545207]

@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione

Anche nel procedimento camerale, in difetto di diversa previsione di legge, opera la regola per cui il giudice del reclamo deve decidere nel merito, pure se riscontri vizi nel procedimento, in ossequio al principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione, fatte salve, tuttavia, le ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., tra cui, l'ipotesi di violazione del contraddittorio.

    Cass. civ., sez. I, 21 marzo 2001, n. 4037, Fierro c. Fall. Ditta Canepa Dante Lorenzo Snc. (C.p.c., art. 353; c.p.c., art. 354; c.p.c., art. 739). [RV544975]

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@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Procedimento con più imputati - Richiesta di un imputato

In tema di applicazione della pena su richiesta, l'oggetto dell'accordo è limitato ad una determinata regiudicanda che è ristretta alla posizione soggettiva di un determinato imputato; ne consegue, da un lato, che, essendo irrilevanti le sorti di altre regiudicande che alla prima siano eventualmente connesse, la parte non può patteggiare a condizione che anche la posizione di un coimputato sia definita col medesimo rito e, dall'altro, che tale clausola, se espressa, deve considerarsi come non apposta, in quanto estranea ai termini del fatto come delineato dall'art. 444 del codice di rito.

    Cass. pen., sez. VI, 11 gennaio 2001, n. 3056 (c.c. 20 dicembre 2000), Massaccesi V. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 448). [RV219261]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Impugnazioni - Ricorso per cassazione

In tema di patteggiamento, è inammissibile per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non prevede espressamente il beneficio della non menzione della condanna, in quanto l'applicazione di tale beneficio in caso di patteggiamento discende direttamente dall'articolo 689, comma secondo lettera a) n. 5 e lett. b) nuovo c.p.p., il quale dispone che nei certificati generale e penale, richiesti dall'interessato, non siano riportate, tra l'altro, le «sentenze previste dall'art. 445», ossia le sentenze con cui venga applicata la pena su richiesta.

    Cass. pen., sez. IV, 7 giugno 2001, n. 22951 (c.c. 23 aprile 2001), Amato e altro. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV219111]

@Arbitrato e compromesso - Arbitrato irrituale - Arbitri - Revoca del mandato

Data la specificità dell'incarico - diretto a porre fine, anche se con l'espletamento di attività sul piano ed in forma negoziale, ad una lite insorta tra mandanti - anche nell'arbitrato libero o irrituale gli arbitri sono vincolati dall'obbligo di eseguire il loro mandato in posizione di equidistanza dalle parti e tale situazione sicuramente viene meno nel momento in cui tra gli arbitri e le parti insorga una qualche controversia. Pertanto, qualora anche uno soltanto dei mandanti revochi il mandato per giusta causa e promuova azione giudiziale per l'accertamento, in conseguenza della intimata revoca, dell'estinzione del mandato, il suddetto obbligo specifico, oltre che il più generale dovere di correttezza, impone agli arbitri di sospendere immediatamente ogni attività, non essendo loro consentito valutare autonomamente, trattandosi di fatti che li riguardano direttamente, se detti fatti siano idonei o meno a giustificare la revoca del mandato, ed esclusa - nell'esercizio di un non consentito potere di autotutela - tale idoneità, proseguire nello svolgimento dell'incarico in situazione conflittuale con una delle parti.

    Cass. civ., sez. I, 9...

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