Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione contro i danni - Liquidazione ad opera di arbitri - Prova del maggior danno

-- Nel caso in cui il contratto di assicurazione preveda la liquidazione del danno ad opera di arbitri, il credito indennitario, in origine di valore, si trasforma in credito di valuta per effetto e a far data dalla liquidazione compiuta ad opera degli arbitri, per cui l'importo dell'indennizzo così determinato rimane soggetto al principio nominalistico ed al regime di cui all'art. 1224 c.c. con il conseguente onere del creditore di dimostrare che la mora nell'adempimento del debito gli ha cagionato un danno maggiore rispetto a quello risarcibile con gli interessi al tasso legale.

    Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2004, n. 3321, Gruppo Industriale F.lli Gange e C. Srl c. Assitalia Spa. (C.c., art. 1224; c.c., art. 1905). [RV570301]

@Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione contro i danni - Surrogazione legale dell'assicuratoreNullità del contratto di assicurazione

-- Qualora l'assicuratore agisca, ai sensi dell'art. 1916 c.c., in surrogazione nei confronti del terzo responsabile, questi, mentre non può far valere motivi di annullabilità, rescissione o risoluzione del contratto, deducibili solo dall'altro contraente, è legittimato a contrastare, in via di eccezione, i presupposti della surrogazione medesima, e, quindi, ad opporre la nullità del contratto stesso, ivi compresa quella per inesistenza del rischio o carenza di interesse, ovvero l'avvenuto pagamento dell'indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto.

    Cass. civ., sez. III, 27 febbraio 2004, n. 4014, Assoped Srl c. UMS Generali Marine Spa. (C.c., art. 1895; c.c., art. 1904; c.c., art. 1916). [RV570641]

@Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione della responsabilità civile - Facoltà e obblighi dell'assicuratore - Gestione della lite

-- La responsabilità per mala gestio dell'assicuratore della responsabilità civile è configurabile solo quando l'assicuratore ometta di pagare o di mettere a disposizione del danneggiato il massimale nonostante che i dati obiettivi conosciuti consentano di desumere l'esistenza della responsabilità dell'assicurato e la ragionevolezza delle pretese del danneggiato nei limiti del massimale di polizza, con valutazione da effettuarsi non già ex post (alla stregua dell'esito del giudizio) bensì ex ante (con riferimento cioè alla situazione preesistente ed alla probabilità dell'esito del giudizio secondo il parametro della diligenza media che si richiede all'assicuratore).

    Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2004, n. 2195, Axa Ass. Spa c. Casotto. (C.c., art. 1917; c.c., art. 1175; c.c., art. 1375). [RV569908]

@Assicurazione obbligatoria - Contratto di assicurazione - Oggetto

-- Deve considerarsi evento relativo alla circolazione stradale l'incendio propagatosi da un veicolo in sosta (con conseguente azione diretta del danneggiato verso l'assicura- tore del veicolo), a meno che l'incendio stesso non derivi dall'azione dolosa di terzi.

    Cass. civ., sez. III, 6 febbraio 2004, n. 2302, Vittoria Ass. Spa c. Liberace R. & C. Sas. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1). [RV569941]

@Assicurazione obbligatoria - Contratto di assicurazione - Pluralità di assicurazioni

-- In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nell'ipotesi di coesistenza di più contratti di assicurazione di un medesimo interesse e contro un medesimo rischio, stipulati presso diversi assicuratori (cosiddette assicurazioni cumulative), qualora non vi sia un accordo interno tra gli assicuratori volto a ripartire per quote la copertura del rischio, in applicazione dell'art. 1916 c.c., l'assicurato, anche se ha già riscosso parte dell'indennizzo spettantegli da una assicurazione, può agire per ottenere il risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporgli l'avvenuta riscossione e senza che il giudice possa detrarre dalla somma dovutagli a titolo di risarcimento del danno quanto già percepito da altro assicuratore.

    Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2004, n. 3544, Valenza c. Winterthur Ass. spa ed altro. (C.c., art. 1911; c.c., art. 1916). [RV570390]

@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione

-- In tema di assicurazione obbligatoria dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e natanti, di cui alla legge 990/1969, soggetto obbligato alla liquidazione dei danni relativi a sinistri anteriori alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, è, secondo il sistema delineato dall'art. 4 legge 738/ 1978, il Fondo di garanzia per le vittime della strada e non l'impresa cessionaria che, dovendo essere convenuta in nome e per conto di questi, ne assume la veste di mero rappresentante sostanziale e processuale ex lege ed è perciò priva di autonoma legittimazione ad intervenire in giudizio. Ne consegue che il Fondo di garanzia - tenuto ad adempiere il giudicato di condanna - è l'unico soggetto legittimato passivamente in relazione all'eventuale azione esecutiva, sempreché la domanda sia stata proposta contro l'impresa cessionaria nella qualità di rappresentante ex lege del Fondo e non soltanto nei confronti del commissario liquidatore, che è litisconsorte necessario processuale ma non ha la rappresentanza processuale del Fondo neanche nell'ipotesi di autorizzazione ex art. 9 legge 39/1977, in cui ne assume la veste di mandatario senza rappresentanza per la definizione stragiudiziale dei sinistri anteriori alla messa in liquidazione dell'impresa.

    Cass. civ., sez. III, 27 febbraio 2004, n. 4000, Buontempo c. Consap spa - Gestione Autonoma del Fondo di Ga-

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    ranzia per le Vittime della Strada. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19; L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 9; L. 26 settembre 1978, n. 576, art. 4; L. 24 novembre 1978, n. 738). [RV570635]

@Assicurazione obbligatoria - Modulo di constatazione amichevole - Efficacia probatoria

-- Il modulo di constatazione amichevole di un sinistro stradale sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data ha, nei confronti dei conducenti, il valore di confessione stragiudiziale resa alla parte, ed, a norma dell'art. 2735 c.c., produce i medesimi effetti della confessione giudiziale, con esclusione della possibilità di provare il contrario. Peraltro, ove sottoscritto dal conducente che non sia altresì proprietario, esso non produce alcun effetto confessorio nei confronti del proprietario del veicolo, nei cui confronti, ove entrambi siano parti in causa, è liberamente apprezzabile dal giudice. Nei confronti, infine, dell'assicuratore, il verbale di constatazione amichevole genera una presunzione iuris tantum; al fine di superare tale presunzione non è necessario che l'assicuratore dia la prova positiva delle effettive modalità di svolgimento dell'incidente, ma essa è superabile con qualsiasi mezzo di prova - anche altra presunzione - atto a convincere il giudice che il sinistro non si sia mai verificato, o che si sia verificato secondo modalità diverse.

    Cass. civ., sez. III, 27 febbraio 2004, n. 4007, Peritore c. Lloyd Italico spa. (C.c., art. 2054; c.c., art. 2735; c.p.c., art. 116; L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 5). [RV570637]

@Assicurazione obbligatoria - Modulo di constatazione amichevole - Efficacia probatoria

-- Il principio dell'onere probatorio contenuto nell'art. 2697 c.c. trova applicazione anche in relazione alla domanda proposta dal danneggiato di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore per la responsabilità civile del veicolo che il danneggiato ritiene responsabile del sinistro stesso, e pertanto, ove l'attore produca a fondamento della propria domanda solo il verbale di constatazione amichevole sottoscritto dai due conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente, che genera nei confronti dell'assicuratore solo una presunzione iuris tantum in ordine allo svolgimento dei fatti, ove il giu- dice abbia ritenuto superata la presunzione dagli elementi di prova contraria dedotti dall'assicuratore, la domanda che non si fondi su altri elementi probatori non può che essere rigettata.

    Cass. civ., sez. III, 27 febbraio 2004, n. 4007, Peritore c. Lloyd Italico spa. (C.c., art. 2697; c.c., art. 2729; L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 5). [RV570638]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Condanna generica in solido dei convenuti

-- In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, mentre nel giudizio sull'an debeatur è sempre necessaria la partecipazione del responsabile del danno, dovendosi in tale giudizio accertare la concreta responsabilità del sinistro, nel giudizio sul quantum che non si svolga contestualmente al primo, ma sia stato instaurato successivamente alla pronuncia di condanna generica dell'assicuratore e del responsabile, detta partecipazione non è, viceversa, necessaria, atteso che ogni questione sulla responsabilità è ormai definitivamente risolta.

    Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 2004, n. 3659, Assitalia spa c. Santangelo. (C.c., art. 1292; c.p.c., art. 102; c.p.c., art. 278; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23). [RV570466]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Limiti del massimale

-- In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, i decreti con i quali sono stati modificati i limiti dei massimali indicati nella ta- bella A allegata alla legge n. 990 del 1969, richiamata dall'art. 21 della predetta legge, hanno natura...

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