Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione della responsabilità civile - Facoltà e obblighi dell'assicuratore - Spese giudiziali dovute dall'assicurato al danneggiato vittorioso

-- In tema di assicurazione della responsabilità civile, le spese giudiziali al cui pagamento l'assicurato venga condan- nato in favore del danneggiato vittorioso costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell'art. 1917 c.c., gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza; mentre le spese sopportate dall'assicuratore per resistere alla domanda del danneggiato sono, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata, e, quindi, anche oltre il limite del suddetto massimale.

    Cass. civ., sez. III, 15 marzo 2004, n. 5242, Com. di Angri c. D'Andria ed altri. (C.c., art. 1917). [RV571157]

@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione

-- In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti, l'obbligazione risarcitoria del Fondo di garanzia vittime della strada ex art. 19 lett. c) legge 24 dicembre 1969 n. 990 (il quale prevede la copertura da parte del Fondo di garanzia nei casi di sinistri cagionati da veicolo coperto da polizza facente parte del portafoglio di impresa in liquidazione coatta amministrativa, o che vi venga posta successivamente) è circoscritta alle ipotesi di danni per i quali l'assicurazione è imposta dalla legge. Ne consegue che, ove anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1977 n. 39 (la quale ha esteso l'oggetto dell'assicurazione obbligatoria alla responsabilità civile per i danni ai terzi trasportati) il vettore avesse assicurato con polizza facoltativa la propria responsabilità civile per i danni ai terzi trasportati, in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice il Fondo di garanzia non risponde dell'obbligazione risarcitoria.

    Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2004, n. 5709, Chillemi c. Aurora Assicurazioni spa. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19; L. 12 febbraio 1977, n. 26, art. 39). [RV571389]

@Assicurazione obbligatoria - Garanzia assicurativa- Obbligo dell'assicurazione

-- Le disposizioni del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39, nella parte in cui, modificando gli artt. 1 e 4 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, estendono a tutti i veicoli, destinati al trasporto di persone, l'obbligo assicurativo della responsabilità civile per i danni cagionati ai trasportati, non hanno effetti retroattivi, e non sono pertanto invocabili con riguardo a sinistri verificatisi prima della loro entrata in vigore, secondo una soluzione che costituisce ragionevole espressione del potere del legislatore di regolamentare la successione di leggi nel tempo, con conseguente esclusione di ogni profilo di illegittimità costituzionale ex art. 3 Cost. (nel fare applicazione del suindicato principio la S.C. ha ritenuto manifestamente infon- data la prospettata questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'esclusione del risarcimento del danno per i sinistri verificatisi dopo l'emanazione della legge n. 39 del 1977 di conversione del D.L. n. 857 del 1977 ma prima del 1º gennaio 1978, in virtù della previsione dell'art. 14 che limita appunto l'applicazione delle modifiche apportate dall'art. 1, primo e secondo comma, a decorrere da tale ultima data.

    Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2004, n. 5709, Chillemi c. Aurora Assicurazioni spa. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4). [RV571390]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Autonomia dei rapporti tra danneggiato e danneggiante e tra danneggiante e assicuratore

-- Qualora in uno stesso giudizio di risarcimento dei danni conseguenti alla responsabilità civile automobilistica siano stati dedotti due diversi rapporti, uno tra danneggiato e danneggiante e l'altro tra il danneggiante e il suo assicuratore (tra i quali non sussiste un rapporto di inscindibilità), nell'ambito del rapporto tra assicurato e assicuratore la ricostruzione dell'incidente può portare a negare il diritto del primo ad essere manlevato dal secondo, anche se venga accertato (con efficacia di giudicato) il diritto al risarcimento del danno del danneggiato nei confronti del danneggiante, in quanto il giudicato formatosi nel primo rapporto non può avere efficacia in relazione al secondo, diverso rapporto processuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che i giudici di merito avessero fatto corretta applicazione di tale principio, da un lato accogliendo la domanda del danneggiato nei confronti del soggetto che appariva essere il danneggiante sulla base della constatazione amichevole sottoscritta da entrambi subito dopo l'incidente, e al contempo rigettando la domanda di manleva proposta dal danneggiante - assicurato nei confronti del proprio assicuratore, in quanto dalle testimonianze raccolte e da presunzioni gravi, precise e concordanti, emergeva che i fatti si erano svolti diversamente rispetto a quanto indicato nella constatazione amichevole, e che nessuna responsabilità in ordine al sinistro fosse ascrivibile in capo all'assicurato, benché questi se ne fosse dichiarato responsabile ed avesse anche provveduto a corrispondere al danneggiato quanto previsto dalla sentenza di primo grado).

    Cass. civ., sez. III, 2 marzo 2004, n. 4192, Zvitanovich c. Lloyd Adriatico spa. (C.c., art. 1917; c.c., art. 2054; c.c., art. 2055). [RV570712]

@Cassazione civile - Motivi del ricorso - Vizi di motivazione - Liquidazione equitativa del danno

-- L'esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al giudice di procedere alla liquidazione del danno in via equitativa è suscettibile di sindacato in sede di legittimità soltanto se la motivazione non dà adeguatamente conto Page 172 dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ridotto ad un importo estremamente esiguo la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno biologico in favore di una donna che, a seguito del trauma addominale provocato da un incidente stradale, aveva subito una interruzione di gravidanza, rilevando che le affermazioni contenute nella sentenza di merito, secondo le quali l'interruzione di gravidanza si era verificata naturalmente e senza particolari problemi terapeutici, si traducevano in argomentazioni poco chiare, incoerenti ed inadeguate, raffrontate alla fattispecie concreta, per evidenziare il procedimento logico seguito nella liquidazione equitativa).

    Cass. civ., sez. III, 30 marzo 2004, n. 6285, Galati c. Mediolanum Ass. Spa. (C.p.c., art. 360; c.c., art. 2043; c.c., art. 2056). [RV571659]

@Cosa giudicata civile - Limiti del giudicato - Limiti oggettivi - Giudizi tra le stesse parti vertenti sullo stesso rapporto giuridico

-- Allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine a una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che la sentenza intervenuta a conclusione di un primo giudizio tra i vari soggetti coinvolti in un incidente stradale e le rispettive compagnie assicuratrici per la r.c.a. passata in giudicato in ordine alla colpa esclusiva di uno dei soggetti coinvolti e all'assenza di una obbligazione di garanzia in capo all'impresa designata dal fondo di garanzia vittime della strada, non essendo risultato che l'incidente fosse stato causato da un veicolo non identificato, fosse vincolante - stante l'identità dell'accadimento storico - nel diverso giudizio in cui il soggetto ritenuto con sentenza ormai passata in giudicato responsabile dell'incidente agiva assumendo che esso sarebbe stato provocato dal conducente non identificato di altro veicolo, e chiedeva all'impresa designata di essere risarcito dei danni subiti).

    Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2004, n. 4352, Generali Spa c. Davanzo. (C.c., art. 2909; c.p.c., art. 324). [RV570767]

@Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Notificazione

-- La cartella esattoriale notificata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative irrogate per violazioni al co- dice della strada è impugnabile per ragioni che variano a seconda che il trasgressore sia già stato posto in condizioni di difendersi - mediante contestazione o notifica del verbale di accertamento ovvero notifica dell'ordinanza-ingiunzione - o, invece, la cartella rappresenti il primo atto che lo pone in condizione di contraddire, potendosi, in tal caso, proporre opposizione nel termine, previsto dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di trenta giorni dalla notifica (non, ovviamente, della ordinanza-ingiunzione ma) della cartella stessa.

    Cass. civ., sez. I, 2 marzo 2004, n. 4194, Vigezzi c. Comune di Milano. (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22). [RV570715]

@Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Preavviso di accertamento della violazione

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