Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Necessità

-- L'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi determina la nullità dell'atto d'appello e l'inammissibilità del medesimo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, senza possibilità alcuna di sanatoria, in relazione alla costituzione in giudizio dell'appellato, che è idonea a costituire il rapporto processuale, ma non ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

    Cass. civ., sez. lav., 3 giugno 2004, n. 10596, Cassano c. Alfa Srl. (C.p.c., art. 434; c.p.c., art. 342). [RV573372]

@Appello civile - Eccezioni non riproposte - Riproposizione specifica - Parte vittoriosa

-- La parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado.

    Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2004, n. 10966, Vittoria Assicurazioni Spa c. Cesaroni. (C.p.c., art. 346). [RV573481]

@Appello civile - Eccezioni nuove - Eccezione di superamento dei limiti del massimale - Proposizione in appello

-- In riferimento ai procedimenti iniziati prima del 30 aprile 1995, ai quali si applica l'art. 345 c.p.c. nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della modifica introdotta dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, l'eccezione dell'assicurazione di contenimento della domanda nei limiti del massimale può essere contenuta anche per la prima volta nell'atto di appello, ai sensi dell'art. 345, secondo comma, c.p.c. vecchio testo.

    Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2004, n. 10817, Menchelli ed altri c. Nuova Tirrena spa. (C.c., art. 1905; c.p.c., art. 345; L. 24 dicembre 1969, n. 990; L. 26 novembre 1990, n. 353). [RV573432]

@Appello civile - Giudice dell'appello - Poteri - Interessi, frutti ed accessori maturati dopo la sentenza impugnata

-- In un giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno, il giudice di appello, nel riconoscere la rivalutazione dovuta per la variazione del potere d'acquisto della moneta nel periodo successivo alla decisione di primo grado, è libero di scegliere come base di calcolo l'originario importo del credito o la somma già rivalutata dal giudice di primo grado sino alla data della propria decisione, applicando a seconda dei casi il coefficiente di rivalutazione adeguato.

    Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2004, n. 10967, Bungaro c. Min. Tesoro. (C.c., art. 1223; c.c., art. 1224). [RV573485]

@Appello civile - Giudice dell'appello - Poteri - Reformatio in peius

-- Poiché i poteri del giudice di appello vanno determinati con esclusivo riferimento alle iniziative delle parti, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice d'appello non può essere piú sfavorevole all'appellante e piú favorevole all'appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata e non può, quindi, dare luogo alla reformatio in peius in danno dello stesso appellante. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto viziata la pronuncia di appello che, in una causa di risarcimento danni da scontro di veicoli in cui la sentenza di primo grado aveva liquidato i danni sulla base della presunzione di pari responsabilità tra i conducenti dei veicoli, a fronte di un appello proposto solo dall'attore parzialmente soccombente sul punto dell'affermata pari responsabilità e dell'insufficiente liquidazione del danno, ed in difetto di impugnazione incidentale da parte del convenuto, aveva affermato che la responsabilità del sinistro era da imputare esclusivamente alla condotta colposa del convenuto, liquidando però in favore dell'attore una somma minore rispetto all'intero danno come quantificato in primo grado).

    Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2004, n. 10965, Cosimi c. Assitalia Spa ed altro. (C.c., art. 2043; c.c., art. 2054; c.p.c., art. 112; c.p.c., art. 333). [RV573478]

@Appello civile - Prove - Nuove - Ammissibilità

-- In relazione all'ammissibilità di nuove prove in appello, ex art. 345 c.p.c., qualora la parte dimostri di non aver potuto proporre la prova in primo grado per causa non imputabile, potrà ottenerne l'ammissione a prescindere dal requisito dell'indispensabilità, mentre l'eventuale valutazione di indispensabilità della prova non potrà servire a superare la preclusione nella quale sia incorsa la parte in primo grado in quanto il potere del collegio di ammettere nuove prove in appello non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado.

    Cass. civ., sez. III, 1 giugno 2004, n. 10487, Ciangola c. Scibetta ed altri. (C.p.c., art. 345). [RV573315]

@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Condizioni

-- Il giudice di appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento quando la richiesta di parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, che non sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perchè la ammissione della prova, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice. (Nella fatti- specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di appello di rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento, in quanto doveva essere applicato il comma secondo dell'art. 603 c.p.p. - con conseguente obbligo di rinnovazione del dibattimento - avendo il giudice di primo grado, su istanza della parte civile, dichiarato la decadenza dal potere di richie- Page 526 dere l'ammissione dei testi ritualmente indicati dall'imputato nelle liste ex art. 468 c.p.p., solo adducendo l'omessa citazione degli stessi all'udienza, con ciò negando irragionevolmente il diritto alla prova, in quanto la valutazione circa l'ammissione dei testimoni prescinde dalla loro effettiva presenza all'inizio dell'udienza, presenza che è unicamente funzionale a garantire un piú ordinato svolgimento del processo, e che diviene necessaria dopo che sia stata disposta dal giu- dice l'assunzione della testimonianza stessa).

    Cass. pen., sez. VI, 19 febbraio 2004, n. 07197 (ud. 10 dicembre 2003), Cellini. (C.p.p., art. 603; c.p.p., art. 495; c.p.p., art. 468; att. c.p.p., art. 145). [RV228462]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Termine - Richiesta in appello

-- La richiesta di applicazione della pena formulata in base all'art. 5 della legge 12 giugno 2003 n. 134 (modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti) è inammissibile nei giudizi di appello, in quanto la norma, che consente detta richiesta nei procedimenti in corso di dibattimento per i quali sia decorso il termine di cui al primo comma dell'art. 446 c.p.p., è dettata con esclusivo riguardo ai giudizi di primo grado.

    Cass. pen., sez. VI, 28 aprile 2004, n. 19672 (ud. 26 marzo 2004), Cannistrà. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 446; L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 5). [RV228431]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Qualificazione giuridica del fatto e ricorrenza di circostanze - Sindacabilità in cassazione

-- In tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito, fuori dai casi di palese incongruenza, censurare il provvedimento in punto di qualificazione giuridica del fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione, ricorrendo in proposito un dovere di specifica argomentazione solo per il caso che l'accordo abbia presupposto una modifica dell'imputazione originaria. (Con l'occasione la Corte ha specificato che l'inammissibilità dell'impugnazione non viene meno per la sua eventuale provenienza dal procuratore generale, il quale - pur non essendo partecipe dell'accordo ed essendo titolare, a mente dell'art. 570 c.p.p., di un autonomo potere di impugnazione - non può far valere per il solo pubblico ministero una sorta di "ripensamento" che non è consentito all'imputato e non può essere oggetto di discriminazione tra le parti del negozio processuale).

    Cass. pen., sez. VI, 29 luglio 2003, n. 32004 (c.c. 10 aprile 2003), P.G. in proc. Valetta. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; c.p.p., art. 606; c.p.p., art. 570). [RV228405]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Sussistenza della continuazione tra i reati - Motivazione

-- In tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito censurare il provvedimento con riguardo alla disciplina della continuazione tra i reati, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione, poichè il giudice è tenuto in proposito a verificare soltanto la corretta quantificazione della pena per il reato ritenuto piú grave, tenuto conto di eventuali circostanze, ed il contenimento entro il triplo dell'aumento applicato per i reati satellite. (Con l'occasione la Corte ha specificato che l'inammissibilità dell'impugnazione non viene meno per la sua eventuale provenienza dal procuratore generale, il quale - pur non essendo partecipe dell'accordo ed essendo titolare, a mente dell'art. 570 c.p.p., di un autonomo potere di impugnazione - non può far valere per il solo pubblico ministero una sorta di "ripensamento" che non è consentito all'imputato e non può essere oggetto di discriminazione tra le parti del negozio processuale).

    Cass. pen., sez. VI, 29 luglio 2003, n. 32004 (c.c. 10 aprile...

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