Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Requisiti

-- L'atto di appello che si basi sul rinvio alle argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio non soddisfa il requisito della specificità, prescritto dall'art. 342 c.p.c., in quanto, da una parte, i motivi di gravame devono, per dettato di legge, essere contenuti nell'atto di impugnazione e riferirsi alla decisione appellata, e tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa; dall'altra, perché un siffatto richiamo obbligherebbe il giudice ad quem ad un'opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida.

    Cass. civ., sez. II, 13 settembre 2004, n. 18353, Leo Cosimo c. Visconti ed altri. (C.p.c., art. 342). [RV577025]

@Appello civile - Domande non riproposte - Riproposizione specifica - Necessità

-- In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice.

    Cass. civ., sez. I, 20 agosto 2004, n. 16360, Gioconda c. Ienaro. (C.p.c., art. 346). [RV577245]

@Appello civile - Fascicolo di ufficio - Acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado - Omissione

-- L'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c. è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione; ne consegue che la sua mancata acquisizione non vizia né il procedimento di secondo grado, né la relativa sentenza. Detta mancanza, tuttavia, può costituire motivo di ricorso per cassazione se il ricorrente deduce che da detto fascicolo il giudice avrebbe potuto trarre elementi tali da giustificare una diversa soluzione della controversia.

    Cass. civ., sez. II, 7 settembre 2004, n. 18006, Costa ed altro c. Marina Baia di Capitello Srl. (C.p.c., art. 347; c.p.c., art. 360; att.c.p.c., art. 123). [RV576833]

@Appello civile - Giudice dell'appello - Poteri - Effetto devolutivo

-- Il principio tantum devolutum quantum appellatum preclude al giudice di appello l'indagine sui punti della sentenza di primo grado non direttamente investiti dal gravame, ma solo in quanto essi non siano compresi nel thema decidendum neanche per implicito, perché non necessariamente connessi con i temi censurati; sicché non viola tale principio il giudice di appello che fondi la propria decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi di gravame, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.

    Cass. civ., sez. V, 8 settembre 2004, n. 18095, Casanuova c. Agenzia Entrate ed altro. (C.p.c., art. 339; c.p.c., art. 342). [RV576882]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Spese processuali - Condanna al pagamento

-- In tema di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, la richiesta di esclusione della parte civile va formulata, in applicazione analogica dell'art. 80, comma secondo, c.p.p., nell'udienza fissata ex art. 447 c.p.p. non oltre il momento di accertamento della costituzione delle parti. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza pronunciata ex art. 447 c.p.p. nella parte in cui il Tribunale aveva condannato l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione in favore della parte civile).

    Cass. pen., sez. IV, 5 agosto 2004, n. 33634 (c.c. 16 marzo 2004), Borzese. (C.p.p., art. 447; c.p.p., art. 80). [RV229090]

@Assicurazione obbligatoria - Garanzia assicurativa - Danneggiamento di immobile causato da incendio di autovettura parcheggiata nelle vicinanze

-- La sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 c.c. e della legge 990/1969, anch'essa gli estremi della fattispecie ´circolazione del veicoloª, con la conseguenza che, dei danni derivati a terzi (nella specie, il conduttore di un immobile) dal relativo incendio (non determinato da fatto idoneo ad interrompere il nesso della sua derivazione causale dalla circolazione, degradandola a mera occasione del danno stesso) risponde anche l'assicuratore, indipendentemente dal lasso di tempo intercorso tra l'inizio della sosta e l'insorgere dell'incendio.

    Cass. civ., sez. III, 5 agosto 2004, n. 14998, Noviello c. Sarp Assicurazioni Spa in l.c.a. (C.c., art. 2043; c.c., art. 2054). [RV577235]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore

-- L'assicuratore convenuto in giudizio dai vari danneggiati, alcuni dei quali abbiano limitato la domanda alla condanna generica mentre altri abbiano domandato la condanna anche nel quantum, ove non richieda espressamente l'estensione della pronuncia anche alla liquidazione del danno per gli effetti dell'art. 27 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, non può poi opporre ai danneggiati che agi-Page 872 scano per la liquidazione del danno l'esaurimento del massimale di polizza per effetto dei primi pagamenti.

    Cass. civ., sez. III, 20 settembre 2004, n. 18854, Nuova Tirrena Assicurazioni Spa c. Sanna ed altri. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 27). [RV577188]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Cattiva gestione della lite

-- In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sul danneggiato che chiede la corresponsione del risarcimento oltre il limite del massimale - limitatamente a interessi e rivalutazione, con decorrenza dalla data di costituzione in mora dell'assicuratore, coincidente con la scadenza dello spatium deliberandi di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969 - incombe esclusivamente l'onere di dedurre il ritardo della società assicuratrice nella liquidazione del danno, gravando quindi su quest'ultima l'onere di eccepire e provare la non imputabilità del ritardo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso la responsabilità per mala gestio nonostante la società assicuratrice si fosse limitata ad una generica contestazione della responsabilità del conducente, senza peraltro considerare che due dei tre attori erano terzi trasportati e, perciò, aventi diritto al risarcimento integrale, a prescindere dalla graduazione delle colpe tra i responsabili, tenuto conto del vincolo di solidarietà passiva gravante sui conducenti).

    Cass. civ., sez. III, 27 settembre 2004, n. 19321, Mauro c. Assitalia Spa. (C.c., art. 1224; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22). [RV577374]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Richiesta di risarcimento all'assicuratore

-- Il potere di irrogare la sanzione pecuniaria comminata dall'art. 3, comma ottavo, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (conv., con modif., nella legge 26 febbraio 1977, n. 39) all'impresa di assicurazioni che non abbia dato alcuna risposta al danneggiato, entro il termine stabilito dal primo comma del citato art. 3, dopo aver ricevuto rituale richiesta di risarcimento, spetta all'autorità amministrativa. (Uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato); pertanto la sentenza del giudice ordinario, favorevole al danneggiato, che irroghi altresì detta sanzione all'impresa è, a tal riguardo, viziata da difetto assoluto di giurisdizione e va cassata senza rinvio.

    Cass. civ., sez. un., 22 settembre 2004, n. 18989, Meieaurora Spa c. Prestidonato. (C.p.c., art. 37; c.p.c., art. 382; D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 3). [RV577283]

@Avvocato - Giudizi disciplinari - Procedimento - Consiglio nazionale forense

-- In tema di disciplina forense, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, ottavo comma, R.D.L. n. 1578 del 1933, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 13, primo comma, della Costituzione, ed al principio di ragionevolezza, nella parte in cui non consente la cancellazione dell'iscritto dall'albo professionale, in pendenza di un procedimento disciplinare, e in quanto costringerebbe la persona a far parte di una associazione professionale contro la sua volontà, con il pagamento dei relativi contributi e con l'impossibilità di poter svolgere attività ritenute incompatibili. Infatti, la ratio giustificativa della legittimità costituzionale di tale norma risiede nell'esigenza di vietare che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati possa far ricorso, in via breve, alla misura della cancellazione come forma di autotutela nei confronti degli iscritti.

    Cass. civ., sez. un., 17 settembre 2004, n. 18771, Bonelli c. Proc. Gen. Corte app. Torino ed altri. (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 37). [RV577177]

@Avvocato - Giudizi disciplinari - Procedimento - Impugnazioni

-- In materia di giudizio disciplinare o di iscrizione all'albo degli avvocati, e con riguardo al ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, la disciplina disposta dagli artt. 56, terzo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e 66, primo comma, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, che si limitano a fissare il termine perentorio per la notificazione del ricorso stesso ai legittimi contraddittori (Consiglio dell'Ordine che ha adottato il provvedimento impugnato e Procuratore Generale...

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