Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine65-78

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Costituzione e comparizione delle parti - Costituzione in giudizio dell'appellato contumace - Termine

La costituzione in giudizio dell'appellato contumace, con la conseguente facoltà di compiere tutte le attività processuali che non siano precluse in relazione allo stato in cui si trova il processo, può validamente avvenire fino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio, anche al giudizio di appello applicandosi il disposto dell'art. 293, comma primo, c.p.c.; ma la purgazione della contumacia che ne deriva non spiega l'effetto di rendere possibile la proposizione di un appello incidentale, dal quale la parte sia già decaduta. (Nella specie, i giudizi di merito avevano negato l'ammissibilità dell'appello incidentale che la parte, costituendosi, aveva proposto contro la decisione di primo grado, nel frattempo riformata con sentenza non definitiva; la S.C. ha rigettato sul punto il ricorso, enunciando il principio di cui innanzi).

    Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2001, n. 1720, Min. Industria Comm. Artigianato ed altri c. Greco ed altri. (C.p.c., art. 293; c.p.c., art. 343; c.p.c., art. 347). [RV543686]

@Appello civile - Domande nuove - Inammissibilità - Deducibilità e rilevabilità

È domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un petitum diverso e più ampio, oppure una diversa causa petendi, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente diverso, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d'indagine; ne consegue che la domanda di risarcimento di danni per responsabilità contrattuale - essendo diversa da quella di risarcimento di danni per responsabilità extracontrattuale perché dipende da elementi di fatto diversi non solo per quanto attiene all'accertamento della responsabilità ma anche per quanto riguarda la determinazione dei danni - non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello per ampliare l'originaria domanda di risarcimento di danni per responsabilità extracontrattuale.

    Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2001, n. 2080, Conigra Srl c. A.C.E.A. Spa. (C.c., art. 1337; c.c., art. 1218; c.p.c., art. 345). [RV543826]

@Appello civile - Domande nuove - Inammissibilità - Deducibilità e rilevabilità

L'elemento distintivo tra la domanda riconvenzionale (la quale rientra nel divieto dello jus novorum sancito dall'art. 345 c.p.c.) e l'eccezione riconvenzionale (la quale può essere, invece, proposta per la prima volta in grado di appello) consiste nel fatto che con quest'ultima vengono avanzate richieste che, pur rimanendo nell'ambito della difesa, ampliano il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, opponendo al diritto fatto valere dall'attore un diritto idoneo a paralizzarlo, in tutto o in parte.

    Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2001, n. 2461, Mancuso P. c. Korovessi Z. (C.p.c., art. 345). [RV543960]

@Appello civile - Improcedibilità - Per mancata produzione della sentenza impugnata - Deposito successivo alla udienza di precisazione delle conclusioni

L'improcedibilità dell'appello per mancato deposito di copia della sentenza impugnata non trova applicazione quando, al momento della decisione, se ne trovi comunque allegata agli atti una copia, non rilevando che il deposito sia intervenuto nell'intervallo tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e quella di discussione.

    Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 2001, n. 2300, Isveim Srl ed altri c. Gizzi. (C.p.c., art. 347; c.p.c., art. 348). [RV543907]

@Appello civile - Incidentale - Preclusione - Contro la sentenza già riformata con sentenza non definitiva

È inammissibile l'appello incidentale proposto contro la sentenza già riformata con sentenza non definitiva. (Nella specie gli appellati, contumaci nella prima fase del giudizio di appello, avevano proposto l'impugnazione incidentale nel giudizio proseguito per l'accertamento del quantum debeatur dopo che la corte d'appello, in accoglimento dell'impugnazione proposta contro la sentenza di primo grado, aveva già pronunciato sentenza non definitiva sull'an. I giudici di secondo grado avevano dichiarato inammissibile l'appello incidentale e la corte regolatrice ha rigettato sul punto il ricorso, enunciando il principio di cui innanzi).

    Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2001, n. 1720, Min. Industria Comm. Artigianato ed altri c. Greco ed altri. (C.p.c., art. 343). [RV543688]

@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Esclusione

Il giudice di appello che rilevi la nullità della statuizione della sentenza di primo grado per aver pronunciato su domande nuove (o riconvenzionali) non notificate personalmente al contumace ex art. 292 c.p.c., deve decidere nel merito dopo aver dichiarato tale nullità e non rimettere la causa al primo giudice, attesa la tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353, 354 del codice di rito, atteso, altresì, che la nullità della notificazione della citazione introduttiva (prevista dal citato art. 354) si distingue da quella che si verifica nell'ipotesi de qua, presupponendo pur sempre la contumacia del convenuto una valida costituzione del rapporto processuale.

    Cass. civ., sez. II, 27 febbraio 2001, n. 2918, Busto c. Aruta. (C.p.c., art. 292; c.p.c., art. 353; c.p.c., art. 354). [RV544260]

@Appello civile - Prove - Nuove - Ammissibilità

Il requisito della novità a cui è condizionata, a norma dell'art. 345, comma secondo, c.p.c. (nel testo anteriore alla legge 26 novembre 1990, n. 353), l'ammissione dei mezzi di prova in appello, non osta a che la prova testimoniale, dichiarata inammissibile per genericità nel giudizio di primo grado, possa essere riproposta in secondo grado mediante la deduzione di capitoli dettagliatamente articolati, dal momento che il potere conferito al giudice di consentire in primo grado l'integrazione della prova testimoniale dedotta in modo incompleto comporta, a fortiori, la possibilità per la stessa parte, non incorsa in alcuna decadenza, di farlo spontaneamente in appello.

    Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2001, n. 1719, Banco di Sicilia c. All Leasing Italia Spa. (C.p.c., art. 244; c.p.c., art. 345). [RV543684]

@Appello civile - Prove - Nuove - Potere-dovere del giudice di esaminare i documenti prodotti dalla parte

La disposizione dell'art. 345 c.p.c. - testo anteriore alla modifica di cui alla legge 26 novembre 1990 n. 353 - conferiva al giudice il potere-dovere di valutare l'ammissibilità e la rilevanza della nuova attività istruttoria in appello. Il relativo giudizio, al pari di quello, anche se negativo, sulla sufficienza delle prove assunte in primo grado per la decisione della causa nel merito, non dovevaPage 66 essere necessariamente espresso potendo desumersi per implicito dal complesso della motivazione.

    Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 2001, n. 2602, Chianese c. Ist. Diocesiano Sostentamento Clero. (C.p.c., art. 345; L. 26 novembre 1990, n. 353). [RV544060]

@Arbitrato e compromesso - Arbitri - Nomina - Ratifica da parte dell'interessato

L'istituto della ratifica - il cui elemento caratterizzante sul piano funzionale è il recupero, nella sfera giuridica dell'interessato, del risultato dell'attività da altri compiuta senza esserne legittimato, così realizzandosi anche un'esigenza di economia giuridica - in quanto espressione di autonomia negoziale, è applicabile anche alla nomina dell'arbitro compiuta dal soggetto che non ne aveva il potere; ne consegue che, avendo la ratifica effetto retroattivo, dall'assunzione da parte dell'interessato, nella propria sfera giuridica, della precedente nomina deriva il riconoscimento di efficacia all'attività compiuta medio tempore dal collegio arbitrale.

    Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2001, n. 2490, Termomeccanica Italiana Spa in liq. coatta amm. c. Coop. Costruzioni Soc. coop. a r.l. (C.p.c., art. 810; c.c., art. 1399). [RV543996]

@Arbitrato e compromesso - Competenze - Connessione di cause - Competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria

Posto che anche nell'arbitrato rituale la pronuncia arbitrale ha natura di atto di autonomia privata e correlativamente il compromesso si configura quale patto di rinuncia all'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, lo stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o sia deferibile agli arbitri (i quali, non svolgendo una forma sostitutiva della giurisdizione, non sono qualificabili come organi giurisdizionali dello Stato) costituisce una questione, non già di competenza in senso tecnico, ma di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Consegue che, rispetto a siffatta questione, è inammissibile l'istanza di regolamento (necessario o facoltativo) di competenza, essendo il relativo mezzo esperibile con esclusivo riferimento alle questioni di competenza riconducibili al paradigma di cui all'art. 38 c.p.c.

    Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 2001, n. 1403, Com. Bolzano c. Cons. «Ars et Labor» Impresa di Servizi ed altri. (C.p.c., art. 38; c.p.c., art. 42; c.p.c., art. 43; c.p.c., art. 806). [RV544150]

@Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità

Non è causa di nullità del lodo per mancata decisione secondo le norme di diritto (ex art. 829, comma secondo, c.p.c.) il ricorso, da parte degli arbitri, all'equità, non come regola alternativa di giudizio, ma come criterio di interpretazione secondo buona fede e di integrazione della volontà negoziale, tale criterio potendo...

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