Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine239-269

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello penale - Atti preliminari al giudizio - Proscioglimento prima del dibattimento - Inammissibilità in appello

Nel giudizio d'appello non trova applicazione il disposto di cui all'art. 469 c.p.p. (proscioglimento prima del dibattimento) per una molteplicità di considerazioni correlate all'interpretazione sistematica della norma alla luce dell'art. 598 c.p.p.: a) l'art. 601 c.p.p. introduce una disciplina degli atti preliminari in appello autonoma rispetto al primo grado; b) l'art. 599 c.p.p., nell'enucleare i casi tassativi nei quali si può procedere a rito camerale, non richiama l'ipotesi del proscioglimento prima del dibattimento; c) l'art. 469 c.p.p. contiene l'esplicito riferimento all'inappellabilità della sentenza; d) nel giudizio d'appello, contraddistinto da una fase dibattimentale di norma contratta, non sussistono le esigenze di economia processuale, presenti, invece, nel primo grado, caratterizzato da un dibattimento laborioso e protratto nel tempo.

    Cass. pen., sez. III, 8 gennaio 2004, n. 40 (c.c. 14 novembre 2003), Spinella. (C.p.p., art. 469; c.p.p., art. 598; c.p.p., art. 599; c.p.p., art. 601). [RV227638]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Poteri del giudice di appello - Limiti

In tema di giudizio di impugnazione, la disposizione di cui all'art. 597 primo comma c.p.p. va interpretata nel senso che esso attribuisce gli stessi poteri del primo giudice al giudice di appello: con la conseguenza che questi - fermo restando il limite posto dal divieto di reformatio in pejus - non è vincolato da quanto prospettato dall'appellante ma, relativamente ai punti della decisione cui i motivi di gravame si riferiscono, può affrontare tutte le questioni enucleabili all'interno dei punti medesimi. (Nella fattispecie, relativa a incidente automobilistico, la Corte ha ritenuto legittimo che il giudice di merito, investito della questione circa la causa della rottura del piantone dello sterzo, si sia occupato anche delle possibili concause dell'evento).

    Cass. pen., sez. IV, 1 aprile 2004, n. 15461 (ud. 14 gennaio 2003), P.G. in proc. Williams ed altri. (C.p.p., art. 597). [RV227783]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Circostanze o reati concorrenti

Il giudice dell'impugnazione che accolga l'appello dell'imputato relativamente a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, ha il solo obbligo di diminuire la pena complessiva irrogata e non anche quello di lasciare inalterati i singoli elementi che compongono la pena inflitta in concreto, non potendo intendersi l'avverbio «corrispondentemente», figurante nell'art. 597 c.p.p., come esclusivo della possibilità di graduare in maniera diversa, rispetto al primo grado, il gioco delle circostanze aggravanti e attenuanti, poiché esso si riferisce solo alla necessità che la diminuzione della pena sia in qualche modo commisurata al nuovo quadro di responsabilità attribuibile all'imputato a seguito della riforma della sentenza di primo grado.

    Cass. pen., sez. I, 5 aprile 2004, n. 15961 (ud. 13 febbraio 2004), Cavallese. (C.p., art. 69; c.p., art. 80; c.p., art. 81; c.p.p., art. 597). [RV227920]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Insussistenza della violazione del divieto

Il divieto di reformatio in peius non viene violato nel caso in cui il giudice di secondo grado non abbia ridotto nella massima estensione la pena (a differenza del giudice di primo grado), per effetto della concessione di un'attenuante, quando concessane una seconda, e pronunciato un giudizio di assoluzione per un capo di imputazione, abbia irrogato comunque una pena inferiore a quella applicata nel precedente grado di giudizio.

    Cass. pen., sez. II, 12 gennaio 2004, n. 773 (ud. 25 novembre 2003), Mallardo. (C.p.p., art. 597; c.p., art. 62). [RV227798]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Revoca di benefici

Allorché l'imputato, al quale in primo grado sono state inflitte distinte condanne a pena sospesa, chieda l'applicazione della continuazione, il giudice di appello acquista il potere di rivalutare la personalità del medesimo sulla base del contestuale e globale esame dei distinti reati e può pertanto, pur riconoscendo la continuazione, revocare il beneficio già concesso, senza violare il divieto di reformatio in peius; ciò vale a maggior ragione quando la richiesta della continuazione riguarda reati per i quali il giudice di primo grado ha negato la sospensione condizionale della pena ed altri reati oggetto di condanna irrevocabile a pena sospesa.

    Cass. pen., sez. IV, 11 marzo 2004, n. 11532 (ud. 20 gennaio 2004), Tavella. (C.p., art. 81; c.p.p., art. 597). [RV227793]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento - Impedimento a comparire del difensore

L'istituto dell'impedimento a comparire del difensore, previsto dall'art. 420 ter c.p.p. in relazione all'udienza preliminare, non è applicabile al giudizio camerale di appello che sul punto resta disciplinato dall'art. 127 stesso codice, espressamente richiamato dal successivo art. 599, commi primo e secondo, secondo i quali il rinvio dell'udienza camerale è possibile solo se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente ovvero abbia manifestato la volontà di comparire.

    Cass. pen., sez. IV, 26 marzo 2004, n. 14866 (ud. 3 febbraio 2004), Bazzucchi. (C.p.p., art. 127; c.p.p., art. 420 ter; c.p.p., art. 599). [RV227918]


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@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Rigetto della richiesta - Seconda richiesta di pena patteggiata

Non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione l'illegittimità del rigetto della prima richiesta di pena patteggiata in appello, dopo che il giudice ha accolto una seconda richiesta con la quale le parti avevano concordato in termini diversi e piú adeguati l'entità della pena, in quanto anche questo motivo rientra tra quelli rinunciati col nuovo accordo ai sensi dell'art. 599, comma quarto, c.p.p.

    Cass. pen., sez. VI, 6 febbraio 2004, n. 4892 (ud. 20 ottobre 2003), Franzese e altro. (C.p.p., art. 599). [RV227843]


@Appello penale - Dibattimento - Imputati o coimputati in procedimento connesso non ascoltati in dibattimento - Obbligo del giudice di rinnovare il dibattimento

Nel giudizio di appello, le dichiarazioni rese, in fase di indagini preliminari, da coimputati o imputati di reato connesso ed inserite nel fascicolo del dibattimento nel giudizio di primo grado (celebratosi, come nel caso di specie, anteriormente alle modifiche apportate all'art. 513 c.p.p. dalla legge 7 agosto 1997, n. 267) non possono essere utilizzate di per se ai fini della decisione, se esse costituiscono la prova fondamentale per l'affermazione della responsabilità dell'imputato. Deve infatti trovare applicazione la norma transitoria, di cui ai commi terzo e quinto dell'art. 6 della suddetta legge n. 267 del 1997 la quale prevede che, se la parte interessata lo richieda, si debba far luogo a parziale rinnovazione del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che tali dichiarazioni hanno reso, e, in caso in cui costoro non compaiono, ovvero si avvalgono della facoltà di non rispondere, le loro dichiarazioni predibattimentali possano essere valutate come prove solo se l'attendibilità delle stesse sia confermata da altri elementi non consistenti in dichiarazioni, a loro volta, rese nella fase delle indagini preliminari.

    Cass. pen., sez. IV, 9 aprile 2004, n. 16859 (ud. 12 novembre 2003), Messina ed altro. (C.p.p., art. 512; c.p.p., art. 513; c.p.p., art. 603; L. 7 agosto 1997, n. 267, art. 6). [RV227899]


@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Traduzione in lingua italiana di atti già acquisiti al processo

La rinnovazione del dibattimento in appello, essendo finalizzata alla riassunzione di prove già acquisite o all'acquisizione di nuove prove, non si riferisce agli atti già formati e acquisiti al processo; conseguentemente, non costituisce rinnovazione del dibattimento in senso tecnico la traduzione in italiano di atti originariamente redatti in lingua tedesca. (Nella specie si lamentava che, una volta rinnovato il dibattimento in sede di rinvio, si sarebbe dovuta concedere la diminuente del rito abbreviato che nel precedente giudizio di cassazione la Corte suprema aveva ritenuto non applicabile a delitto punibile con l'ergastolo, se non, appunto, previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale).

    Cass. pen., sez. I, 9 aprile 2004, n. 16940 (ud. 25 marzo 2004), Egger. (C.p.p., art. 603). [RV227925]


@Appello penale - Sentenza - Predibattimentale - Esclusione

Il giudice di appello non può pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento, in quanto il rinvio alle norme sul giudizio di primo grado di cui all'art. 598 del codice di rito non comprende la eccezionale procedura prevista dall'art. 469 c.p.p., operando tale rinvio con salvezza, tra l'altro, dell'art. 599 c.p.p., che contiene un catalogo tassativo delle decisioni da adottarsi in camera di consiglio, in cui non figura l'ipotesi di sentenza predibattimentale, e dell'art. 601 c.p.p. che detta una disciplina autonoma della fase degli atti preliminari rispetto a quella relativa al primo grado.

    Cass. pen., sez. VI, 19 gennaio 2004, n. 936 (ud. 13 novembre 2003), Agresta. (C.p.p., art. 599; c.p.p., art. 469; c.p.p., art. 601). [RV227944]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Accordo riguardante un reato già prescritto - Rinuncia alla prescrizione

In tema di patteggiamento, la prescrizione maturata antecedentemente alla scelta pattizia non può essere fatta valere in sede di...

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