Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine501-531

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello penale - Cognizione del giudice d'appello - Reformatio in peius - Reato tentato

Il giudice d'appello, qualora ravvisi la sussistenza del tentativo, non deve necessariamente attestarsi sulla pena base stabilita dal primo giudice per l'ipotesi consumata, ma deve valutare autonomamente la fattispecie tentata, ferma restando l'impossibilità di applicare una pena più grave se l'appello è stato proposto dal solo imputato, secondo il principio generale stabilito dall'art. 597, comma terzo, c.p.p.

    Cass. pen., sez. II, 4 dicembre 2003, n. 46830 (ud. 21 novembre 2003), Laurent. (C.p.p., art. 597). [RV228673]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in pejus - Reato continuato

Il divieto di reformatio in pejus così come regolato dall'art. 597, quarto comma c.p.p., impone al giudice di appello di diminuire corrispondentemente la pena complessiva irrogata qualora sia accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o reati concorrenti anche se unificati dal vincolo della continuazione. In particolare, quando venga meno, su appello del solo imputato e in ipotesi di condanna per due reati unificati dalla continuazione, quello in primo grado ritenuto di maggiore gravità, il giudice di appello non può, per detto unico reato, assumere come pena base una pena di entità maggiore di quella determinata in primo grado per il reato escluso, ancorché la pena complessiva inflitta, per la più favorevole incidenza delle circostanze attenuanti, risulti di minore entità.

    Cass. pen., sez. IV, 7 giugno 2004, n. 25322 (ud. 11 maggio 2004), Buritica Rincon. (C.p.p., art. 597). [RV228933]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Applicabilità del rinvio per impedimento del difensore - Esclusione

L'istituto dell'impedimento a comparire del difensore, previsto dall'art. 420 ter c.p.p. in relazione all'udienza preliminare, non è applicabile al giudizio camerale di appello che sul punto resta disciplinato dall'art. 127 stesso codice, espressamente richiamato dal successivo art. 599, commi primo e secondo, secondo i quali il rinvio dell'udienza camerale è possibile solo se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente ovvero abbia manifestato la volontà di comparire.

    Cass. pen., sez. V, 19 maggio 2004, n. 23323 (ud. 23 marzo 2004), Collini ed altro. (C.p.p., art. 420 ter; c.p.p., art. 599; c.p.p., art. 127). [RV228867]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Patteggiamento in appello - Conseguenze

La procedura della definizione concordata della pena, di cui all'art. 599, comma quarto, c.p.p. presuppone che l'imputato, nel concordare con il pubblico ministero la misura della pena, rinunzi contestualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, «patteggiata» fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello. Sicchè deve intendersi preclusa la riproposizione e il riesame, in sede di legittimità, di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rinuncia e alla misura della pena inflitta, fatte salve quelle relative all'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. o rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, ovvero riguardanti invalidità afferenti il medesimo procedimento camerale di appello: con la conseguenza che, in ipotesi di riproposizione di una delle questioni di merito già investite con il motivo di appello oggetto di rinuncia, la relativa impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606, comma terzo, ult. parte, c.p.p.

    Cass. pen., sez. IV, 26 maggio 2004, n. 24077 (ud. 14 aprile 2004), Nwagwu ed altro. (C.p.p., art. 599). [RV228589]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Pena - C.d. patteggiamento della pena in appello

Anche in sede di c.d. patteggiamento in appello, il giudice deve controllare l'inesistenza di una delle situazioni indicate nell'art. 129 c.p.p. e deve quindi, enunciare, con motivazione anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge, che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento di cui alla citata norma, analogamente per quanto stabilito per l'ipotesi di applicazione della pena sull'accordo delle parti a norma dell'art. 444 stesso codice.

    Cass. pen., sez. II, 23 marzo 2004, n. 14023 (ud. 3 febbraio 2004), Tiscione. (C.p.p., art. 129; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 599). [RV228718]


@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Casi

L'art. 603, commi primo e terzo c.p.p., che stabilisce la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello quando il giudice è impossibilitato a decidere allo stato degli atti e ritiene assolutamente necessaria la prova richiesta, interpretato alla luce dell'art. 111 Cost., consente al giudice - nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente un significato incerto - di ammettere la prova richiesta che venga ritenuta decisiva ed indispensabile, ossia che possa apportare un contributo considerevole ed utile al processo, risolvendo i dubbi o prospettando una soluzione differente.

    Cass. pen., sez. III, 7 maggio 2004, n. 21687 (ud. 7 aprile 2004), Modi ed altro. (C.p.p., art. 603). [RV228920]


@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Condizioni

In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, deve ritenersi configurabile la condizione prevista dall'art. 603, comma secondo, c.p.p. (sopravvenienza o scoperta di nuove prove), allorché la prova da assumerePage 502 sia costituita dall'audizione come teste di un soggetto già coimputato e successivamente assolto, qualora il medesimo si sia in precedenza avvalso della facoltà di non rispondere.

    Cass. pen., sez. IV, 21 giugno 2004, n. 27858 (ud. 8 aprile 2004), Vernieri ed altri. (C.p.p., art. 603). [RV228856]


@Appello penale - Incidentale - Limiti derivanti dal contenuto dell'appello principale - Sussistenza

L'appello incidentale deve inerire ai capi e ai punti della decisione oggetto di quello principale, poiché altrimenti sarebbero travalicati i limiti del devolutum e si determinerebbe la vanificazione di fatto dei termini fissati, a pena di decadenza, per proporre impugnazione.

    Cass. pen., sez. IV, 16 luglio 2004, n. 31331 (ud. 22 aprile 2004), Lattanzi. (C.p.p., art. 595). [RV228841]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Ambito di applicazione - Patteggiamento - Questione di legittimità costituzionale

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, comma primo, c.p.p., nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 12 giugno 2003, n. 134, non potendosi ravvisare l'ipotizzato contrasto di detta norma con gli artt. 3, 13, comma secondo, e 111, comma sesto, della Costituzione nel solo fatto che, a cagione dell'intervenuto ampliamento della sfera di operatività del «patteggiamento» sono destinati ad aumentare i casi di applicazione della pena senza un vero e proprio accertamento della responsabilità dell'imputato.

    Cass. pen., sez. I, 23 giugno 2004, n. 28192 (ud. 4 marzo 2004), Anizi. (C.p.p., art. 444; L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 1). [RV228858]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Ambito di applicazione - Reato punito con pena alternativa - Esclusione

L'applicazione concordata della pena cumulativa dell'arresto e dell'ammenda, con riferimento ad una norma incriminatrice che prevede invece la loro irrogazione alternativa, non rientra nella disponibilità delle parti e il patto che la prevede - seppure con sostituzione della pena detentiva individua un trattamento sanzionatorio non previsto dalle legge, che non può essere ratificato dal giudice, sicchè la sentenza di patteggiamento va annullata senza rinvio.

    Cass. pen., sez. I, 13 aprile 2004, n. 17108 (c.c. 18 febbraio 2004), P.G. in proc. Merlini ed altro. (C.p.p., art. 444). [RV228650]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Presupposti - Accordo con il P.M. - Poteri del procuratore generale

Il Procuratore Generale non può sostituire la propria volontà a quella già manifestata, in forza della conoscenza diretta degli elementi concreti acquisiti al processo, dal P.M. che ha partecipato al patteggiamento e non può proporre, come motivi di ricorso, censure che si sostanziano in un recesso dall'accordo.

    Cass. pen., sez. IV, 29 aprile 2004, n. 20165 (c.c. 22 dicembre 2003), P.M. in proc. Malla ed altro. (C.p.p., art. 444). [RV228567]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Termine - Scadenza

È inammissibile nel giudizio di cassazione la richiesta di Applicazione della pena formulata in base all'art. 5 della Legge 12 giugno 2003 n. 134 (modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), in quanto tale richiesta, ammessa nei processi penali in corso di dibattimento nei quali risulti decorso il termine di cui all'art. 446, comma primo, c.p.p., è dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado e, pertanto, non può trovare applicazione in quelli di impugnazione.

    Cass. pen., sez. II, 31 marzo 2004, n. 15393 (ud. 13 febbraio 2004), Di Summa. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 446; L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 5). [RV228775]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Declaratoria di delinquenza abituale - Incompatibilità

La dichiarazione di abitualità nel reato, tanto se ritenuta dal giudice quanto se presunta dalla legge, è da considerare incompatibile con la pronuncia della sentenza di applicazione della pena su richiesta.

    Cass. pen., sez. V, 22 giugno 2004, n. 27994 (c.c. 20 maggio 2004), Plesescu. (C.p., art. 102; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; c.p., art. 103)....

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