Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine599-620

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Circostanze - Concessione ex officio

È legittima la concessione in appello delle attenuanti generiche anche se l'imputato non abbia proposto censure sul punto nei motivi principali di impugnazione e le abbia formulato tardivamente nei motivi nuovi, in quanto l'inammissibilità di questi ultimi non preclude al giudice di secondo grado l'esercizio del potere di applicarle di ufficio, eccezionalmente riconosciuto dall'art. 597, comma quinto, c.p.p., con l'unico limite del dovere di giustificare, sotto il profilo logico e giuridico, tale concessione.

    Cass. pen., sez. VI, 22 marzo 2004, n. 13911 (ud. 6 febbraio 2004), P.G. in proc. Addala. (C.p.p., art. 597). [RV229214]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Concordato sui motivi di appello - Obblighi del giudice

In tema di patteggiamento in appello (art. 599, comma quarto, c.p.p.), il giudice, nell'accogliere la richiesta delle parti, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., in quanto, in virtù dell'effetto devolutivo, una volta che lo stesso imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione è limitata esclusivamente ai motivi non rinunciati, riguardanti proprio il regime sanzionatorio; tuttavia, il giudice deve rilevare l'eventuale sussistenza delle condizioni che impongano il proscioglimento dell'imputato, dando atto della verifica a tal fine compiuta con sintetica enunciazione. Ne consegue che la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non può risolversi in una denuncia di mera omissione formale o di genericità di tale delibazione, ma deve contenere necessariamente l'indicazione di elementi concreti che, ove rettamente considerati e valutati, avrebbero condotto ad una declaratoria d'ufficio di proscioglimento. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta l'espressione adottata dal giudice di merito «non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma secondo, c.p.p.»).

    Cass. pen., sez. V, 7 settembre 2004, n. 36028 (c.c. 17 giugno 2004), Maggio ed altri. (C.p.p., art. 129; c.p.p., art. 599; c.p.p., art. 609). [RV229336]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Spese processuali - Condanna al pagamento

In tema di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, la richiesta di esclusione della parte civile va formulata, in applicazione analogica dell'art. 80, comma secondo, c.p.p., nell'udienza fissata ex art. 447 c.p.p. non oltre il momento di accertamento della costituzione delle parti. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza pronunciata ex art. 447 c.p.p. nella parte in cui il Tribunale aveva condannato l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione in favore della parte civile).

    Cass. pen., sez. IV, 5 agosto 2004, n. 33634 (c.c. 16 marzo 2004), Borzese. (C.p.p., art. 447; c.p.p., art. 80). [RV229090]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Sospensione condizionale - Subordinazione alla richiesta

In tema di patteggiamento, al giudice non è consentito di modificare unilateralmente i termini dell'accordo intervenuto fra le parti, in quanto verrebbe meno la base consensuale su cui questo si fonda. (Nella specie il giudice aveva subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena alla restituzione del bene o al risarcimento del danno, integrando l'accordo pattizio).

    Cass. pen., sez. II, 19 aprile 2004, n. 18044 (c.c. 7 aprile 2004), Pappaterra e altro. (C.p.p., art. 444). [RV229049]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Termine - Scadenza

La disposizione transitoria contenuta nell'art. 5, comma secondo, della legge n. 134 del 2003, concernente la richiesta di differimento dell'udienza in funzione della possibilità di sollecitare l'applicazione concordata della pena, non può trovare applicazione in sede di rinvio conseguente ad annullamento da parte della Corte di cassazione, in quanto la richiesta, ammessa nei processi penali in corso di dibattimento nei quali risulti decorso il termine di cui all'art. 446 c.p.p., è dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado e, pertanto, non può trovare applicazione in quelli d'impugnazione.

    Cass. pen., sez. I, 22 giugno 2004, n. 27999 (ud. 6 aprile 2004), Mansueto. (L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 5; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 446; c.p.p., art. 623). [RV229340]


@Atti e provvedimenti del giudice penale - Correzione di errori materiali - Sentenza - Normativa in materia di protezione delle bellezze naturali

Alla mancata inclusione nella sentenza dell'ordine di demolizione delle opere abusive e dell'obbligo di rimessione in pristino dello stato dei luoghi non può essere dato rimedio tramite la procedura di correzione dell'errore materiale, ma esclusivamente a mezzo di impugnazione proposta dal pubblico ministero.

    Cass. pen., sez. III, 5 maggio 2004, n. 21022 (ud. 24 febbraio 2004), Alberti e altro. (D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163; c.p.p., art. 130). [RV229039]


@Atti e provvedimenti del giudice penale - Declaratoria di determinate cause di non punibilitàCondizioni - Esistenza di causa estintiva

In presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p. solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputatoPage 600 emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile; tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di «constatazione» che a quello di «apprezzamento». Ed invero il concetto di «evidenza», richiesto dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato. Ne consegue che gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della «causa più favorevole» sono costituiti unicamente dalla stessa sentenza impugnata, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma primo lett. e) c.p.p.

    Cass. pen., sez. VI, 16 luglio 2004, n. 31463 (ud. 8 giugno 2004), Dolce. (C.p.p., art. 129; c.p.p., art. 606). [RV229275]


@Atti preliminari al dibattimento - Decreto di citazione - Nullità - Mancanza della sottoscrizione dell'ausiliario del P.M

La sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio da parte dell'ausiliario del giudice è quella di certificare il momento di emissione del decreto, che può ritenersi perfezionato soltanto alla data della sua sottoscrizione; tuttavia, la certezza della data può realizzarsi anche per equipollente dal momento in cui l'atto esce dalla sfera dell'ufficio del P.M. e raggiunge all'esterno il suo scopo, ovverosia alla data in cui esso sia stato ritualmente e tempestivamente notificato all'imputato (su queste premesse, la Corte, ha rigettato il ricorso proposto dal P.M. avverso l'atto definito abnorme con il quale il Tribunale, avendo rilevato che era stato omesso l'invito all'imputato a rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma terzo, c.p.p., già in vigore alla data in cui aveva avuto luogo la notificazione, aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio sottoscritto solo dal P.M. e non dal suo ausiliario e disposto la trasmissione degli atti al P.M.).

    Cass. pen., sez. IV, 5 agosto 2004, n. 33666 (c.c. 26 maggio 2004), P.M. in proc. Colucci. (C.p.p., art. 552). [RV229095]


@Atti preliminari al dibattimento - Decreto di citazione - Requisiti - Enunciazione del fatto

In tema di requisiti del decreto di citazione a giudizio, ai fini di ritenere completo nei suoi elementi essenziali il capo d'imputazione, è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa. (Nella fattispecie la Corte, ha rilevato come l'imputato, proprio sulla base delle contestazioni contenute nel decreto, avesse articolato puntuali prove testimoniali).

    Cass. pen., sez. IV, 11 agosto 2004, n. 34289 (ud. 25 febbraio 2004), Mayer. (C.p.p., art. 429). [RV229070]


@Atti processuali penali - Lingua italiana - Atti già formati da acquisire al procedimento - Obbligo di traduzione nel giudizio di cassazione

Nel giudizio di cassazione, è onere della parte che intende produrre atti in lingua straniera procedere con perizia giurata alla loro traduzione - ovvero ottenere il testo in lingua italiana dei provvedimenti provenienti da pubbliche autorità operanti in zone del territorio italiano nelle quali vige il bilinguismo - in quanto la nomina di un interprete da parte del giudice contrasta con le caratteristiche proprie del giudizio di legittimità, il quale non consente di regola lo svolgimento di attività istruttorie.

    Cass. pen., sez. III, 5 maggio 2004, n. 21047 (ud. 6 aprile 2004), Knoll. (C.p.p., art. 143; c.p.p., art. 109; c.p.p., art. 237; c.p.p., art. 242). [RV229297]


@Atti processuali penali - Lingua italiana - Conversazioni telefoniche in dialetto - Traduzione

Non sussiste l'obbligo di provvedere alla traduzione degli atti, ai sensi degli artt. 143 e 147 c.p.p., quando si procede alla trascrizione delle conversazioni telefoniche, ritualmente intercettate, svolte in lingua dialettale: invero, la valutazione della necessità, o meno, della traduzione spetta al giudice di merito atteso che il grado di intellegibilità del dialetto è...

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