Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Eccezioni - Nuove - Eccezioni in senso stretto e mere difese

-- Ai sensi dell'art. 345, comma secondo, c.p.c. (come sostituito, nel testo vigente, dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353), non sono ammissibili in appello nuove eccezioni, al di fuori di quelle rilevabili anche d'ufficio, mentre sono proponibili le mere difese, che si differenziano dalle prime poiché con esse le parti si limitano a contestare genericamente le reciproche pretese. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che fosse proponibile in appello la contestazione circa il difetto di prova sull'esecuzione di opere non autorizzate da parte del conduttore nell'ambito di un rapporto di locazione, non trattandosi di un'eccezione in senso stretto bensì di mera difesa, in quanto volta a contestare un presupposto di fondatezza della domanda).

    Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2005, n. 15211, Di Meo c. Scamardella. (C.p.c., art. 345). [RV583386]

@Appello civile - Giudice dell'appello - Controversie in materia di locazione - Sentenza resa dal pretore

-- L'appello avverso la sentenza resa in una controversia in materia di locazione di immobili urbani, emessa dal pretore anteriormente al 2 giugno 1999 - data di entrata in vigore del D.L.vo n. 51 del 1998, istitutivo del giudice unico di primo grado - ed a questa data non ancora impugnata da alcuna delle parti, doveva essere proposto, ex art. 134 di detto decreto, alla corte di appello, non essendo applicabile a dette controversie l'art. 134-bis, il quale, disponendo che fino al 31 dicembre 1999 nelle controversie relative a rapporti di lavoro ed in quelle di cui all'art. 442 c.p.c., introdotte anteriormente, l'appello si propone al tribunale che giudica in composizione collegiale, fissa una deroga stabilita in ragione della natura del rapporto controverso e non del rito applicabile.

    Cass. civ., sez. III, ord. 28 luglio 2005, n. 15793, Inpdap c. Alampi ed altri. (D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, art. 134; D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, art. 134 bis; D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, art. 247). [RV583222]

@Avviamento commerciale - Indennità - Determinazione - Contatti diretti con il pubblico

-- In caso di locazione di immobile urbano utilizzato in parte come deposito ed in parte per lo svolgimento di attività comportante contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, con prevalenza di quest'ultimo uso, l'indennità di cui all'art. 34 legge n. 392 del 1978 va commisurata all'intero canone corrisposto per l'immobile concesso in locazione, e non già ad una parte proporzionata alla sola superficie adibita all'uso commerciale predetto.

    Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11596, Di Baio Libri srl c. Gabbai sas. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 80). [RV582845]

@Avviamento commerciale - Indennità - Prova - Necessità

-- L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale è, ai sensi dell'art. 34 legge 27 luglio 1978, n. 392, dovuta al conduttore uscente a prescindere da qualsiasi accertamento circa la relativa perdita ed il danno che il conduttore stesso abbia subìto in concreto in conseguenza del rilascio, e pertanto anche se egli continui ad esercitare la medesima attività in altro locale dello stesso immobile o in diverso im- mobile situato nelle vicinanze.

    Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11596, Di Baio Libri srl c. Gabbai sas. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34). [RV582846]

@Avviamento commerciale - Indennità - Prova - Necessità

-- Il diritto del conduttore di un immobile locato per uso non abitativo all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale compete indipendentemente dalla prova in concreto dell'avviamento e della perdita, avendo il legislatore stabilito l'obbligo di corresponsione dell'indennità al conduttore con una valutazione fondata sull'id quod plerumque accidit, ragion per cui, una volta accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 34, primo comma, della legge n. 392 del 1978, il giudice del merito non è tenuto a compiere ulteriori indagini qualora il locatore si sia limitato a formulare un'eccezione meramente contestativa attinente all'asserita inidoneità dell'attività per la quale il bene era stato concesso in locazione a produrre avviamento.

    Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2005, n. 15821, Garello c. Louis Robert Italia srl. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34; c.c., art. 2697). [RV583197]

@Azioni giudiziarie del condominio - Litisconsorzio necessario - Domanda di accertamento della natura comune di un bene - Riconvenzionale

-- Poiché la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi deve essere valutata non secundum eventum litis ma al momento in cui essa sorge, sussiste il litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i condomini quando nel giudizio promosso da alcuni di loro per l'accertamento della natura comune di un bene i convenuti, costituendosi in giudizio, abbiano chiesto in via riconvenzionale di esserne dichiarati proprietari esclusivi a titolo derivativo o, in subordine, a titolo originario, in virtù di usucapione abbreviata. (Nella specie la sentenza impugnata, nell'accogliere la domanda proposta dagli attori, aveva respinto quella riconvenzionale formulata in via principale dai convenuti con riferimento all'accertamento dell'acquisto della proprietà esclusiva a titolo derivativo, dichiarando la nullità del giudizio per la mancata integrazione del contraddittorio in relazione alla domanda riconvenzionale proposta in via subordinata; la S.C., nel cassare la decisione, ha statuito che la corte di appello avrebbe dovuto rimettere l'intera causa al giudice di primo grado per la decisione, previa in- Page 194 tegrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condo- mini, giacché la necessità della loro partecipazione al giudizio doveva essere valutata con riguardo al momento in cui i convenuti, costituendosi in giudizio, avevano proposto entrambe le domande riconvenzionali).

    Cass. civ., sez. II, 25 luglio 2005, n. 15547, Mancini ed altro c. Cataldi ed altro. (C.c., art. 948; c.c., art. 1110; c.c., art. 1117; c.p.c., art. 102). [RV582919]

@Canone - Aggiornamento - Pattuizione - Richiesta del locatore

-- In base all'art. 32 della legge n. 392 del 1978, così come novellato dall'art. 1, comma 9, sexies del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge 5 aprile 1985, n. 118, il locatore, su conforme pattuizione con il conduttore, è abilitato a richiedere annualmente l'aggiornamento del canone per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta; pertanto, è contraria al disposto normativo la clausola che preveda una richiesta preventiva dell'aggiornamento con effetto attributivo di tutte le variazioni Istat che interverranno nel corso del rapporto ovvero una richiesta successiva riferita ad anni diversi da quello immediatamente precedente, e ciò perché la richiesta si pone come condizione per il sorgere del relativo diritto.

    Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 2005, n. 2417, Min. Interno c. Tomaselli. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 32; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 45; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79; L. 5 aprile 1985, n. 118, art. 1). [RV583137]

@Canone - Pagamento - A mezzo di vaglia postali - Opposizione del locatore

-- Costituisce grave inadempimento del conduttore - per inosservanza del fondamentale obbligo previsto dall'art. 1587 n. 2 c.c. - la persistente corresponsione del canone locatizio per mezzo di vaglia postali, nonostante il ripetuto in- vito del locatore al rispetto dell'obbligo contrattuale di pagamento, in denaro contante, nel suo domicilio.

    Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11603, Fedullo c. Pucciarelli. (C.c., art. 1455; c.c., art. 1587). [RV582852]

@Canone - Pagamento - Invio di un titolo di credito improprio - Condizioni di efficacia

-- L'invio di un titolo di credito improprio, quale un vaglia postale, per effettuare il pagamento del canone di locazione non produce efficacia liberatoria qualora non venga accettato dal locatore-creditore, sia perché, ai sensi dell'art. 1277 c.c., i debiti pecuniari si estinguono soltanto con moneta avente corso legale nello Stato, sia perché tali debiti devono essere adempiuti nel domicilio del creditore al tempo della scadenza, e l'invio del titolo comporta la sostituzione del predetto domicilio con la sede dell'ufficio postale presso il quale il vaglia è convertibile in denaro contante. L'efficacia liberatoria di questa modalità di pagamento è condizionata al consenso del creditore, che può manifestarsi anche in forma...

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