Massimario di legittimità

Pagine689-695

Page 689

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impianto centralizzato di riscaldamento - Trasformazione in impianti autonomi

--In tema di condominio, è legittima la soppressione dell'impianto centralizzato di riscaldamento deliberata con la maggioranza prevista dall'art. 26 della legge n. 10 del 1991, qualora l'assemblea dopo avere espresso la volontà di modificare il relativo impianto senza approvare il progetto accompagnato dalla relazione tecnica prevista dall'art. 28 della citata legge, abbia successivamente proceduto alla relativa fase esecutiva, deliberando la trasformazione del bene comune in impianti autonomi unifamiliari secondo un progetto tecnico che aveva previsto l'installazione di canne fumarie singole e collettive con un risparmio energetico rispetto al consumo necessario per il funzionamento dell'impianto centralizzato.

    Cass. civ., sez. II, 11 maggio 2006, n. 10871, Pittori ed altro c. Cond. Via Stefano Borgia 84 Roma ed altro. (C.c., art. 1117; c.c., art. 1120; c.c., art. 1136; L. 9 gennaio 1991, n. 10, art. 1). [RV589645]

@Avviamento commerciale - Indennità - Stessa attività esercitata dal conduttore o attività affiniUlteriore indennità

--L'indennità per perdita di avviamento commerciale, prevista dall'art. 34, secondo comma, legge n. 392 del 1978 qualora l'immobile sia destinato, da parte del locatore in proprio o di un terzo, all'esercizio della stessa attività o di un'attività affine a quella già esercitata dal conduttore uscente, è giustificata dal vantaggio derivante per il nuovo esercente dal subentro in un avviamento in atto, mediante l'acquisizione della clientela che al locale affluiva. Ne discende che non sussiste il presupposto per il riconoscimento di tale indennità qualora un locale già adibito ad attività commerciale di vendita al minuto (nella specie, di preziosi) sia nuovamente locato ed adibito, entro l'anno, ad attività di vendita all'ingrosso, poiché la clientela di un esercizio di vendita al minuto non coincide con quella che si rivolge ad un esercizio di vendita all'ingrosso. A tal fine rileva la previsione contrattuale del tipo di attività da insediare nell'immobile, senza che possano assumere rilevanza i mutamenti d'uso successivi, che si verificano ove l'attività di vendita al minuto divenga prevalente sull'altra.

    Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11378, Esposito c. Esposito ed altro. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34). [RV589810]

@Azioni giudiziarie del condominio - Dissenso di condomini - Delibera prevedente la partecipazione alle spese - Nullità

--In tema di condominio, è affetta da nullità la delibera dell'assemblea che ponga le spese di lite, in proporzione della sua quota, a carico del condomino che abbia ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite medesima deliberata dall'assemblea, giacché in tal caso l'art. 1132, comma primo c.c., contemperando l'interesse del gruppo con quello del singolo titolare di interessi contrastanti, riconosce a quest'ultimo il diritto di sottrarsi agli obblighi derivanti dalle deliberazioni assunte sul punto.

    Cass. civ., sez. II, 15 maggio 2006, n. 11126, Cond. Petunia Via Manara Negrone 27 c. Macchi. (C.c., art. 1132; c.c., art. 1136; c.c., art. 1137). [RV589646]

@Azioni giudiziarie del condominio - Legittimazione dell'amministratore - Giudizio di appello - Mutamento dell'amministratore in corso di causa

--Qualora il condominio si sia costituito in giudizio in virtù di mandato conferito anche per il giudizio di appello, il mutamento in corso di causa della persona dell'amministratore che aveva rilasciato la procura alle liti non incide sul rapporto processuale, che è in ogni caso riferito, sia dal lato passivo sia da quello attivo, al condominio, quale ente di gestione che opera in rappresentanza e nell'interesse dei condomini.

    Cass. civ., sez. II, 20 aprile 2006, n. 9282, Guidi c. Cond. Via Balma Torino. (C.c., art. 1130; c.c., art. 1131; c.c., art. 1704; c.p.c., art. 77). [RV588989]

@Azioni giudiziarie del condominio - Legittimazione dell'amministratore - Supercondominio - Azione esperita

--Allorquando i singoli proprietari di appartamenti facenti parte di un complesso immobiliare composto di più condomìni (supercondominio), abbiano esperito, nei confronti della società costruttrice, azione di danni per non essere state messe a loro disposizione le prescritte aree di parcheggio, e siano intervenuti nel giudizio le amministrazioni condominiali dei vari fabbricati del complesso, deve ritenersi che la mancata realizzazione di tali aree di parcheggio, nella prescritta proporzione con le edificate volumetrie, si sia tradotta in una diminuzione di valore non solo delle singole unità immobiliari, alle quali le stesse avrebbero dovuto essere asservite, ma anche delle rimanenti aree scoperte, destinate ad usi e servizi comuni dei vari condomìni, la cui menomata fruibilità, dipendente dal sovraffollamento di veicoli nell'ambito del complesso immobiliare, si riverbera su tali parti comuni. Pertanto, a tutela di queste, ben possono le assemblee dei condomìni, ai sensi dell'articolo 1131, comma primo, c.c., e con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 1136 c.c., conferire incarico all'amministratore ad agire in giudizio, in rappresentanza della collettività condominiale, i cui partecipanti abbiano subìto lesioni nei rispettivi e proporzionali diritti, essendo invece lo specifico mandato di ciascun condomino, o l'unanime delibera di tutti i partecipanti, richiesti solo per i diversi casi di azioni dirette a far valere diritti esclusivi dei singoli condomini.

    Cass. civ., sez. II, 25 maggio 2006, n. 12395, Norinc. Costr. srl c. Cond. Fabbricati Smeraldo Zaffiro ed altri. (C.c., art. 1130; c.c., art. 1131). [RV590110]

Page 690

@Azioni giudiziarie del condominio - Legittimazione dell'amministratore - Violazione del regolamento condominiale - Delibera assembleare

--L'amministratore del condominio, essendo tenuto a curare l'osservanza del regolamento di condominio (art. 1130, primo comma n. 1, c.c.), è legittimato ad agire in giudizio per ottenere la cessazione degli abusi posti in essere da un condomino (nella specie, consistenti nell'inosservanza degli orari stabiliti per lo scuotimento dalle finestre delle tovaglie e per la battitura dei tappeti), senza la necessità di una specifica deliberazione assembleare e, inoltre, ha la facoltà di irrogare a detto condomino una sanzione pecuniaria, qualora ciò sia previsto dal citato regolamento, ai sensi dell'art. 70 disp. att. c.c.

    Cass. civ., sez. II, 26 giugno 2006, n. 14735, Pescatore c. Blandini. (C.c., art. 1130). [RV590287]

@Canone - Aggiornamento - Per spese straordinarie- Criterio di calcolo

--L'adeguamento del canone spettante al locatore, ex art. 23 della legge n. 392 del 1978, quale corrispettivo per i miglioramenti apportati all'immobile, per loro natura durevoli nel tempo, deve operare non come elemento variabile e fluttuante, ma secondo un principio unitario di stabilità; ne consegue che l'aumento deve essere commisurato all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, calcolato al tasso vigente in relazione al periodo in cui vennero sostenute dal locatore le spese straordinarie.

    Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2006, n. 13342, Stefanelli Dini ed altro c. Giorgetti ed altro. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 24). [RV589734]

@Canone - Corresponsione - Riduzione o diminuzione del godimento dell'immobile - Unilaterale sospensione o riduzione del canone

--Al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. (Nella specie, il conduttore, dopo che l'immobile era stato lesionato dalla caduta di un albero sul tetto, aveva continuato a utilizzarlo mantenendovi i mobili e ad altri oggetti nelle stanze non danneggiate dal sinistro).

    Cass. civ., sez. III, 1 giugno 2006, n. 13133, Tersigni c. Coradini Silveri ed altri. (C.c., art. 1460; c.c., art. 1575; c.c., art. 1584; c.c., art. 1587). [RV590326]

@Canone - Morosità - Importanza e gravità dell'inadempimento - Accertamento

--A seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro ancorato - ai sensi degli artt. 5 e 55 della stessa legge (non abrogati dalla successiva legge 9 dicembre 1998, n. 431) - a due elementi: l'uno di ordine quantitativo afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o all'omesso pagamento degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone; l'altro di ordine temporale relativo al ritardo consentito o tollerato, fermo restando, tuttavia, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, il concorso de ll'elemento soggettivo dell'inadempimento costituito dall'imputabilità della mora debendi a dolo o colpa grave del debitore. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata esclusa la sussistenza del dolo o della colpa a carico del conduttore, ravvisandosi nel...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT