Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine93-121

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Abusivo esercizio di una professione - Ambito di applicazione - Base tutelata - Individuazione

In tema di esercizio arbitrario di una professione, benchè il bene tutelato dall'art. 348 c.p. sia costituito dall'interesse generale a che determinate professioni, richiedenti, tra l'altro, particolari competenze tecniche, vengano esercitate soltanto da soggetti che abbiano conseguito una speciale abilitazione amministrativa, e debba quindi ritenersi che l'eventuale lesione del bene anzidetto riguardi in via diretta ed immediata la P.A., ciò non toglie che possano assumere veste di danneggiati quei soggetti che, in via mediata e di riflesso, abbiano subito un pregiudizio dalla violazione della norma penale in questione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che - improcedibile essendo risultato, per difetto di tempestiva querela, il reato di lesioni colpose - aveva escluso che dalla sola violazione dell'art. 348 c.p. potesse ritenersi derivato un danno di cui la costituita parte civile avesse titolo ad essere risarcita).

    Cass. pen., sez. V, 4 febbraio 2005, n. 3996 (ud. 18 novembre 2004), Gagliano ed altri. (C.p., art. 185; c.p., art. 348; c.p.p., art. 74). [RV230430]


@Appello penale - Cognizione del giudice d'appello - Reformatio in peius - Ambito di applicazione

In tema di impugnazioni, il divieto di reformatio in pejus riguarda non solo il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di secondo grado che, pure in assenza dell' appello del P.M., aveva operato, in conseguenza del riconoscimento delle attenuanti generiche già concesse in primo grado, una diminuzione di pena pari a un sesto, inferiore rispetto a quella applicata, nella misura massima di un terzo, nel precedente grado di giudizio).

    Cass. pen., sez. I, 29 novembre 2004, n. 46271 (ud. 3 novembre 2004), Pagnozzi ed altro. (C.p.p., art. 597; c.p., art. 62 bis). [RV230320]


@Appello penale - Cognizione del giudice d'appello - Reformatio in peius - Violazione del divieto

Sussiste la violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, commi terzo e quarto c.p.p.), nel caso in cui, pur essendo l'entità della pena complessivamente irrogata pari a quella inflitta dal primo giudice, il giudice di appello affermi la responsabilità dell'imputato in ordine ad un delitto sul quale il giudice di primo grado aveva erroneamente omesso di decidere, individuando la pena base, ai fini dell'applicazione della continuazione, in quella relativa a detto reato, ritenuto di maggiore gravità; ed ometta, inoltre, il richiesto computo delle attenuanti generiche, già riconosciute in prime cure ed ivi erroneamente pretermesse nel concreto calcolo della pena.

    Cass. pen., sez. I, 20 ottobre 2004, n. 41096 (ud. 21 settembre 2004), Zappalà. (C.p.p., art. 81; c.p.p., art. 597). [RV230626]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Proscioglimento prima del dibattimento - Esclusione

Nel giudizio d'appello non trova applicazione il disposto di cui all'art. 469 c.p.p. (proscioglimento prima del dibattimento) per una molteplicità di considerazioni di ordine sistematico e letterale correlate all'interpretazione dell'art. 598 cod. proc. pen: a) l'art. 601 c.p.p. introduce una disciplina degli atti preliminari in appello autonoma rispetto al primo grado; b) l'art. 599 c.p.p., nell'enucleare i casi tassativi nei quali si può procedere a rito camerale, non richiama l'ipotesi del proscioglimento prima del dibattimento atteso che nel giudizio d'appello, contraddistinto da una fase dibattimentale di norma contratta, non sussistono le esigenze di economia processuale.

    Cass. pen., sez. II, 25 ottobre 2004, n. 41498 (c.c. 6 ottobre 2004), Morgante. (C.p.p., art. 469; c.p.p., art. 598; c.p.p., art. 599; c.p.p., art. 601). [RV230576]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Proscioglimento prima del dibattimento - Esclusione

La sentenza con la quale la corte d'appello abbia dichiarato de plano l'estinzione del reato prima del dibattimento, oltre ad essere affetta da nullità assoluta di ordine generale in quanto incidente sull'intervento e assistenza dell'imputato, non è nemmeno autorizzata dall'art. 129 c.p.p., la cui prescrizione dell'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità può operare in relazione ad un giudizio in senso tecnico e non anche nella fase predibattimentale.

    Cass. pen., sez. II, 25 ottobre 2004, n. 41498 (c.c. 6 ottobre 2004), Morgante. (C.p.p., art. 129; c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 179; c.p.p., art. 469). [RV230577]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglioProvvedimento - Impedimento dell'imputato

In tema di decisione di appello assunta in camera di consiglio, la richiesta di partecipazione da parte dell'imputato di cui all'art. 599, comma secondo c.p.p. può essere tratta anche da facta concludentia da cui possa desumersi la sua inequivoca manifestazione di volontà di comparire all'udienza camerale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sufficiente la produzione da parte del difensore di una certificazione medica attestante l'impedimento a comparire dell'imputato con espressa istanza di rinvio).

    Cass. pen., sez. VI, 4 novembre 2004, n. 43201 (ud. 11 ottobre 2004), Viti. (C.p.p., art. 127; c.p.p., art. 599). [RV230381]


@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Assunzione di testi

Non dà luogo ad alcuna nullità la mancata assunzione di prova testimoniale, già ammessa in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, qualora il giudicePage 94 ritenga, all'esito dell'acquisizione documentale, pure disposta con la predetta rinnovazione, sufficientemente istruito il processo.

    Cass. pen., sez. VI, 22 dicembre 2004, n. 49047 (ud. 20 settembre 2004), Bilardello. (C.p.p., art. 190; c.p.p., art. 603). [RV230615]


@Appello penale - Effetto devolutivo - Impugnazione della sentenza in punto di responsabilità - Asserita implicita devoluzione della doglianza sul trattamento sanzionatorio

In base al principio devolutivo che caratterizza il giudizio di appello ed in base alle norme relative alle formalità dell'impugnazione, che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame, quello della specificità dei motivi (articoli 581, lettera c, e 591, comma primo, lettera c, c.p.p.), deve escludersi che l'impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio. (La Corte ha altresì osservato che, neppure tra le facoltà attribuite al giudice di appello dal comma quinto dell'art. 597 c.p.p. può farsi rientrare, in mancanza di specifico motivo di gravame dell'interessato, la modifica sanzionatoria in senso favorevole all'imputato, giacchè lo stesso potere di effettuare il giudizio di comparazione tra le circostanze, ivi previsto, è pur sempre subordinato all'applicazione di ufficio da parte del giudice di appello di nuove circostanze attenuanti).

    Cass. pen., sez. IV, 1 dicembre 2004, n. 46584 (ud. 6 ottobre 2004), Vannicola. (C.p.p., art. 581; c.p.p., art. 591; c.p.p., art. 597). [RV230402]


@Appello penale - Incidentale - Strumento autonomo di impugnazione - Esclusione

L'appello incidentale non è strumento autonomo di impugnazione ma ha natura accessoria rispetto a quello principale, atteso che la ratio dell'istituto non è quella di svolgere una funzione deterrente rispetto al gravame proposto dall'imputato ma di porsi in posizione antagonistica alle doglianze da quest'ultimo specificamente mosse. Ne consegue che l'appello incidentale non può avere ad oggetto i capi della decisione, ma neanche i punti di essa, che non siano stati investiti dall'appello principale.

    Cass. pen., sez. I, 13 gennaio 2005, n. 431 (ud. 16 dicembre 2004), Grima. (C.p.p., art. 595). [RV230714]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Presupposti - Cause ostative - Recidiva

In tema di patteggiamento, al fine della preclusione prevista dall'art. 444, comma primo bis c.p.p., non è sufficiente che dal certificato penale emerga una situazione riportabile alla recidiva ex art. 99, quarto comma c.p., ma occorre una specifica declaratoria della recidiva stessa, che ne presuppone la rituale contestazione.

    Cass. pen., sez. VI, 7 ottobre 2004, n. 39238 (ud. 16 settembre 2004), P.G. in proc. Bonfanti ed altri. (C.p.p., art. 444; c.p., art. 99). [RV230378]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 5 legge 134 del 2003 - Difensore privo di procura speciale

Non è abnorme e non è, quindi, suscettibile di ricorso per cassazione, l'ordinanza con la quale il tribunale accolga la richiesta formulata, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 5, comma secondo, legge 12 giugno 2003 n. 134, dal difensore privo di procura speciale, e contestualmente disponga la sospensione del processo per la durata ivi prevista al fine di consentire all'imputato di valutare l'opportunità di richiedere il patteggiamento.

    Cass. pen., sez. VI, 7 ottobre 2004, n. 39219 (c.c. 17 settembre 2004), P.M. in proc. Brizzi. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 568; c.p.p., art. 606; L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 5). [RV230414]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Confisca in caso di patteggiamento - Interesse ad impugnare dell'imputato

In tema di patteggiamento, allorchè il giudice di merito abbia, sulla base di un accertamento di fatto, affermato in sentenza e correttamente motivato che il bene sequestrato costituisce «prezzo»...

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