Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine323-344

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Abuso d'ufficio - Estremi - Dovere di astensione per i pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio in caso di interesse proprio o di un prossimo congiunto - Integrazione del reato

La norma che incrimina l'abuso di ufficio, nella parte relativa all'omessa astensione in presenza di un interesse proprio dell'agente o di un prossimo congiunto, ha introdotto nell'ordinamento, in via diretta e generale, un dovere di astensione per i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che si trovino in una situazione di conflitto di interessi. Dunque l'inosservanza di tale dovere comporta l'integrazione del reato anche quando faccia difetto, per il procedimento ove l'agente è chiamato ad operare, una specifica disciplina dell'astensione, o nei casi in cui la disciplina eventualmente esistente riguardi un numero piú ridotto di ipotesi o sia priva di carattere cogente. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la responsabilità di un magistrato del P.M. che aveva agito in una situazione di conflitto di interessi, sebbene l'art. 52 c.p.p. preveda, per questa come per altre gravi ragioni di convenienza, una mera facoltà di astensione).

    Cass. pen., sez. VI, 2 marzo 2005, n. 7992 (ud. 19 ottobre 2004), Evangelista. (C.p.p., art. 36; c.p.p., art. 52; c.p., art. 323). [RV231477]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento - Decreto di citazione

Qualora il giudizio di appello, trattandosi di procedimento condotto con rito abbreviato, debba svolgersi nelle forme previste dall'art. 599 c.p.p., non è richiesto che nel decreto di citazione emesso ai sensi dell'art. 601 c.p.p. venga inserito l'avvertimento che l'imputato, in caso di mancata comparizione, sarà giudicato in contumacia, dovendosi anzi ritenere un tale avvertimento del tutto improprio, rispetto alla disciplina del procedimento camerale dettata dall'art. 127 c.p.p., cui si richiama il citato art. 599.

    Cass. pen., sez. IV, 16 marzo 2005, n. 10231 (ud. 26 gennaio 2005), Todeschini ed altro. (C.p.p., art. 429; c.p.p., art. 599; c.p.p., art. 601). [RV230921]


@Appello penale - Sentenza - Ordinanza camerale ex art. 600 comma secondo c.p.p. - Successiva decisione sulle questioni civili assunta con sentenza

In tema di appello, l'ordinanza camerale assunta ex art. 600 comma secondo c.p.p. e la sentenza di appello che decide sulle questioni civili sono atti radicalmente diversi per natura giuridica, per la funzione che svolgono, per il momento in cui sono adottati, per il tipo di cognizione che presuppongono e di decisione che adottano. Ne consegue che non è consentito sollecitare in sede di legittimità un controllo della motivazione della sentenza di appello basato, non sulla sua coerenza interna, ma in rapporto alla precedente ordinanza relativa alle statuizioni civili. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato nel quale veniva dedotto che la sentenza di appello aveva del tutto omesso di considerare, nella parte relativa alla statuizioni civili, l'ordinanza emessa dal giudice di secondo grado, in diversa composizione, che ne aveva sospeso l'esecutorietà).

    Cass. pen., sez. VI, 15 marzo 2005, n. 10081 (ud. 8 febbraio 2005), Nodari ed altri. (C.p.p., art. 600; c.p.p., art. 605; c.p.p., art. 606). [RV230892]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Determinazione - Reato continuato

In tema di patteggiamento, prima di rendere efficace l'accordo delle parti sulla pena qualora sia stata ritenuta la continuazione tra i reati, il giudice deve verificare la sussistenza del medesimo disegno criminoso, che non può essere dedotto dalla mera contestualità temporale dei fatti criminosi.

    Cass. pen., sez. VI, 30 novembre 2004, n. 46458 (c.c. 5 ottobre 2004), P.G. in proc. Bougeois. (C.p., art. 81; c.p.p., art. 444). [RV230837]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Misura di sicurezza - Confisca

In tema di confisca disposta con la sentenza di patteggiamento, anche dopo la modifica dell'art. 445 c.p.p. che ha esteso le possibilità di provvedere alla confisca rendendola adottabile in tutti i casi previsti dall'art. 240 c.p., il giudice è tenuto a motivare l'esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando i presupposti della disposta confisca.

    Cass. pen., sez. IV, 15 dicembre 2004, n. 48172 (c.c. 19 ottobre 2004), Fallacara. (C.p., art. 240; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV230767]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Termine - Art. 5 della legge 12 giugno 2003 n. 134

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 legge 12 giugno 2003 n. 134 in relazione agli artt. 24, 26 e 27 Cost. nella parte in cui non consente l'applicabilità anche nel giudizio di cassazione della procedura di applicazione della pena su richiesta ivi prevista, in quanto l'istituto del patteggiamento è finalizzato - attraverso un sistema sanzionatorio premiale - alla rapida affermazione della giustizia, diversamente trasformandosi in un beneficio gratuito ed ingiustificato, svincolato da interessi collettivi che lo legittimino.

    Cass. pen., sez. IV, 19 gennaio 2005, n. 1291 (ud. 29 novembre 2004), Vincita. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 446; L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 5). [RV230775]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Confisca facoltativa - Ammissibilità

In tema di applicazione della pena su richiesta, a seguito della novella apportata all'art. 445 c.p.p. dall'art. 2 della legge 12 giugno 2003 n. 134, che ha espunto dal testo della norma il richiamo al solo comma secondo dell'art. 240 c.p., non è più vietato sottoporre a confisca anche la cosa servitaPage 324 o destinata alla commissione del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di primo grado che aveva disposto la confisca di un'autovettura utilizzata per la commissione di un furto pluriaggravato).

    Cass. pen., sez. V, 4 marzo 2005, n. 8434 (c.c. 1 dicembre 2004), Dell'Annunziata. (C.p., art. 240; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 2). [RV230810]


@Associazione per delinquere - Partecipazione - Appartenenza - Contemporanea appartenenza a diverse associazioni criminali

In tema di associazione per delinquere, non è giuridicamente errato o contrario alla logica ritenere la diversità del fatto associativo nel caso di un soggetto il quale faccia parte di un organismo criminoso che, oltre a operare in proprio, sia anche inserito in una «federazione» di analoghi organismi, avente sue proprie e distinte finalità, in funzione delle quali appunto essa è stata concepita e realizzata: in tale ipotesi la singola persona fisica risponde della duplice e distinta partecipazione, anche in coincidenza temporale, ai due distinti organismi criminosi. (Affermando il principio la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di duplicità di giudicati per lo stesso fatto).

    Cass. pen., sez. I, 18 febbraio 2005, n. 6410 (c.c. 13 gennaio 2005), Serraino. (C.p., art. 416; c.p., art. 416 bis; c.p.p., art. 649). [RV230831]


@Atti e provvedimenti del giudice penale - Atti abnormi - Sussistenza - Fattispecie

È affetto da abnormità il provvedimento con cui il G.I.P. senza respingere formalmente la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., abbia concesso allo stesso un ulteriore termine di sessanta giorni per svolgere le indagini da lui indicate in un precedente provvedimento, con cui sia stata respinta la stessa richiesta di archiviazione, nonostante le indagini sollecitate si siano rivelate inutili, perchè già effettuate, o impossibili.

    Cass. pen., sez. II, 24 febbraio 2005, n. 7343 (c.c. 28 gennaio 2005), P.M. in proc. D'Onorio. (C.p.p., art. 178; c.p.p., art. 409; c.p.p., art. 568; c.p.p., art. 606). [RV230773]


@Atti e provvedimenti del giudice penale - Correzione di errori materiali - Provvedimento assoggettato ad impugnazione non dichiarata inammissibile - Incompetenza funzionale del giudice che abbia deliberato il provvedimento

La correzione di errori materiali, nel caso che il provvedimento interessato sia oggetto di impugnazione non dichiarata inammissibile, non può essere disposta dal giudice che abbia deliberato il provvedimento stesso, spettando la relativa competenza al giudice del gravame. L'ordinanza eventualmente assunta in violazione di tale regola, che attiene alla competenza funzionale del giudice, è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

    Cass. pen., sez. VI, 7 dicembre 2004, n. 47456 (c.c. 15 novembre 2004), Bouabid. (C.p.p., art. 4; c.p.p., art. 130; c.p.p., art. 178). [RV230759]


@Atti e provvedimenti del giudice penale - Provvedimenti in camera di consiglio - Udienza - Principio della immutabilità del giudice

Non costituisce vizio di nullità ex art. 525 c.p.p. il fatto che all'applicazione di una misura cautelare nei confronti di un imputato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare nel corso del dibattimento, partecipi un giudice diverso da quello componente del collegio che ha emesso la sentenza di condanna; la possibilità di pronunziarsi anche sulla misura custodiale ai sensi dell'art. 307, comma secondo c.p.p. deve essere intesa, infatti, nel senso che si tratti di medesimo ufficio o non nel senso di medesimo giudice quale persona fisica.

    Cass. pen., sez. II, 8 febbraio 2005, n. 4543 (c.c. 2 dicembre 2004), De Antonis. (C.p.p., art. 127; c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 307; c.p.p., art. 525). [RV230772]


@Atti preliminari al dibattimento - Rinnovazione - Decreto di citazione - A seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione

Il rinnovo della citazione a giudizio (art. 143 disp. att. c.p.p.), presupponendo la regolare...

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