Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Citazione di appello - Rinnovazione di un atto di citazione nullo - Applicabilità dell'art. 164 c.p.c

-La rinnovazione di un atto di citazione nullo, disciplinata anche in appello dalla disposizione di cui all'art. 164 c.p.c., è regolata, quanto ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, dal testo della norma suddetta vigente anteriormente alla modifica introdotta dalla legge n. 353 del 1990, con la conseguenza che la rinnovazione ha efficacia ex nunc (mentre la rinnovazione della citazione e la costituzione del convenuto secondo il nuovo testo producono effetti ex tunc).

    Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11607, Micheli c. Spinelli. (C.p.c., art. 164; L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 90; L. 20 dicembre 1995, n. 534; D.l. 26 novembre 1995, n. 432). [RV581873]

@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Requisiti

-Il requisito della specificità dei motivi d'appello implica la necessità che la esposizione dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate; ne consegue che, se non è sufficiente un generico richiamo alle difese svolte nel giudizio di primo grado, può risultare sufficiente la specifica riproposizione delle stesse difese.

    Cass. civ., sez. lav., 7 giugno 2005, n. 11781, Nassini ed altri c. Inps. (C.p.c., art. 342). [RV582028]

@Appello civile - Costituzione e comparizione delle parti - Mancata costituzione dell'appellanteImprocedibilità dell'appello

-In tema di improcedibilità' dell'appello, l'art. 348, primo comma, del codice di procedura civile, nel testo sostituito, con efficacia dal 30 aprile 1995, dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - il quale ha apportato alla disciplina dell'istituto una modifica ispirata al favor per il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nel segno dell'accelerazione dell'attività' processuale la mancata costituzione in termini dell'appellante, (da effettuarsi, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., depositando la nota di iscrizione a ruolo ed il proprio fascicolo entro dieci giorni dall'appello o entro cinque giorni in caso di abbreviazione dei termini), determina automaticamente l'improcedibilità' dell'appello, senza che pertanto possa trovare applicazione l'art. 171, secondo comma, dello stesso codice, con la conseguente possibilità' della costituzione dell'appellante fino alla prima udienza, qualora l'appellato si sia costituito nei termini. Infatti, il richiamo alle forme ed ai termini del procedimento avanti il tribunale, contenuto nell'art. 347, primo comma, c.p.c., deve ritenersi riferito solo agli artt. 165 e 166 mentre la previsione dell'art. 171, secondo comma, deve ritenersi incompatibile con il tenore dell'art. 348 del codice di rito, il quale esclude in ogni caso la possibilità' di una ritardata costituzione di una delle parti o l'applicazione dell'istituto dell'estinzione per la loro inattività, stabilendo espressamente l'improcedibilità' dell'appello, senza attribuire alcun rilievo al comportamento dell'altra parte.

    Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11594, Giovanardi c. De Pascali. (C.p.c., art. 165; c.p.c., art. 171; c.p.c., art. 347; c.p.c., art. 348). [RV581931]

@Appello civile - Domande non riproposte - Cumulo soggettivo alternativo o subordinato - Accoglimento della domanda nei confronti di uno dei convenuti

-Nel caso di domanda proposta nei confronti di un solo soggetto - indicato alternativamente rispetto ad altro convenuto o in modo subordinato rispetto ad altri -, ottenuta la pronuncia richiesta a carico di uno dei convenuti, l'attore non può essere considerato soccombente quand'anche secondo la sua tesi la condanna dovesse essere pronunziata nei confronti dell'altro; ne consegue che in sede d'appello egli può limitarsi a riproporre integralmente il suo assunto difensivo senza proporre impugnazione contro la decisione medesima. Per contro, qualora l'attore abbia richiesto che la sentenza sia emessa nei confronti di più persone (o addirittura abbia chiesto la condanna in solido di più soggetti) e la domanda sia stata accolta nei confronti di alcuni contenuti e non di altri, sussistendo la soccombenza nei riguardi di questi ultimi, egli deve proporre l'impugnazione sul punto, altrimenti formandosi il giudicato.

    Cass. civ., sez. III, 27 maggio 2005, n. 11276, Russo c. Sud Leasing Spa in liquid. ed altro. (C.c., art. 2909; c.p.c., art. 33; c.p.c., art. 103; c.p.c., art. 324; c.p.c., art. 346). [RV581926]

@Appello civile - Incidentale - Termine - Tempestività

-Non è inammissibile l'appello incidentale proposto con comparsa depositata assumendo a parametro temporale di riferimento per il rispetto del termine decadenziale dei venti giorni prima non già la data fissata nell'atto di appello, ma quella alla quale il presidente dopo aver nominato il giudice istruttore, abbia rinviato la causa facendo uso del potere attribuito dal quinto comma dell'art. 168 bis c.p.c.

    Cass. civ., sez. II, 27 aprile 2005, n. 8897, Carpanzano c. Barberini Colonna di Sciarra. (C.p.c., art. 166; c.p.c., art. 168 bis; c.p.c., art. 343; c.p.c., art. 347). [RV581888]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio -Procedimento - Giudizio contumaciale

-Nell'ipotesi in cui il giudice d'appello si avvalga - per la decisione del rito della camera di consiglio (art. 599 c.p.p.), il decreto di citazione non deve contenere l'avvertimento che, non comparendo, l'imputato sarà giudicato in contumacia. Vanno in tal caso rispettate le forme dell'art. 127 e cioè dato avviso soltanto ai difensori almeno dieci giorni prima. La mancata comparizione del prevenuto non ha PG648> invece rilevanza, tranne che egli sia legittimamente impedito e manifesti la volontà di essere presente.

    Cass. pen., sez. II, 11 aprile 2005, n. 13134 (ud. 3 marzo 2005), Puzzo. (C.p.p., art. 127; c.p.p., art. 429). [RV231254]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento - Patteggiamento in appello

-In tema di definizione concordata della pena in appello, quantunque l'art. 599 del codice di rito non imponga - diversamente da quanto preveduto nell'art. 444 secondo comma - l'obbligo dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità al giudice dell'impugnazione, questi ha comunque il dovere di rispettare la disposizione di cui all'art. 129 c.p.p. essendo essa - al pari di quelle dettate dagli artt. 179 e 191 circa l'obbligo di rilevare le nullità assolute e l'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite - di carattere generale applicabile in ogni stato e grado del procedimento, e costituente deroga al principio devolutivo dell'appello.

    Cass. pen., sez. III, 15 marzo 2005, n. 10043 (c.c. 27 gennaio 2005), Alleri. (C.p.p., art. 129; c.p.p., art. 179; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 599). [RV231150]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento - Patteggiamento in appello

-In tema di definizione concordata della pena in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 quarto comma c.p.p., fondato sul rilievo dell'avvenuta celebrazione del processo in pubblica udienza anziché in camera di consiglio, posto che la norma violata non è sanzionata con alcuna previsione di nullità, inutilizzabilità o decadenza, e manca l'interesse ad impugnare offrendo comunque il dibattimento pubblico maggiori garanzie rispetto al rito camerale.

    Cass. pen., sez. III, 15 marzo 2005, n. 10043 (c.c. 27 gennaio 2005), Alleri. (C.p.p., art. 177; c.p.p., art. 599; c.p.p., art. 606). [RV231151]

@Appello penale - Sentenza - Deposito - Omesso avviso del deposito ad uno dei codifensori

-L'omesso avviso del deposito della sentenza di appello ad uno dei due codifensori non ha alcun rilievo nell'ipotesi in cui l'imputato abbia ritualmente proposto impugnazione, in quanto, in tal caso, l'eventuale nullità, conseguente all'omissione di detto avviso, deve ritenersi sanata, considerato che l'interessato si è avvalso della facoltà al cui esercizio l'atto omesso ed eventualmente nullo era preordinato.

    Cass. pen., sez. II, 15 dicembre 2004, n. 48302 (ud. 15 ottobre 2004), Derosas. (C.p.p., art. 183; c.p.p., art. 585). [RV231274]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Poteri del giudice - Possibilità di applicare di ufficio la continuazione tra i reati

-In caso di pronunzia di sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., ma deve valutare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, la congruità della pena indicata dalle parti e l'applicazione e la comparazione delle prospettate circostanze. Ne consegue che egli non può applicare d'ufficio la continuazione quando la stessa non sia stata oggetto di patteggiamento.

    Cass. pen., sez. I, 8 marzo 2005, n. 09193 (ud. 3 febbraio 2005), Lamkia. (C.p.p., art. 129; c.p.p., art. 444; c.p., art. 81). [RV231215]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danniAzione diretta nei confronti dell'assicuratore

-Perché il danneggiato da un sinistro stradale possa agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 18 legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve sussistere il nesso causale del sinistro con la circolazione su strada pubblica o su area a questa equiparata; tale situazione è configurabile ove un veicolo in circolazione su una strada pubblica, per qualsiasi motivo, sbandi invadendo un'area privata, ed ivi cagioni un danno, ma non nel caso in cui il veicolo abbia percorso la strada pubblica prima dell'evento dannoso, mentre tutta la dinamica del sinistro si sviluppi solo dopo l'ingresso nell'area privata. (Nella...

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