Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Analisi- Effettuato dalla Asl

-- In tema di scarichi di acque reflue industriali convogliate nel deflusso delle acque meteoriche, le analisi dei campioni, eseguite dalla ASL in via amministrativa, sono soggette alla disciplina di cui all'art. 223 delle disposizioni di attuazione del codice di rito, alla stregua della quale il preventivo avviso circa l'ora, il giorno e il luogo dell'esame è necessario solo in ipotesi di revisione dell'analisi. (La Corte ha precisato che l'eventuale violazione della disciplina in questione dà luogo ad una nullità di carattere intermedio non più deducibile dopo la sentenza di primo grado).

    Cass. pen., sez. III, 20 giugno 2006, n. 21136 (ud. 11 maggio 2006), Licheri. (D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 59; c.p.p., art. 180; c.p.p. att., art. 223). [RV234521]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento - Impedimento a comparire del difensore

-- Al procedimento camerale del giudizio abbreviato di appello, disciplinato dagli artt. 599 e 127 c.p.p., non si applica l'art. 420-ter, comma quinto, che impone il rinvio del procedimento in caso di impedimento del difensore (In motivazione è stato argomentato che, nella menzionata udienza camerale, la presenza delle parti è facoltativa e solo per l'imputato è espressamente previsto, dall'art. 599 comma secondo, che, ove abbia manifestato la volontà di presenziare alla udienza, questa deve essere rinviata in caso di suo legittimo impedimento).

    Cass. pen., sez. V, 16 maggio 2006, n. 16555 (ud. 6 aprile 2006), Verbi. (C.p.p., art. 127; c.p.p., art. 420; c.p.p., art. 443; c.p.p., art. 599). [RV234450]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento - Legittimo impedimento del difensore

-- È manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 599 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, in caso di mancata partecipazione al giudizio camerale di appello del difensore che sia legittimamente impedito, si faccia applicazione della regola (art. 420 ter c.p.p.) che impone il rinvio della udienza. (In motivazione, la Corte, nel richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 373 del 1998, ha osservato che non lede i principi costituzionali di eguaglianza, difesa e giusto processo, la scelta del legislatore di disciplinare diversamente l'esercizio del diritto di difesa in relazione alla diversità dei riti, con modalità improntate a criteri di economia processuale e di massima speditezza).

    Cass. pen., sez. V, 16 maggio 2006, n. 16555 (ud. 6 aprile 2006), Verbi. (C.p.p., art. 127; c.p.p., art. 420; c.p.p., art. 443; c.p.p., art. 599). [RV234451]

@Appello penale - Facoltà del giudice di appello - Pronuncia di proscioglimento prima del dibattimento - Inammissibilità

-- Il giudice di appello non può pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento, in quanto il rinvio alle norme sul giudizio di primo grado di cui all'art. 598 del co- dice di rito non comprende l'eccezionale procedura prevista dall'art. 469 c.p.p.; a maggior ragione è illegittima la decisione con cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado con la quale l'imputato sia stato condannato anche al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile, dichiari l'estinzione dei reati con sentenza predibattimentale, perché solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel rituale contraddittorio delle parti.

    Cass. pen., sez. V, 15 maggio 2006, n. 16504 (c.c. 21 aprile 2006), Miatello e altro. (C.p.p., art. 469; c.p.p., art. 598; c.p.p., art. 601). [RV234452]

@Appello penale - Provvedimenti appellabili e inappellabili - Sentenza di condanna per contravvenzione che erroneamente applica la sola pena dell'ammenda - Sussistenza

-- È appellabile la sentenza con la quale viene erroneamente inflitta la sola pena pecuniaria non potendo trovare applicazione nella specie la disposizione dell'art. 593 comma terzo c.p.p.

    Cass. pen., sez. III, 11 aprile 2006, n. 12673 (ud. 7 marzo 2006), Caserta. (C.p.p., art. 593). [RV234594]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Spese processuali - Decisione sulle spese sostenute dalla parte civile

-- Il giudice del «patteggiamento» è tenuto a pronunciarsi in ordine al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile e a condannare l'imputato al pagamento di dette spese, salvo che ricorrano «giusti motivi» per la compensazione totale o parziale (art. 444, comma secondo, c.p.p.), sui quali vi è dovere di motivare. (Nell'occasione, la Corte ha altresì precisato che, non costituendo le spese sostenute dalla parte civile materia dell'accordo ex art. 444 c.p.p. tra l'imputato e il P.M., l'imputato e la parte civile sono legittimati a dedurre in sede di legittimità le normali censure attinenti alla valutazione giudiziale in ordine alla pertinenza delle voci di spesa, alla loro documentazione ed alla loro congruità).

    Cass. pen., sez. IV, 16 giugno 2006, n. 20796 (c.c. 3 maggio 2006), P.c. in proc. Lupo. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 574; c.p.p., art. 576). [RV234593]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti- Costituzione di parte civile - Spese processuali - Omessa condanna al pagamento Page 558

-- Nel caso in cui con la sentenza di «patteggiamento» si ometta di provvedere sulle spese processuali sostenute dalla parte civile, tale parte può esperire il rimedio offerto dalle norme degli artt. 130 e 535, ultimo comma, c.p.p., sulla correzione degli errori materiali, sul presupposto, di ordine generale, che la condanna alle spese, nel processo penale, è collegata alla soccombenza, con conseguente obbligo del soggetto sottoposto a condanna alla rifusione delle spese processuali (art. 535 c.p.p.) e di quelle giudiziali sostenute dalla parte civile (art. 541 c.p.p.). (In motivazione la Corte ha osservato che, anche se quest'ultima norma non reca una previsione analoga a quella dell'art. 535 c.p.p., secondo cui, in caso di omessa pronuncia sulle spese, deve provvedersi con lo strumento della rettificazione di cui all'art. 130 c.p.p., tale previsione si deve, comunque, ritenere applicabile in quanto la statuizione sulle spese della parte civile, in caso di «patteggiamento» - sentenza avente natura di condanna salvo che per determinati effetti espressamente previsti - è da reputarsi dovuta alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 443 del 1990, che ha dichiarato la illegittimità dell'art. 444 comma secondo nella parte in cui non prevedeva l'obbligo della condanna al pagamento delle spese della parte civile, salva, per giusti motivi, la compensazione).

    Cass. pen., sez. V, 15 maggio 2006, n. 16499 (c.c. 2 marzo 2006), Minuto. (C.p.p., art. 130; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 535; c.p.p., art. 541). [RV234445]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti-Sentenza - Derubricazione del reato contestato in sede di accordo delle parti - Obbligo del giu- dice di motivare sul punto

-- In tema di sentenza di patteggiamento, qualora, in sede di accordo delle parti, si sia proceduto alla qualificazione giuridica del fatto in termini più lievi rispetto all'imputazione originariamente contestata il giudice ha l'obbligo di motivare, sia pure sinteticamente, sulla legittimità della derubricazione, in quanto l'omissione di detto obbligo impedisce il doveroso controllo sulla legittimità della sua valutazione, incorrendo così nel difetto di motivazione.

    Cass. pen., sez. V, 10 aprile 2006, n. 12611 (c.c. 2 marzo 2006), P.G. in proc. Caldararu ed altro. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 606). [RV234545]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Sospensione della patente di guidaApplicazione con la sentenza di patteggiamento

-- È illegittima la decisione con cui il giudice applichi la pena richiesta dalle parti omettendo di disporre la sospensione della patente di guida, considerato che tale sospensione - prevista dall'art. 186 c.s. ed avente natura di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria - deve essere obbligatoriamente ordinata dal giudice anche nel caso di definizione del procedimento penale con l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p.

    Cass. pen., sez. V, 10 aprile 2006, n. 12607 (c.c. 2 marzo 2006), P.M. in proc. Colangelo. (C.p.p., art. 444; nuovo c.s., art. 189). [RV234543]

@Armi e munizioni - Custodia - Omissione - Fallimento del proprietario delle armi

-- È configurabile il reato di inosservanza del dovere di diligenza nella custodia delle armi a carico del proprietario delle stesse il quale, dichiarato fallito, abbia omesso di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza la cessazione della custodia delle armi come conseguenza della consegna dell'immobile, ove le stesse si trovavano, al curatore del fallimento.

    Cass. pen., sez. I, 22 giugno 2006, n. 21909 (ud. 1 giugno 2006), Pascarella. (L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 20). [RV234620]

@Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso - Concorso esterno - Fattispecie in tema di condotta del magistrato

-- In tema di associazione di tipo mafioso, integra la materialità del «concorso esterno» l'attività del magistrato che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis assicuri, in esecuzione di una promessa fatta ai vertici della associazione mafiosa, il proprio voto favorevole alla assoluzione di imputati appartenenti al sodalizio stesso e una gestione compiacente del dibattimento, così precostituendosi un giudice non imparziale ma prevenuto in favore degli imputati, il cui soda- lizio si...

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