Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Abusivo esercizio di una professione - Consulente del lavoro - Attività riservate - Revisore contabile

-- Non è legittimato all'esercizio della professione di consulente del lavoro chi sia abilitato per la diversa professione di revisore contabile, giacché tra tali attività professionali esiste una obiettiva diversità di competenze in quanto l'art. 1 della legge 11 gennaio 1979 n. 12, disciplinante la professione di consulente del lavoro, estende esclusivamente alle categorie degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali la competenza ad occuparsi degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, peraltro a condizione che i soggetti appartenenti a tali ulteriori figure professionali diano previa comunicazione agli ispettorati del lavoro territoriali della loro intenzione di svolgere gli adempimenti in questione.

    Cass. pen., sez. VI, 29 luglio 2006, n. 26817 (ud. 16 maggio 2006), Bini ed altro. (C.p., art. 348; L. 11 gennaio 1979, n. 12, art. 1). [RV235173]

@Abuso d'ufficio - Elemento oggettivo - Intervento del funzionario della polizia di stato per dirimere un dissidio privato - Esclusione

-- Non può considerarsi illecito (nella specie ai fini della ritenuta configurabilità del reato di abuso d'ufficio) l'intervento di un funzionario della Polizia di Stato, svolto nell'esercizio dei poteri di composizione dei dissidi privati che compete all'autorità di pubblica sicurezza, finalizzato a persuadere l'occupante moroso di una camera di un residence a rilasciare l'immobile, nel quadro di un rapporto contrattuale di alloggio, al quale, per la sua atipicità, non si applica la procedura dello sfratto prevista per il contratto tipico di locazione (in motivazione la S.C. ha sottolineato che l'ordinamento giuridico attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza il potere di composizione dei dissidi privati e, in particolare, il potere di vegliare sulla tutela della proprietà).

    Cass. pen., sez. VI, 26 luglio 2006, n. 26233 (ud. 12 aprile 2006), Fiorentino ed altro. (C.p., art. 323; R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 1; R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 5; R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 6). [RV235172]

@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Nuove disposizioni di cui al D.L.vo n. 152 del 2006 - Allevamenti zootecnici

-- In tema di reflui provenienti da un insediamento zootecnico, anche dopo la entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui al D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, la applicabilità del regime giuridico stabilito per le acque domestiche in considerazione del limitato impatto ambientale, è subordinata al dato che l'allevamento si svolga in connessione con la coltivazione della terra e che questa sia in grado di smaltire, nell'ambito di un ciclo chiuso, il carico inquinante delle deiezioni, dovendosi diversamente ribadire la natura di reflui industriali.

    Cass. pen., sez. III, 9 ottobre 2006, n. 33896 (ud. 9 giugno 2006), Bruni. (D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, art. 101). [RV235120]

@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Scarico di reflui aziendali e abbandono di rifiuti liquidi speciali

-- Nell'ipotesi che un opificio per il trattamento di latticini scarichi reflui aziendali e abbandoni liquidi speciali non pericolosi in un corso d'acqua superficiale, occorre fare riferimento alla nozione di scarico introdotta dal D.L.vo n. 152 del 1999, con conseguente distinzione da quella di rifiuto, così che deve ritenersi sussistente la violazione prevista dall'art. 59, comma decimo del citato decreto e non anche quella prevista dall'art. 51 D.L.vo n. 22 del 1997.

    Cass. pen., sez. III, 15 novembre 2006, n. 37575 (ud. 18 ottobre 2006), Marelli. (D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51; D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 59). [RV235079]

@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Scarico non autorizzato di rifiuti aziendali e abbandono di liquidi speciali non pericolosi

-- In caso di scarico diretto di reflui aziendali e di abbandono in corso d'acqua di liquidi speciali non pericolosi, la natura di questi può essere accertata dal giudice anche in assenza di prelevamento e analisi di campioni quando fornisca motivazione congrua, giuridicamente corretta e logica circa il significato concludente degli altri elementi probatori acquisiti. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto non censurabile la motivazione del giudice di merito nel ritenere sufficienti e univocamente significanti le dichiarazioni dei verbalizzanti in ordine alla provenienza dei reflui e dei liquidi dall'opificio, in ordine alle loro caratteristiche ed alla loro chiara relazione con le attività produttive dell'opificio stesso).

    Cass. pen., sez. III, 15 novembre 2006, n. 37575 (ud. 18 ottobre 2006), Marelli. (D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51; D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 59). [RV235078]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti -Pena - Effetti - Estinzione del reato

-- È ravvisabile il requisito dell'identità di indole tra il reato di abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo ed i reati di reiterata utilizzazione nelle dichiarazioni annuali quali componenti negativi di reddito di fatture relative ad operazioni inesistenti in quanto nei reati ambientali connessi allo smaltimento dei rifiuti è insita la volontà di sottrarsi al pagamento delle imposte e delle somme, anche di natura fiscale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che il reato di abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo commesso nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza, impediva l'estinzione dei reati di fiscali per i quali vi era stata applicazione della pena su richiesta delle parti). Page 792

    Cass. pen., sez. III, 23 maggio 2006, n. 17758 (c.c. 12 aprile 2006), Mazzoni. (C.p.p., art. 445). [RV235156]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti -Sentenza - Espulsione dello straniero dal territorio dello Stato - Applicabilità con la sentenza di patteggiamento allargato

-- In tema di misure di sicurezza, l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990) dall'art. 86, comma primo, D.P.R. n. 309 del 1990, può essere applicata con la sentenza di patteggiamento allargato ai sensi degli artt. 444, comma primo, c.p.p. (novellato ex art. 1 legge n. 134 del 2003) e 445, comma primo, c.p.p., quando la pena irrogata superi i due anni di pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria; in tal caso, il giudice di merito deve effettuare, in virtù della statuizione contenuta nella sentenza n. 58 del 1995 della Corte costituzionale, l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero.

    Cass. pen., sez. VI, 13 ottobre 2006, n. 34438 (ud. 12 giugno 2006), Mahboubi e altro. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 1; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 86). [RV235063]

@Armi e munizioni - Armi ad aria compressa - Armi da bersaglio da sala - Definizione

-- Le armi cosiddette da bersaglio da sala ad emissione di gas o ad aria compressa o a gas compressi sono escluse dalla categoria di quelle comuni da sparo e rientrano nella più ampia categoria di armi a cui fa riferimento l'art. 4, comma primo, L. n. 110 del 1975.

    Cass. pen., sez. I, 3 agosto 2006, n. 27783 (ud. 11 maggio 2006), Martino. (L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 2; L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4). [RV234967]

@Armi e munizioni - Materie esplodenti - Delitto di cui all'art. 6 legge 2 ottobre 1967 n. 895 - Differenze con altra fattispecie

-- Il delitto previsto dall'art. 6 L. 895 del 1967 è volto a tutelare l'ordine pubblico e richiede il dolo specifico consistente nel fine di incutere timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, pur non essendo necessario che si sia verificato l'effetto voluto, mentre la contravvenzione prevista dall'art. 703 c.p., anche quando ha a oggetto lo stesso elemento materiale, è volto a tutelare la vita e l'incolumità fisica riferibile non a persone determinate ma a un numero indeterminato di soggetti e richiede la coscienza e volontà del fatto che costituisce contravvenzione.

    Cass. pen., sez. I, 10 novembre 2006, n. 37384 (ud. 22 settembre 2006), Ponticelli e altri. (C.p., art. 703; L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 6). [RV235082]

@Armi e munizioni - Materie esplodenti - Nozione -Differenza con esplosivi

-- Nella categoria delle materie esplodenti indicata nell'art. 678 c.p. rientrano quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, come quelle impiegate nei fuochi di artificio, vanno invece annoverate nella categoria degli esplosivi - la cui illegale detenzione è invece sanzionata nella fattispecie di cui all'art. 10 della legge n. 497 del 1974 - quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo. Quando la detenzione di materiali esplodenti eccede i limiti consentiti dalla licenza e riguarda materiali pirici che per quantità, qualità e, soprattutto, unicità del luogo di deposito sono dotati di elevato effetto distruttivo, deve essere applicata la normativa relativa all'illegale detenzione di esplosivi, in quanto risulta integrato il requisito della micidialità.

    Cass. pen., sez. I, 20 novembre 2006, n. 38064 (ud. 6 novembre 2006), Lippolis. (C.p., art. 678; L. 14 ottobre 1974, n. 497, art. 10). [RV234979]

@Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso - Attenuanti - Associazione

-- La mancanza di una formale contestazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del...

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