Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1043-1077

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Abusivo esercizio di una professione - Consulente del lavoro - Mancata iscrizione all'albo - Configurabilità del reato.

Integra il reato di esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro, riservata dalla legge 2 novembre 1979, n. 12 agli iscritti nell'apposito albo, l'attività di colui che non munito di abilitazione professionale provvede, con autonomia decisionale, alla compilazione dei modelli 10 per l'INPS e alla gestione dei rapporti lavorativi - quali l'assunzione e il licenziamento - con i dipendenti di una ditta,.

    Cass. pen., sez. VI, 19 febbraio 2007, n. 6887 (ud. 23 gennaio 2007), Manfanetti. (C.p., art. 348; L. 2 novembre 1979, n. 12, art. 1). [RV235555]


@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Disposizioni regionali per le acque meteoriche e di dilavamento - Omessa indicazione del termine di attuazione.

Le disposizioni regionali, emanate ai sensi dell'art. 39 D.L.vo n. 152 del 1999, come modificato dal D.L.vo n. 258 del 2000 (ora sostituito dall'art. 113 del D.L.vo n. 152 del 2006), per la disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne sono efficaci anche se mancanti della indicazione dei tempi di attuazione, come previsto dall'art. 62, comma terzo, del citato D.L.vo n. 152, atteso che in tal caso, come in quello di indicazione di un termine inferiore a due anni, va applicato il termine generale di anni due previsto dallo stesso art. 62 (ora sostituito dall'art. 170, comma quinto, del citato D.L.vo n. 152 del 2006).

    Cass. pen., sez. III, 23 gennaio 2007, n. 1869 (c.c. 26 ottobre 2006), Gigante. (D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 39; D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 62; D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, art. 113; D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, art. 170). [RV235641]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Benefici - Sostituzione della pena.

Una volta che sia stato devoluto il punto relativo al trattamento sanzionatorio al giudice d'appello, a quest'ultimo deve riconoscersi il potere discrezionale di intervenire sulla pena, e quindi anche di concedere di ufficio, nei congrui casi, la sanzione sostitutiva, della cui mancata applicazione va data idonea motivazione, qualora di essa vi sia stata esplicita richiesta da parte dell'imputato.

    Cass. pen., sez. VI, 16 gennaio 2007, n. 786 (ud. 12 dicembre 2006), Moschino. (C.p.p., art. 597; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 58). [RV235608]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Condannato in primo grado al minimo edittale.

Non viola il divieto della reformatio in peius il giudice, che, in presenza dell'appello del solo imputato condannato in primo grado al minimo edittale della pena, non applichi automaticamente la più lieve pena minima prevista dalla legge nel frattempo intervenuta, e, ritenuta la gravità del reato commesso, determini la pena in una misura intermedia tra il minimo edittale della legge precedente ed il minimo edittale della legge successivamente entrata in vigore.

    Cass. pen., sez. VI, 17 novembre 2006, n. 37887 (ud. 11 ottobre 2006), Druetto. (C.p., art. 2; c.p.p., art. 597). [RV235588]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Patteggiamento in appello - Eliminazione delle pene accessorie come conseguenza dell'accordo.

Al c.d. patteggiamento in appello della pena non conseguono benefici premiali per l'imputato che, in conseguenza, non può giovarsi della mancata applicazione della pena accessoria, in quanto tale effetto, previsto dall'art. 445 c.p.p., consegue unicamente, per la natura derogatoria di quest'ultima norma, alla sentenza resa ai sensi del precedente art. 444 e non può essere esteso ad altri casi non espressamente previsti. (Fattispecie nella quale, a seguito di condanna a pena di tre anni e sette mesi di reclusione per falso ideologico e corruzione propria, era stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la Corte ha rideterminato la pena accessoria in quella temporanea per cinque anni).

    Cass. pen., sez. VI, 16 gennaio 2007, n. 762 (ud. 18 ottobre 2006), Spina e altro. (C.p.p., art. 599; c.p., art. 19; c.p., art. 28). [RV235602]


@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Condizioni.

Il giudice di appello, ove sia richiesta la riassunzione di una prova già acquisita o l'assunzione di una prova nuova, perché nota alle parti nel giudizio di primo grado ma non acquisita, dà luogo alla rinnovazione solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti ed in tale giudizio deve apprezzare la necessità dell'integrazione anche in relazione alle prospettive di riforma della sentenza impugnata ed alla idoneità della stessa a giustificare un ragionevole dubbio sulla colpevolezza; ove invece sia richiesta l'assunzione di una prova nuova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado, ne valuta la mera utilità, fuori dei casi di prova dichiarativa nei procedimenti per taluno dei delitti di cui all'art. 51 comma terzo bis c.p.p., non essendo indispensabile per l'assunzione della prova che essa si prospetti come decisiva.

    Cass. pen., sez. III, 10 gennaio 2007, n. 230 (ud. 9 novembre 2006), Casale ed altro. (C.p.p., art. 603). [RV235809]


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@Appello penale - Incidentale - Oggetto - Limiti.

L'appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale nonché a quelli che hanno connessione essenziale con essi. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo l'appello incidentale proposto dal pubblico ministero sulla qualificazione giuridica del fatto - omicidio volontario anziché omicidio preterintenzionale - , trattandosi di una questione in rapporto di connessione essenziale con i punti appellati in via principale dell'imputato, concernenti la responsabilità e la misura della pena).

    Cass. pen., sez. un., 9 marzo 2007, n. 10251 (ud. 17 ottobre 2006), Michaeler. (C.p.p., art. 595; c.p., art. 575; c.p., art. 584). [RV235699]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Presupposti - Contestazione della recidiva qualificata - Divieto.

Ai fini dell'operatività della recidiva qualificata come causa di esclusione del «patteggiamento», secondo quanto previsto dall'art. 444, comma primo bis, c.p.p., è sufficiente che essa sia stata contestata, in tal senso dovendosi intendere, trattandosi di una circostanza, il concetto di «dichiarazione» al quale si richiama la suddetta disposizione normativa per individuare, oltre alla recidiva, anche le altre situazioni soggettive alle quali esso più propriamente si attaglia, costituite dalla condizione di delinquente abituale, professionale o per tendenza.

    Cass. pen., sez. II, 17 gennaio 2007, n. 1097 (c.c. 4 dicembre 2006), P.G. in proc. Cicchetti. (C.p.p., art. 444; c.p., art. 99). [RV235620]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Nel corso delle indagini preliminari - Udienza per la decisione.

In tema di patteggiamento, è ammissibile la costituzione di parte civile all'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione concordata della pena, proposta nel corso delle indagini preliminari.

    Cass. pen., sez. II, 16 dicembre 2006, n. 41263 (c.c. 28 settembre 2006), Romano ed altro. (C.p.p., art. 74; c.p.p., art. 76; c.p.p., art. 78; c.p.p., art. 447). [RV235802]


@Atti contrari alla pubblica decenza - Nudità - Sussistenza del reato - Condizioni.

Poiché la pubblica decenza va commisurata secondo un criterio storico-sociologico al sentimento comune dell'uomo medio e non alla particolare sensibilità di un singolo, la nudità integrale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al di fuori della particolare situazione dei campi di nudisti, integra comunque gli estremi del reato di cui all'art. 726 c.p., non rilevando che il denunciante abbia dichiarato di non aver provato disgusto.

    Cass. pen., sez. III, 21 settembre 2006, n. 31407 (ud. 27 giugno 2006), Bompadre. (C.p., art. 726). [RV235750]


@Atti e provvedimenti del giudice penale - Correzione di errori materiali - Sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto - Successiva ordinanza, ex art. 130 c.p.p., di condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento.

È illegittima l'ordinanza con cui il Tribunale, a correzione, ex art. 130 c.p.p., della sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto previamente pronunciata, disponga - unitamente alla revoca della condanna dell'imputato al risarcimento del danno - la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento, considerato che il rimedio di correzione di errore materiale, esperibile nel caso di omessa condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 535, comma quarto, c.p.p., trattandosi di conseguenza ex lege della pronuncia di condanna dell'imputato, non è, invece, adottabile nel caso di omessa condanna del querelante alle spese anticipate dallo Stato di cui agli art. 427 e 542 c.p.p., la quale non costituisce conseguenza ex lege, vale a dire automatica, del proscioglimento o dell'assoluzione dell'imputato e può essere adottata solo quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato sia ascrivibile a colpa del querelante. Ne deriva che, in tal caso, è necessaria una valutazione di merito rimessa al potere discrezionale del giudice, con la conseguenza che, ove manchi la pronuncia di condanna del querelante alle spese del procedimento, è possibile esperire solo il rimedio dell'impugnazione e non quello della correzione di errori materiali.

    Cass. pen., sez. V, 19 dicembre 2006, n. 41547 (ud. 8 novembre 2006), Nicoli. (C.p.p., art. 130; c.p.p., art. 427; c.p.p., art. 535; c.p.p., art. 542). [RV235768]...

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